TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2023-11-30, n. 202302827

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 2023-11-30, n. 202302827
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302827
Data del deposito : 30 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2023

N. 02827/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01653/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1653 del 2023, proposto da
La Collina S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Regione Campania, Agenzia Regionale Campania Turismo, Comune di Oliveto Citra, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Confindustria Salerno Federturismo, Confesercenti Provinciale, Cna Associazione Provinciale di Salerno, Cgil – Filcams, Uil – Uiltucs, Cisl – Fisascat, Confcommercio Salerno, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione:

a) del provvedimento della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo prot. n. PG/2023/0400818 del 9.8.2023, con il quale è stata respinta l’istanza di rimozione del vincolo di destinazione turistico-alberghiera della società ricorrente;

b) del provvedimento della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania prot. n. PG/2023/0346370 del 6.7.2023, di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990;

c) ove e per quanto occorra, del parere negativo dell’Agenzia Regionale Campania Turismo prot. n. 2023/345001 del 06.07.2023;

d) ove e per quanto occorra, del provvedimento della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania prot. n. PG/2023/0294123 dell’8.6.2023 di richiesta dei pareri, ex art. 5 co. 3 L.R.C. 16/2000;

e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento nr. PG/2023/0400818 del 9.8.2023 la Giunta Regionale della Campania ha respinto l’istanza proposta da parte ricorrente, volta ad ottenere la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera di cui alla Legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 16.

Fatta una premessa sulla portata della valutazione di non convenienza economica prevista come necessaria ai fini della rimozione del vincolo dall’art. 5 della L.R. 16/2000, la Giunta ha motivato come segue la reiezione della domanda della ricorrente:

L’interesse pubblico a mantenere funzionale ed efficiente il patrimonio immobiliare destinato alla ricettività ed il conseguente mantenimento dei posti di lavoro, non può essere inficiato da valutazioni soggettive da parte dell’imprenditore, quali, nell’ordine, il confronto con la Costiera amalfitana, che afferisce ad un diverso contesto territoriale;
la congiuntura nazionale negativa riguardante gli alberghi medio piccoli descritta da Federalberghi;
in primis relativa ai postumi della congiuntura pandemica;
l’aumentata concorrenza;
per poi concludere, a valle di questa descrizione, con al proposta di realizzazione di una RSA perché ritenuta un investimento più redditizio. Il tutto a maggior ragione se dall’esame delle controdeduzioni emerge uno scenario di crescita del turismo ad Oliveto Citra, confermato dalla stessa impresa, la quale ammette l’incremento dell’offerta ricettiva con l’apertura di attività di ogni tipologia, sia alberghiere che extraalberghiere e ciò a riprova di una aumentata attenzione da parte della clientela e la collocazione della struttura in ambito territoriale idoneo allo svolgimento dell’attività alberghiera.

Inoltre la struttura, come evidenziato nella relazione tecnica, ha avviato la sua attività nel 2004 ed è definita moderna e pertanto non necessitante di manutenzioni o adeguamenti a sopraggiunte normative di settore, ad esempio in materia di sicurezza, anzi è stata nel tempo anche implementata da un centro benessere a disposizione dei clienti.

Preso atto delle ulteriori motivazioni presentate da codesta società e a seguito degli opportuni approfondimenti istruttori, si rappresenta che le stesse non risultano né pertinenti né esaustive per attestare la non convenienza economica-produttiva dell’attività. Si comunica, quindi, che permangono le cause ostative all’accoglimento dell’istanza … ”.


2. Con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:

I-VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. - ART. 3 L.241/1990 - ART. 5 CO. 3 L.R.C. 16/2000) – DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE –ISTRUTTORIA –PRESUPPOSTO -ARBITRARIETÀ –TRAVISAMENTO –SVIAMENTO) ”;

con il primo motivo parte ricorrente ha lamentato che dopo aver richiesto l’espressione di parere ad opera delle autorità competenti la Regione non avrebbe atteso l’espressione del relativo parere e provveduto a comunicare il preavviso di diniego al ricorrente;
in tal modo, sarebbe stato violato il diritto al contraddittorio della ricorrente ed il principio del giusto procedimento;
in sostanza, la Giunta avrebbe potuto pronunciarsi sull’istanza della ricorrente soltanto dopo l’avvenuta espressione dei relativi pareri obbligatori da parte dei soggetti indicati nell’art. 5 della L.R. 16/2000;
il parere espresso dall’Agenzia Regionale del Turismo non sarebbe idoneo a sostituire quelli mancanti;
infine, la Regione non avrebbe potuto procedere in assenza dei pareri neppure una volta decorso il termine assegnato;


II-VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST.-ART. 3 L. 241/1990 - ART. 5 CO. 3 L.R.C.16/2000)–DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA -VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE –ISTRUTTORIA –PRESUPPOSTO -ARBITRARIETÀ –TRAVISAMENTO –SVIAMENTO) ”;

con questo motivo il ricorrente ha sostenuto che l’art. 5 predetto avrebbe riservato esclusivamente alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali il giudizio di convenienza economico-produttiva dell’attività, mentre alla Regione spetterebbe unicamente la valutazione di compatibilità con la programmazione regionale, nonché in ordine al vincolo dei finanziamenti pubblici;
il ricorrente ha poi sostenuto la correttezza di tali considerazioni alla luce di precedenti provvedimenti adottati dalla Regione in nei confronti di altri soggetti;


III-VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.97 COST.-ART. 3 L.241/1990 - ART. 5 CO.3 L.R.C.16/2000)–DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA -VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE –ISTRUTTORIA –PRESUPPOSTO -ARBITRARIETÀ –TRAVISAMENTO –SVIAMENTO) ”;

con questo motivo il ricorrente si è concentrato sulla violazione da parte del provvedimento impugnato dell’art. 5 della L.R. 16/2000, sottolineando la sussistenza del presupposto della non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva in ragione: del numero di giorni effettivi nei quali la struttura registra presenze;
dei bilanci in perdita dal 2018 al 2022 e del business plan per il periodo 2023 – 2026;
della sopravvenuta apertura negli ultimi anni nel territorio comunale di ulteriori strutture ricettive;
dell’avvenuta realizzazione della struttura quasi venti anni fa;
di ulteriori circostanze per la cui la lettura si fa diretto rinvio al ricorso;


IV-VIOLAZIONE DI LEGGE (ART.97 COST. - ART. 3 L. 241/1990-ART. 5 CO. 3 L.R.C.16/2000)–DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA -VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE –ISTRUTTORIA –PRESUPPOSTO -ARBITRARIETÀ –TRAVISAMENTO –SVIAMENTO) ”;

con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente ha lamentato che la Regione non avrebbe valutato i dati di bilancio e non avrebbe opposto alcun elemento realmente oggettivo per sconfessare la non convenienza economico-produttiva per come emergente dai documenti depositati.


3. Non si è costituita la Regione Campania, né tantomeno si sono costituite le altre parti evocate in giudizio da parte ricorrente (ad ogni buon conto, rispetto a queste ultime va sottolineato come non si tratti in alcun modo di parti necessarie del presente giudizio).


4. Nella camera di consiglio del giorno 28.11.2023 è stata sentita parte ricorrente (unica parte costituita) ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.


5. Prima di procedere oltre ed ai fini della successiva motivazione va riportato di seguito il disposto dell’art. 5 della L.R. 16/2000:

1. Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite ai fini della costruzione o ristrutturazione dell'immobile su cui grava il vincolo.

2. Per le strutture ricettive, soggette a vincolo, sia provvisorio che permanente, il Comune non può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto né adottare la variante al piano regolatore a tal fine eventualmente necessaria, se non previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, sentito il parere dell'Ente provinciale per il Turismo, delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva, compatibilmente con gli atti della programmazione regionale ”.


6. Tanto premesso, i motivi di ricorso vanno affrontati secondo l’ordine ivi indicato.


7. Orbene, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno.

A prescindere da ogni altra considerazione va detto che nel caso di specie sulla scorta del disposto del comma 3 dell’art. 5 della L.R. 16/2000 si è in presenza di pareri obbligatori ma non vincolanti (v. sul punto anche la sentenza n. 1983/2022 di questa Sezione).

È pacifico che la Regione abbia effettivamente richiesto l’espressione dei pareri predetti e che tra i soggetti che avrebbero dovuto esprimerli abbia provveduto soltanto l’Agenzia Regionale Campania Turismo.

Risulta pienamente applicabile il disposto dell’art. 16 della L. 241/1990, con la conseguenza che decorso il termine di venti giorni e non essendo intervenuta la comunicazione del parere (o la rappresentazione di esigenze istruttorie) la Regione legittimamente ha proceduto indipendentemente dall’espressione dei pareri mancanti.

Anche a ritenere superabile tale considerazione (cosa che questo Collegio non ritiene) comunque i relativi pareri risultano essere stati richiesti in data 8.6.2023 ai soggetti indicati nel comma 3 dell’art. 5 suddetto (v. allegato 5 al ricorso) ed il provvedimento finale è stato emanato solo in data 9.8.2023, ragion per cui al momento dell’emanazione del provvedimento predetto era comunque abbondantemente decorso il termine di giorni trenta assegnato dalla Regione Campania con la richiesta dell’8.6.2023.


8. Neppure può essere condiviso il secondo motivo di ricorso.

Al riguardo, è sufficiente osservare che la tesi sostenuta dal ricorrente non trova ancoraggio alcuno nel disposto del comma 3 dell’art. 5 suddetto.

In effetti, in primo luogo, non è sostenibile che il comma 3 riservi il giudizio di non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva all’ente provinciale per il turismo, alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni Sindacali di settore. L’interpretazione proposta dal ricorrente si scontra chiaramente con la lettera del comma 3 predetto, che rimette a tali soggetti meri pareri obbligatori (peraltro neppure qualificati in alcun modo come vincolanti) e che attribuisce la competenza all’autorizzazione alla rimozione del vincolo di destinazione alberghiera unicamente in capo alla Giunta.


9. Si arriva, quindi, al terzo e quarto motivo di ricorso;
alla luce della stretta interconnessione tra loro esistente questi andranno affrontati congiuntamente.

Tali motivi sono fondati sulla scorta delle seguenti considerazioni.


9.1. In ordine al vincolo di destinazione alberghiera va premesso quanto osservato da Consiglio di Stato, I Sez., Adunanza di Sezione del 24 febbraio 2021, parere n. 475:

8. Osserva la Sezione che la previsione del vincolo deriva dalla volontà del legislatore di accordare una tutela prioritaria allo sviluppo del settore turistico, ritenuto strategico per l'economia nazionale, e trova giustificazione nel fatto che occorre evitare di snaturare i tessuti turistico-ricettivi già esistenti – particolarmente importanti per un Paese a vocazione turistica qual è il nostro – e impedire forme di speculazione derivanti dalla trasformazione delle predette strutture in immobili destinati ad usi abitativi, anche in considerazione del fatto che spesso le strutture ricettive si trovano in luoghi di particolare pregio ambientale, paesaggistico o anche solo turistico.

Tuttavia, l’Amministrazione, pur godendo di ampio potere discrezionale, deve rispettare la norma di legge che, in caso di non convenienza economico-produttiva, permette la rimozione del vincolo, seppure osservando i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo fissati dalla legge regionale (articolo 8, comma 6, l. 217/1983) e, per quanto di interesse nella presente fattispecie, dalla disciplina comunale (articolo 3, comma 2, l.r. 28/1990).

9. Sul versante pretorio, la questione della funzione, dell’ambito di applicazione, dell’efficacia spaziale e della durata temporale dei vincoli di destinazione d’uso a carattere alberghiero, è stata ampiamente analizzata dalla giurisprudenza amministrativa che, da tempo, si è espressa nel senso dell’impossibilità di escludere qualunque rilevanza alla circostanza che sia venuta meno la convenienza economico-produttiva dell’impresa alberghiera (Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2012, n. 1449).

Quanto alla ratio, le sentenze chiariscono che la compressione del diritto di proprietà privata si giustifica in ragione della funzione sociale assolta dal vincolo alberghiero, coincidente con il miglioramento del mercato turistico, il mantenimento dell'integrità del patrimonio turistico-ricettivo e la tutela dei livelli occupazionali nel settore, tutti obiettivi di primario rilievo per la collettività. Il fine del vincolo, in estrema sintesi, è quello di mantenere la destinazione alberghiera per tutelare l'interesse pubblico del turismo, in un settore economico caratterizzato dall'elevata capacità di generare attività d'impresa, produrre ricchezza e creare posti di lavoro (ex multis, T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 30 gennaio 2017, n. 58).

La previsione del vincolo alberghiero, dunque, per essere costituzionalmente legittima, deve essere il frutto di un accorto bilanciamento tra valori egualmente tutelati in Costituzione, in modo da rendere compatibile il principio di funzionalizzazione della proprietà enunciato dall’art. 42 Cost., con la sussistenza stessa del diritto di proprietà (in modo da evitare che un vincolo stringente nella destinazione ed indefinito nel tempo possa costituire un intervento di fatto espropriativo), e con la libertà di iniziativa economica che – fermi i limiti imposti dall’art. 41 Cost. - impedisce l’“imposizione coattiva” dello svolgimento di attività allorché non sussista la convenienza economica delle stesse.

Si è altresì affermato che sia la legge nazionale (secondo la quale la comprovata “non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva” costituisce causa di rimozione del vincolo: art. 8, co. 5, cit.), sia la legge regionale Liguria – analizzata nell’occasione (secondo la quale il vincolo è rimosso per effetto della “sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato” (art. 2, co. 2, l.r. 7 febbraio 2008 n. 1) – collegano strettamente il limite temporale del vincolo alla convenienza economica dell’impresa, in tal modo conciliando la limitazione del diritto di proprietà dell’immobile con la libertà di iniziativa economica, intesa, nel caso di specie, come uso strumentale di un bene imposto solo per una attività economicamente conveniente e, quindi, secondo ragionevolezza, non in contrasto con le finalità proprie dell’imprenditore ex art. 2089 ss., c.c. (di recente Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 2018, n. 6626)

Osserva la Sezione che l’apposizione del vincolo, come previsto a chiare lettere dalla legge statale, risponde alla finalità di garantire l’utilità sociale della proprietà e di salvaguardare il patrimonio turistico-recettivo (“Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale” - articolo 8, legge 217/83).

La rimozione del vincolo subisce, come già spiegato al paragrafo 9, alcune limitazioni sia perché va assicurata la funzione sociale della proprietà privata sia in considerazione del fatto che le strutture ricettive sono spesso destinatarie di agevolazioni pubbliche. La permanenza del vincolo, quindi, ha una giustificazione nel fatto che occorre evitare di snaturare i tessuti turistico-ricettivi ed evitare forme di speculazione derivanti dalla trasformazione delle strutture in immobili destinati ad usi abitativi, anche in considerazione del fatto che spesso le strutture ricettive sono in località di particolare pregio.

In maniera altrettanto chiara, però, la legge prevede che il vincolo di destinazione possa essere rimosso su richiesta del proprietario, se è comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva, e che le regioni devono fissare criteri e modalità per la rimozione del vincolo …

Orbene, ferma restando la discrezionalità della singola amministrazione nell’adattare questi principi alla realtà locale, è necessario comunque rispettare la norma che, in caso di non convenienza economico-produttiva, permette – alle condizioni di legge, integrate dalla disciplina regionale/comunale – la rimozione del vincolo ”.


9.2. Tali considerazioni sono già state fatte proprie da questo T.A.R. con la sentenza n. 2215/2022.


9.3. Ciò posto sul piano generale, questo Collegio ritiene che nel caso concreto il provvedimento finale impugnato sia stato effettivamente adottato in violazione dell’art. 5 della L.R. 16/2000, perché la sussistenza del presupposto della non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva va giudicata come comprovata da parte ricorrente.

Nel senso della non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva depongono i seguenti elementi:

I) guardando alla documentazione contabile prodotta in sede procedimentale (e contenuta nella relazione del tecnico di parte ricorrente) risultano costanti perdite di esercizio pari a: € 87.723,00 per l’anno 2018;
€ 51.034,00 per l’anno 2019, € 104,878 per l’anno 2020 ed € 91.000,00 per l’anno 2021;

II) tali dati risultano corroborati dai bilanci di esercizio depositati in data 25.11.2023 in allegato alla relazione del commercialista nominato da parte ricorrente;
in particolare, dall’esame del conto economico relativo a ciascun esercizio risultano confermate le perdite di esercizio per gli anni 2018 – 2021;
inoltre, per l’anno 2022 risulta una perdita di € 78.455;
vale a dire che la struttura ricettiva risulta essere in perdita da ben 5 anni ed anche da prima della crisi innescata dalla pandemia negli anni 2020-2021;

III) non risultano essere state in alcun modo contestate nel provvedimento finale le considerazioni svolte dalla società ricorrente (e contenute nelle osservazioni formulate in seguito al preavviso ex art. 10-bis della L. 241/1990) relative al contesto territoriale nel quale si colloca il Comune di Oliveto Citra;
sul punto è innegabile che ci si trovi in presenza di piccolo comune dell’interno della provincia salernitana e che il turismo in relazione allo stesso può verosimilmente svilupparsi in prevalenza soltanto nel periodo estivo;

IV) non risultano essere stati in alcun modo poi contestati nel provvedimento finale i dati offerti dalla società ricorrente (e contenuti nelle osservazioni formulate in seguito al preavviso ex art. 10-bis della L. 241/1990) con riferimento alla percentuale media di occupazione della struttura della ricorrente, percentuale media che nel periodo tra il 2019 ed il 2022 ha oscillato tra il 21.98% del 2019 ed il 17,39% del 2022 (anche senza prendere in considerazione il 2020 ed il 2021 per ragioni legati alla nota pandemia);

V) all’esito del contraddittorio procedimentale neanche ha trovato reale contestazione l’allegazione di parte ricorrente per cui tra l’anno nel quale è stata aperta l’attività di parte ricorrente (il 2004) e l’attualità si è registrato un profondo mutamento quanto al numero e tipologie di strutture ricettive presenti in loco;
al riguardo, sulla scorta di quanto rappresentato in sede procedimentale si è passati dall’assenza di qualsivoglia struttura nel 2004 alla presenza di 14 attività (ivi compresa quella della ricorrente);
si tratta di strutture variegate nella loro tipologia e tra le quali la quota maggioritaria è costituita da b&b ed agriturismi;
in effetti, si contano nel territorio di Oliveto Citra soltanto due alberghi, dei quali uno è proprio quello della ricorrente;

VI) neppure si può poi trascurare la considerazione, appartenente al notorio, relativa all’impatto che le moderne piattaforme di prenotazione via web ed app per smartphone , nonché la stessa evoluzione del modo di viaggiare, hanno avuto nel settore dell’ospitalità;
per la verità, nel predetto settore negli ultimi anni sempre più gli alberghi di carattere tradizionale, come quello gestito dalla società ricorrente, si sono trovati a dover fronteggiare la concorrenza di strutture gestite da privati ed aperte anche solo per periodi brevi (di maggior afflusso turistico) e con minori costi fissi rispetto a quelli di un albergo tradizionale.


9.4. A fronte di questi dati oggettivi non risulta che il provvedimento impugnato li abbia realmente presi in considerazione ed efficacemente smentiti.

Per la verità, contrariamente a quanto evidenziato dalla Regione, non si è in presenza di mere “ valutazioni soggettive da parte dell’imprenditore ”.

Relativamente al confronto con la costiera amalfitana questo è stato sì operato nelle osservazioni della ricorrente e, tuttavia, soltanto per evidenziare che pure in quella realtà (nonostante il forte interesse turistico verso quella zona) alcune strutture risultano chiuse nel periodo invernale.

Del resto, appare significativo che la stessa amministrazione non abbia in alcun modo sconfessato l’effettivo avvenuto incremento della concorrenza lamentato da parte ricorrente.

In relazione poi al presunto incremento del flusso di turisti verso il Comune di Oliveto Citra nel preavviso di rigetto inviato al ricorrente è contenuta tabella dalla quale si evince che il numero di presenze nel Comune di Oliveto Citra per l’anno 2022 (5620) è stato soltanto di poco superiore a quello dell’anno 2019 (5581).

Risulta condivisibile quanto osservato dal ricorrente al punto 3.3. di ricorso in relazione alla rilevanza per la struttura gestita della società ricorrente unicamente del numero effettivo di presenze in struttura anche a fronte della concorrenza delle altre strutture presenti.

In ordine all’avvenuto avvio della struttura nell’anno 2004 non si può poi non tenere conto che qualsivoglia struttura con il passare di quasi vent’anni necessita inevitabilmente di interventi manutentivi, i quali potrebbe portare costi difficilmente sostenibili per una società già in perdita da diversi anni.


9.5. Infine, neppure risulta decisivo quanto osservato dall’amministrazione nella comunicazione di motivi ostativi (richiamata per relationem nel provvedimento finale) e rappresentato da: la circostanza che la struttura gestita da parte ricorrente ha un numero di posti letto “ pari a circa il 34% dell’offerta ricettiva complessiva del comune ”;
il fatto che tale struttura negli anni precedenti “ ha assorbito … più del 70% delle presenze turistiche registrate nel comune ”;
la considerazione per cui volendo la Regione “ garantire la conservazione e la tutela del patrimonio ricettivo … in grado di rispondere alle esigenze del mercato turistico ” la concessione dell’autorizzazione alla rimozione del vincolo “ pregiudicherebbe il contesto ricettivo della zona interessata ”.

Per la verità, come osservato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, non si può trascurare di considerare che la limitazione del diritto di proprietà imposta al singolo nell’interesse pubblico va necessariamente conciliata con la libertà di iniziativa economica;
tale libertà deve potersi tradurre nell’utilizzo di un bene per l’esercizio di un’attività economicamente conveniente e, quindi, secondo ragionevolezza e senza che vi sia intrinseco contrasto con le finalità proprie dell’imprenditore.

Orbene, si finirebbe per andare al di là di quell’equo contemperamento di interessi perseguito dalla legge e dalla stessa Costituzione (sfociando nella strumentalizzazione del bene e dell’attività del privato in misura preponderante al perseguimento dell’interesse pubblico) laddove si costringesse parte ricorrente a continuare a gestire una struttura in perdita da diversi anni e che, per le concrete sue caratteristiche (anche nel rapporto tra la stessa ed il contesto economico e geografico nella quale è inserita) non ha prospettive di ripresa e di conseguire utili nei prossimi anni.

Inoltre, in caso di diniego dell’autorizzazione alla rimozione del vincolo vi sarebbe il rischio del paradossale risultato per cui il privato potrebbe decidere di liquidare l’attività o di proseguire nella relativa gestione fino al palesarsi di una situazione di insuperabile insolvenza (con conseguente probabilità di liquidazione giudiziale), con la conseguenza che l’interesse pubblico finirebbe comunque per essere vanificato in seguito alla cessazione dell’attività alberghiera causata da tali vicende.

In altre parole, si correrebbe il pericolo di sacrificare l’interesse del privato in nome dell’interesse pubblico, per poi vedere infine vanificato anche il predetto interesse pubblico in chiara violazione del principio di ragionevolezza.


9.6. In definitiva, arrivando al termine del cammino argomentativo, nel caso di specie il provvedimento impugnato ha violato l’art. 5 della L.R. 16/2000 laddove ha negato il rilascio dell’autorizzazione ivi contemplata, pur essendosi in presenza di una comprovata situazione di non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva.

Inoltre, sulla scorta di quanto sinora osservato, coglie nel segno anche il quarto motivo di ricorso relativo ai deficit motivazionali presenti nel predetto provvedimento;
in effetti, all’interno di esso non sono stati contestati in modo complessivamente convincente gli elementi fattuali forniti da parte ricorrente.


9.7. Per ragioni di completezza in ordine ai presupposti di cui all’art. 5 della L.R. 16/2000 va poi osservato che parte ricorrente ha prodotto in sede di contraddittorio endoprocedimentale dichiarazione con la quale ha attestato l’avvenuta ricezione di contributi per il patto territoriale Sele Tanagro nel 2004 e che la revoca delle agevolazioni era prevista soltanto nel caso in cui le immobilizzazioni materiali e immateriali agevolate fossero state distolte dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data dell’impianto.

A fronte dell’avvenuta produzione di dichiarazione in sede procedimentale nel provvedimento finale impugnato la Regione ha incentrato la motivazione del diniego esclusivamente sulla questione della convenienza economica produttiva dell’attività.


10. In conclusione, alla luce di quanto precede, il provvedimento del 9.8.2023 (con il quale è stata respinta l’istanza di rimozione del vincolo di destinazione turistico-alberghiera) risulta illegittimo e va quindi annullato in accoglimento del ricorso proposto.

Invece, non vanno annullati gli altri atti indicati in epigrafe ed impugnati dal ricorrente, perché si tratta di atti endoprocedimentali, i quali non sono suscettibili di pregiudicare direttamente la sfera giudica del ricorrente.


11. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità concrete della fattispecie esaminata.

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