TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-09-19, n. 201100741

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-09-19, n. 201100741
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100741
Data del deposito : 19 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00279/2007 REG.RIC.

N. 00741/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00279/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Natural Gas Srl, Società Olipier Srl;
rappresentate e difese dagli avv. P M, M O, con domicilio eletto presso Avv. Mirco Rossini in Ancona, corso Garibaldi, 144;

contro

Comune di Montelupone, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso Avv. Alberto Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;
Provincia di Macerata, rappresentato e difeso dagli avv. F G, S S, con domicilio eletto presso Avv. Paolo Cesaroni in Ancona, via Cardeto, 16;

nei confronti di

Ditta Metano '96 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Filippetti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
Ditta Metano Senigallia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Filippetti, con domicilio eletto presso Avv. Stefano Filippetti in Ancona, c.so Mazzini, 25;
Snam Rete Gas S.p.A.;

per l'annullamento

- dell’autorizzazione 25.1.2007 n.3 rilasciata dal Responsabile del SUAP alla società Metano 96;

- del permesso di costruire 24.11.2006 n. 97 rilasciato alla stessa società dal Responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Montelupone;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Montelupone e di Ditta Metano '96 S.r.l. e di Provincia di Macerata e di Ditta Metano Senigallia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Montelupone ha rilasciato il 24.11.2006 alla S.r.l. Metano 96 il permesso di costruire n.97, per la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti (benzine, gasolio e metano per autotrazione) con servizi per gli utenti, da ubicare presso la S.P. n.77 al Km. 8+877 lato sinistro (centro abitato).

Il 25.11.2006, il Responsabile del SUAP ha rilasciato alla società l’autorizzazione n.3 per l’esercizio del suddetto impianto ,così come da documentazione tecnica presentata dal progettista il 22.11.2006, per la rielaborazione del progetto, al fine di uniformarlo alle prescrizioni ed ai pareri intervenuti in sede di Conferenza dei servizi, subordinando, appunto, la suddetta autorizzazione a queste prescrizioni, ivi contestualmente richiamate.

La S.r.l. Natural Gas e la S.r.l. Olipier hanno impugnato il permesso di costruire e l’autorizzazione con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 26.3.2007 e depositato il 23.4.2007, deducendo:

1) violazione dell’art. 14 della legge n.241/1990, in quanto il progetto rielaborato il 22.11.2006 non è stato preventivamente esaminato dalla Conferenza dei servizi;

2) violazione dell’art. 11 del d.P.R. n.380/2001 e del regolamento regionale n.7/2003, in quanto l’area interessata dal nuovo impianto non è di proprietà della società Metano 96, essendo parte di proprietà di Bartolacci Pietro e parte di proprietà del Comune di Potenza Picena, né la società Metano 96 ne ha una valida ed effettiva disponibilità ai sensi delle norme sopra indicate.

3) la violazione delle NTA del PRG di Montelupone e la violazione del D.Lgs. n.32/1998, della L.R. n.15/2002 e degli artt. 6 e 13 del regolamento regionale 20 luglio 2004 n.5, di attuazione della L.R. n.15/2002, n.5/2004, atteso che:

4) violazione del divieto di collocare gli impianti di erogazione di gas naturale sulle aree a verde pubblico, posto dall’art. 4, I comma, lett. C, e III comma, del D.M. n.24.5.2002, perché è proprio sull’area destinata a verde e parcheggi che dovrà insistere il carro bombolaio di emergenza, mentre sulla condotta di alimentazione dell’impianto l’Ente gestore, Montelupone Arcalgas, non ha espresso un effettivo parere favorevole, avendo rilevato la necessità del potenziamento della rete di distribuzione;

5) violazione dell’art. 6, lett. d), della legge n.447/1995 e della deliberazione della Giunta regionale Marche n.896/2003, perché il permesso di costruire è stato rilasciato senza la valutazione dell’impatto acustico causato dall’impianto e dall’inevitabile aumento del traffico;

6) ulteriore violazione delle N.T.A. del P.R.G. perché il previsto terrapieno artificiale da realizzare con terra rinforzata e con altezza media di m. 3 e massima di 3,6, diversamente da quanto ritenuto nel rilasciato permesso di costruire, è una costruzione a tutti gli effetti e deve, quindi, rispettare la distanza minima dai confini, nella fattispecie non riscontrabile;

7) ulteriore violazione del D.Lgs. n.32/1998 e della L.R. n.15/2002, perché l’impianto si colloca su un tratto di strada curvilineo e, quindi, pericoloso.

Con ordinanza n. 173 del 24.11.2008 questo Tribunale ordinava incombenti istruttori.

A seguito dell’esecuzione degli incombenti parte ricorrente presentava ricorso per motivi aggiunti, depositato il 2.12.2009.

In particolare, le ricorrenti notavano che, a seguito dell’istruttoria emergeva il rilascio di nuova autorizzazione (1/08) e nuovo permesso di costruire (23/08) alla Ditta Metano Senigallia Srl in data 27.3.2008, atti che impugnano con i motivi aggiunti, per il vizio di illegittimità derivata, di violazione ed errata applicazione dell’art, 14 ss. della legge 241/90, illogicità e violazione procedimentale, violazione ed errata applicazione dell’art. 11 del

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