TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-08-01, n. 201201444

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2012-08-01, n. 201201444
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201201444
Data del deposito : 1 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00033/2012 REG.RIC.

N. 01444/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00033/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ditta Tundo Srl, rappresentata e difesa dall’avv. G M, elettivamente domiciliata presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi, 23;

contro

Comune di Nardò, rappresentato e difeso dall’avv. L C, elettivamente domiciliato presso l’avv. A V in Lecce, via Zanardelli, 7;

nei confronti di

Sicurezza e Ambiente Spa, rappresentata e difesa dall’avv. G L, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., in Lecce, via Rubichi, 23;

per l’annullamento

- del provvedimento conclusivo della procedura indetta dal Comune di Nardò;

nei limiti d’interesse:

- della nota prot. n. 13249 del 19 aprile 2011 a firma del dirigente Settore P.L. del Comune di Nardò;

- del Capitolato Tecnico allegato alla nota n. 13249;

- dei verbali dell’intera procedura;

- della graduatoria eventualmente redatta dalla Commissione di Indagine (secondo quanto stabilito dall’art. 7 del Capitolato Tecnico);

nonché, con motivi aggiunti depositati il 16 febbraio 2012:

- della determinazione n. 1041 del 21 novembre 2011 del dirigente del Settore 3° del Comune di Nardò, conosciuta a seguito di accesso agli atti;

nei limiti dell’interesse della ricorrente:

- del verbale di gara n. 1 del 27 ottobre 2011, conosciuto a seguito di accesso agli atti;

- della nota prot. n. 304/int./P.L. del 25 gennaio 2012 a firma del Comandante dirigente Settore P.L. del Comune di Nardò;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

nonché per la declaratoria d’inefficacia e/o nullità del contratto (o convenzione di servizio) sottoscritto tra la P.A. e il soggetto affidatario del servizio “de quo”;

- per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni, il cui ammontare sarà specificato in corso di giudizio, subiti e subendi dalla società ricorrente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nardò e della Sicurezza e Ambiente Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi l’avv. M per la ricorrente, l’avv. L per la controinteressata e, nelle preliminari, l’avv. Z, in sostituzione dell’avv. C, per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente impugna il provvedimento conclusivo dell’indagine di mercato svolta per l’affidamento diretto del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale assegnato in gestione alla soc. Sicurezza e Ambiente Spa.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:

a) violazione e falsa interpretazione degli artt. 30, 38, 57, 79 e 125 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 43 e 49 del Trattato UE, dell’art. 97 Cost., dei principi di buona amministrazione, imparzialità, pubblicità, trasparenza, “par condicio” e non discriminazione nelle procedure a evidenza pubblica nonché degli artt. 4, 5, 6 e 10 del Capitolato Tecnico;

b) eccesso di potere per manifesta illogicità, grave irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi, carenza e difetto d’istruttoria.

III. Si sono costituite l’Amministrazione intimata e la controinteressata aggiudicataria, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. Con ordinanza n. 173/2012 il Collegio respingeva l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non suffragato da sufficienti profili di fondatezza in considerazione della natura giuridica dell’affidatario e della correttezza delle modalità di espletamento della procedura.

Il Consiglio di Stato adito in sede di appello, con ordinanza n. 1634/2012, accoglieva la domanda cautelare ai soli fini della sollecita definizione del merito.

V. All’udienza pubblica del 27 giugno 2012, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

VI. Si prescinde dall’eccezione di tardività del ricorso, attesa l’infondatezza delle censure dedotte.

VI.

1. Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza soprarichiamata, ha incidentalmente osservato come le questioni giuridiche proposte dall’appellante, odierna ricorrente, concernessero aspetti perlomeno controvertibili, tanto da necessitare un’approfondita valutazione nel merito.

Il Collegio, rivalutate le questioni sottese alla definizione della controversia, ritiene, per le ragioni di seguito esposte, di non modificare il giudizio già espresso.

VI.

1.1. Con i primi motivi di gravame la ricorrente si duole del mancato rispetto di principi generali di trasparenza e “par condicio”, propri delle procedure a evidenza pubblica, lamentando, in particolare, l’assenza di ogni pubblicità nello svolgimento delle sedute nonché la mancata comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione, conosciuta solo a seguito della visione del sito istituzionale.

I motivi sono infondati.

VI.

1.2. La procedura espletata concerne l’affidamento in economia - preceduto da un’indagine di mercato mediante lettere d’invito a ditte specializzate nel settore – della concessione del servizio, a titolo gratuito, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza comunale.

La preselezione era, in particolare, finalizzata alla stipula di una convenzione annuale, eventualmente rinnovabile, con azienda specializzata che, per la struttura imprenditoriale, fosse in grado di garantire la bonifica dell’area ottenendo direttamente dalle Compagnie di assicurazione o dai soggetti privati coinvolti il pagamento degli interventi eseguiti per il ripristino delle condizioni di viabilità, senza, perciò, alcun onere per l’Amministrazione comunale.

Al riguardo si osserva che, secondo la disciplina dettata dal codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006):

- “Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi (art. 30, comma 2)”

- “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi” (art. 30, comma 3);

- “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” (art. 125, comma 11).

VI.

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