TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-12-13, n. 202404089
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2024
N. 04089/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00749/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 749 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Saitta e Enrico -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota soprindententizia 3 marzo 2021 -OMISSIS-, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale è stato espresso parere contrario al mantenimento delle opere oggetto della domanda di sanatoria presentata dal ricorrente al Comune di Lipari il 9 dicembre 2004 e gli è stata ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, a proprie spese, entro il termine di novanta giorni;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.10.2021:
per l'annullamento
del provvedimento di cui alla nota 24 giugno 2021 -OMISSIS-, comunicata il 1.07.2021, con cui il III Settore: Tecnico urbanistico - Sviluppo e tutela territoriale, V Servizio: Illeciti e sanatoria del Comune intimato ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente, in data 9 dicembre 2004, per il mantenimento delle opere di ampliamento di un fabbricato ad uso abitativo, abusivamente realizzate in Località Lentia s.n.c. dell'isola di Vulcano.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 novembre 2024 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29.04.2021 e depositato il 10.05.2021, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di IA, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti indicati in oggetto.
Esponeva in fatto di essere proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione, sul quale aveva realizzato, senza autorizzazione, nell'ottobre del 2000, un corpo seminterrato composto da un vano abitativo, oltre ai correlati servizi.
Con istanza del 9.12.2004 il ricorrente presentava al Comune di Lipari domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003.
In data 08.10.2016 il Comune domandava - per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria - la produzione di alcuni documenti, tra cui il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.
Con nota del 14.03.2017 il ricorrente sollecitava la Soprintendenza al rilascio del parere in questione.
In data 4.04.2019 la Soprintendenza richiedeva ulteriori documenti, che il ricorrente, secondo quanto dichiarato nel ricorso, forniva con nota del 3.05.2019.
In data 3.03.2021 la Soprintendenza esprimeva parere negativo al mantenimento delle opere oggetto della domanda di sanatoria e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di novanta giorni.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva il ricorso in epigrafe.
Venivano, in particolare, sollevati i seguenti argomenti di gravame:
I. violazione e falsa applicazione dell'art. 46, co. 2, L. R. 28 dicembre 2004, n. 17 e dell'art. 29, co. 6, L.R. 21 maggio 2019, n. 7;
con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava l'illegittimità del parere negativo, in quanto, secondo le sue prospettazioni, sulla relativa istanza si sarebbe già formato il silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 46, co. 2, della L. R. n. 17/2004.
In tesi, l'inerzia della Soprintendenza, protrattasi per quasi due anni dalla richiesta di ulteriore integrazione documentale e la conseguente formazione del silenzio assenso avrebbero impedito all’Amministrazione di adottare in maniera postuma un diniego espresso, essendosi, invece, dovuto provvedere, se del caso, con il procedimento di autotutela;
II. violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. R. 21 maggio 2019, n. 7;
con il secondo motivo di doglianza il -OMISSIS- deduceva l'ulteriore vizio del parere soprintendentizio, derivante dalla mancata comunicazione del preavviso di rigetto di cui agli artt. 13 della L. R. n. 7/2019 e 10 bis della l. n. 241/1990.
In particolare, il ricorrente osservava che dal carattere vincolante del parere sarebbe derivata la natura sostanzialmente decisoria dello stesso, rispetto al quale si sarebbe posta la necessità di assicurare la partecipazione dei privati. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto garantire il coinvolgimento procedimentale degli interessati attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, a pena di illegittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies , comma 2, secondo capoverso, della l. n. 241/1990;
III. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 L. R. 21 maggio 2019, n. 7; eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto di motivazione e di adeguata istruttoria;
da ultimo, il ricorrente eccepiva che il parere negativo della Soprintendenza sarebbe stato emesso in base a un vincolo di inedificabilità già decaduto al momento della costruzione abusiva dell'opera. Secondo il ricorrente, infatti, il divieto di costruzione, su cui l’Amministrazione avrebbe fondato il proprio parere, era posto dall'art. 2 del Decreto n. 7729 del 6.10.1995. Tale disposizione prevedeva un divieto di edificazione “ fino all’approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre un biennio dalla data di pubblicazione del presente decreto ” (effettuata nella G.U.R.S. il 23 aprile 1996). Considerato che tale divieto non era mai stato rinnovato o prorogato prima dell'approvazione del Piano territoriale paesistico, disposta con D.A. n. 5180 del 23.02.2001, e che il completamento delle opere oggetto dell'istanza di condono risaliva all’ottobre del 2000, la Soprintendenza avrebbe erroneamente ritenuto vigente un vincolo non più efficace.
Con memoria pervenuta in Segreteria in data 13.05.2021, si costituivano in giudizio l’Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana della Regione siciliana e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Messina, instando per