TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-01-05, n. 201800107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-01-05, n. 201800107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800107
Data del deposito : 5 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2018

N. 00107/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08460/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8460 del 2017, proposto da:
Gae Engineering S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati S R e A C, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. A C in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Grandi Stazioni Rail S.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato N M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Orologio n. 7;

nei confronti di

Tecsa S.R.L non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

della nota prot. 5936 del 28 giugno 2017 del Responsabile del Procedimento mai comunicata e consegnata e conosciuta soltanto in data 4 agosto 2017, o di eventuale diverso atto anche di aggiudicazione sin qui non conosciuto dalla ricorrente, relativo all'affidamento da parte di Grandi Stazioni Rail spa a Tecsa srl del servizio di progettazione di prevenzione incendi del complesso immobiliare della stazione di Roma Termini (CIG 707914466E);

nonché di tutti i verbali della Commissione di gara, della Lettera di richiesta di offerta del 16 maggio 2017, di tutti gli atti prodromici, correlati e conseguenti;

del provvedimento relativo alla verifica dei requisiti in capo a Tecsa s.r.l. ancorchè allo stato non conosciuto e per la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto ai sensi dell'art. 121 c.p.a., relativamente al quale Gae Engineering si dichiara disponibile al subentro;

o, in via subordinata, per la condanna di Grandi Stazioni Rail spa al risarcimento del danno per equivalente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Grandi Stazioni Rail S.P.A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2017 il dott. C V e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l'Avv. S. Rostagno e per Grandi Stazioni Rail S.p.A. l'Avv. N. Marcone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con lettera di invito prot. n. 4530 del 16 maggio 2017 (doc. 3 ric.) Grandi Stazioni Rail S.p.A. (di seguito anche "Grandi Stazioni") comunicava di voler affidare, mediante procedura negoziata, "il servizio di progettazione di prevenzione incendi del complesso immobiliare della Stazione Roma Termini" ed invitava alcune imprese a presentare le proprie offerte entro la data del 5 giugno 2017.

L'importo stimato del contratto da affidare era di Euro 326.941,04 (inferiore alla soglia comunitaria vigente per i c.d. settori speciali). La gara sarebbe stata aggiudicata mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa "sulla base degli elementi indicati al successivo paragrafo 6". In particolare, la Commissione avrebbe assegnato un punteggio massimo di 70 punti per l'offerta tecnica migliore e un punteggio massimo di 30 punti per la migliore offerta economica. Al punto 4 della lettera di invito (doc. 3) era previsto che "Qualora ritenuto opportuno, la SA si riserva la facoltà di esaminare le offerte tecniche e successivamente le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. In tal caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 133, co. 8 del d.lgs. n. 50/2016".

Come risulta dal verbale della prima seduta pubblica del 7 giugno 2017 (doc. 6) rispondevano all'invito le seguenti n. 4 imprese:

- RTI F.a.L.co. s.n.c. - Tetraconsult S.r.l.

- Tecsa S.r.l.

- Gae Engineering S.r.l.

- Sun Flower Engineering S.r.l.

Nelle successive sedute riservate del 14 e del 15 giugno 2017 (docc. 8 e 10 ric.) la Commissione procedeva ad esaminare le offerte tecniche dei concorrenti assegnando i relativi punteggi e, nel corso della successiva seduta pubblica del 23 giugno 2017, addiveniva all'apertura delle offerte economiche. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici ed economici assegnati si determinava la seguente graduatoria (cfr. tabella allegata alla comunicazione del 28.6.2017, doc. 1 ric.):

Concorrente Punteggio Complessivo

Tecsa S.r.l. 83,20;

Gae Engineering S.r.l. 81,76;

Sun Flower Engineering 70,04;

RTI F.a.L.co. s.n.c. 55,21;

Con riguardo alle società collocatesi nelle prime due posizioni in graduatoria si precisa che la Gae Engineering, odierna ricorrente, presentava la migliore offerta tecnica ottenendo per essa il punteggio massimo di 70;
la stessa, con un ribasso del 22,35% sull’importo a base di gara, ha ottenuto soltanto 16,84 punti per l’offerta economica, conseguendo un punteggio complessivo di 81,76. Viceversa la Tecsa S.r.l. (odierna controinteressata) ha ottenuto il migliore punteggio (pari a 30 punti) per l’offerta economica, con un ribasso offerto del 57%, ed un punteggio piuttosto basso per l’offerta tecnica pari a 53,20 punti;
il punteggio complessivo finale (derivante dalla somma dei due punteggi) di Tecsa è risultato tuttavia il migliore, pari a 83,20.

In data 28.6.2017 vi è stata, da parte di Grandi Stazioni, comunicazione a mezzo PEC alla Gae Engineering del seguenti tenore: “Si comunica che il migliore offerente in termini di rapporto qualità prezzo, è risultato il concorrente TECSA srl, con un punteggio complessivo ottenuto pari a 83,20, costituito dalla somma del punteggio tecnico di 53,20 e del punteggio economico pari a 30. Si allega la graduatoria” (doc. n. 14-14bis ric.). La denominata “graduatoria” corrisponde alla tabella allegata al verbale di seduta pubblica della Commissione di gara recante i punteggi assegnati ai concorrenti, come sottoscritta dalla Commissione di gara (doc. n. 11 ric.).

Successivamente, in data 28 luglio 2017, Gae Engineering chiedeva l'accesso agli atti di gara e in data 4 agosto 2017 la Stazione Appaltante provvedeva a consegnare tutta la documentazione richiesta in relazione alla procedura “de qua”.

Con il ricorso per cui è causa – spedito a notifica in data 7 settembre 2017 e depositato il successivo giorno 13 – la Gae Engineering ha impugnato l'aggiudicazione intervenuta in favore di Tecsa, per i motivi che di seguito si riassumono:

I. violazione dell’art. 46 d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 213 comma 10 d.lgs. n. 50 del 2016: parte ricorrente si riferisce in particolare alla lettera c) dell’art. 46 cit. che fornisce la definizione ed i requisiti per l’identificazione delle “società di ingegneria” (che è uno dei soggetti a cui l’art. 3 lett. vvvv d.lgs. n. 50/2016 riserva lo svolgimento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) , categoria nella quale l’aggiudicataria non sarebbe ascrivibile, in quanto non ha nel suo oggetto statutario l’attività di progettazione e non risulta avere svolto, in generale, attività professionale nello specifico settore della prevenzione degli incendi;
poiché la lettera di invito (doc. 3 ric.), in più punti, qualifica il servizio da appaltare come “servizio di progettazione di prevenzione incendi del complesso immobiliare di Roma Termini”, Tecsa non poteva né doveva essere invitata a partecipare alla procedura selettiva in esame;

II. Violazione dell’art. 6A della Lettera di richiesta offerta in collegamento con l’Allegato 3 (con riguardo al primo sottocriterio del primo elementi di valutazione): con riguardo al criterio A dell’Allegato 3 – relativo all’organizzazione del Gruppo di lavoro – parte ricorrente si duole del punteggio massimo (pari a 10) assegnato alla Tecsa in relazione al sottocriterio costituito dalla presenza di più di cinque componenti a formare tale “Gruppo”;
il punteggio assegnato costituirebbe un premio eccessivo a favore dell’aggiudicataria che nella propria offerta ha dichiarato di disporre di 11 professionisti e, nonostante ciò, ha ottenuto il medesimo punteggio della ricorrente che ne ha offerti ben 25;

III. Violazione dell’art. 6A della Lettera di richiesta offerta in collegamento con l’Allegato 3 (con riguardo al secondo sottocriterio del primo elemento di valutazione): con riguardo al medesimo criterio A dell’Allegato 3 – organizzazione del Gruppo di lavoro – parte ricorrente contesta nuovamente il punteggio attribuito a Tecsa (10 punti anche in questo caso), in applicazione del criterio dell’esperienza maturata, calcolata, in base alla “lex specialis”, soltanto in termini di anzianità quinquennale di iscrizione al rispettivo Albo dei singoli professionisti che compongono il Gruppo, senza però tener conto della specializzazione professionale, della differenza tra laurea breve e magistrale in Ingegneria né dell’attinenza dell’esperienza maturata allo specifico settore concernente l’oggetto dell’appalto;
la ricorrente, inoltre, ritiene che, con riguardo a tale requisito, meritava un punteggio superiore alla Tecsa per la semplice ragione che quest’ultima ha offerto soltanto n. 8 collaboratori con l’anzianità prescritta contro i n. 21 a disposizione della ricorrente;

IV. Violazione dell’art. 6A della Lettera di Richiesta Offerta in collegamento con Allegato 3, relativamente al terzo elemento di valutazione (“C”);
eccesso di potere per irragionevolezza: il terzo criterio di valutazione dell’offerta tecnica era costituito dalla metodologia di analisi delle caratteristiche architettoniche e strutturali esistenti rilevati ai fini della progettazione di prevenzione incendi;
il criterio comportava l’attribuzione “fino a 20 punti” ed era da ritenere osservato a condizione che nell’offerta fosse proposta la “rilevazione strumentale come metodologia di analisi” (doc. n.

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