TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300012
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00012/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00129/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. M M, via Macomer n. 15;

contro

Questura -OMISSIS-, in persona del Questore p.t.,
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

per l’annullamento

del Decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- prot. 6 D/ P.a.s.i., /2020/n. 1 in data 4 gennaio 2020, notificato in data 13 gennaio 2020, di rigetto della domanda di autorizzazione per l’esercizio del commercio di armi comuni richiesta dalla Sig.ra -OMISSIS-;

- di ogni ulteriore atto ad esso connesso e/o presupposto,

e per la condanna

delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni provocati alla ricorrente in conseguenza dell’atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La ricorrente è titolare, dall’anno 1997, di una ditta individuale, corrente in -OMISSIS- (prov. di -OMISSIS-) via -OMISSIS- (armeria "-OMISSIS-"), avente ad oggetto il commercio di armi comuni da sparo.



2. In data 11 marzo 2019, considerato l’approssimarsi della scadenza della precedente licenza triennale rilasciata per il suddetto locale in data 7 giugno 2016 e in scadenza il 7 maggio 2019, presentava all’ufficio territorialmente competente (-OMISSIS- dei Carabinieri di Sardegna), domanda di rinnovo della licenza triennale del Questore per l’esercizio del commercio di armi comuni, ex art. 31 T.U.L.P.S. di cui al R.D. n. 773/31.



3. Detta istanza veniva reiterata l’11 aprile 2019 l’Ufficio Licenze della Divisione PA.S.I.



4. Nei giorni 23 maggio 2019 e 18 luglio 2019 la Squadra di Polizia Amministrativa e l’Ufficio Armi della Questura di -OMISSIS- effettuava presso i suddetti locali dei sopralluoghi.



5. In data 6 settembre 2019 venivano comunicati alla ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.



6. Malgrado la presentazione di tempestive osservazioni con Decreto prot. 6 D/ P.a.s.i., /2020/n. 1 del 4 gennaio 2020 il Questore per la Provincia di -OMISSIS- rigettava la domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio di armi comuni richiesta dalla sig.ra -OMISSIS-.



7. Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente che, ritenendolo illegittimo, l’ha impugnato per i seguenti motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per insufficienza ed incongruità della motivazione, per evidente contraddittorietà ed illogicità, per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, per travisamento dei fatti - per iniquità, per sviamento di potere: in quanto non sarebbero adeguatamente argomentate e motivate le ragioni poste a fondamento del provvedimento di diniego, con particolare riferimento al principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. In particolare i fatti contestati non sarebbero idonei a fondare il conclusivo giudizio di inaffidabilità adottato nei suoi confronti.

2) Violazione del giusto procedimento amministrativo - Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 - Violazione e/o falsa applicazione dell'allegato al d.p.c.m. 21 marzo 2013, n. 58 (Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni) ex art. 31 t.u.l.p.s.: in quanto non sarebbero stati rispettati i termini di durata del procedimento. Inoltre non sarebbe stata effettuata la prescritta comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.



8. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.



9. Contestualmente alla domanda caducatoria la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto il risarcimento del danno da ritardo, nonché dei danni di carattere patrimoniale conseguenti alla forzata chiusura dell’attività commerciale a decorrere dal 7 maggio 2019.

10. Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

11. Con decreto presidenziale n. 43 del 27 febbraio 2020 l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., è stata respinta.

12. Con decreto presidenziale n. 60 del 24 marzo 2020 la seconda istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., è stata respinta.

13. Con ordinanza collegiale n. 184 del 24 aprile 2020 l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta.

14. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 3726 del 24 giugno 2020 è stata sospesa l’esecutività dell’atto impugnato.

15. Con ordinanza collegiale n. 4315 del 17 luglio 2020 il Consiglio di Stato, Sezione III, in riforma della predetta ordinanza n. 184/2020, ha accolto l’appello cautelare.

16. Conseguentemente il Questore di -OMISSIS-, con provvedimento del 30 settembre 2020, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sospendeva gli effetti del decreto di diniego all’esercizio di armi comuni emesso in data 4 gennaio 2020 nei confronti della sig.ra -OMISSIS- e, per l’effetto, l’autorizzava provvisoriamente – per un anno, salvo rinnovo - all’esercizio del commercio di armi comuni, ex art. 31 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 773/31;
successivamente, in data 6 ottobre 2020, disponeva la restituzione di alcune delle armi sequestrate con nulla osta al trasporto.

17. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

18. Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2022 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento.

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