TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-12-09, n. 202000776
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2020
N. 00776/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 543 del 2019, proposto da
--OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. A S, con domicilio digitale come da casella p.e.c. risultante dai registri di giustizia;
contro
- il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , e l’Autorità nazionale anticorruzione - A.N.A.C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento emesso dal Prefetto di Matera del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 12 novembre 2019;
- della nota ANAC 18 novembre 2019, n. 1954;
- tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;
Dato atto di come il giudizio sia transitato in decisione ai sensi dall’art.4, co.1, del d.l. n. 28 del 2020 e dell’art. 84, co. 6, d.l. n. 18 del 20;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La-OMISSIS-., con atto depositato il 9 dicembre 2019, è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti il diniego del rinnovo della sua iscrizione della ricorrente nell’ “elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infrazione mafiosa” (c.d. white list ), e l’inserimento nel casellario informativo degli operatori economici tenuto dall’ANAC del medesimo provvedimento di diniego, deducendo in diritto, da più angolazioni, la violazione e falsa applicazione di legge e l’eccesso di potere.
2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per sua infondatezza.
3. All’esito della camera di consiglio del 15 gennaio 2020, con ordinanza n. -OMISSIS-l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di sufficiente fumus boni iuris , avuto riguardo al «quadro indiziario ampio e articolato, caratterizzato dall’inserimento della società ricorrente in un tessuto di legami familiari e professionali e di cointeressenze economiche, o quanto meno di soggezione o di tolleranza, in cui sussiste la c.d. “probabilità cruciale” della prognosi di infiltrazione da parte di esponenti della criminalità mafiosa», nonché all’assenza di «elementi prima facie idonei a infirmare l’attendibilità del quadro indiziario stesso, nelle more degli approfondimenti propri della fase di merito».
4. Il Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha poi rigettato l’appello cautelare ritenendo assente il fumus boni iuris «alla luce dei principi e criteri costantemente affermati dalla Sezione, nonché delle considerazioni legate alla pregnante valenza indiziaria dei documentati rapporti con soggetti risultati contigui alla mafia».
5. All’udienza del 22 luglio 2020, previo deposito di documenti e scritti difensivi di parte ricorrente, il giudizio è transitato in decisione.
6. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.
Il Prefetto di Matera coll’avversato atto ha denegato l’istanza di iscrizione della società ricorrente nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. “ white list ”, valorizzando i seguenti elementi:
- -OMISSIS-, socio unico e già amministratore unico della società -OMISSIS-., è stato destinatario in data -OMISSIS-del provvedimento cautelare n° -OMISSIS- R.G.N.R.- -OMISSIS-R.G. Gip del Giudice delle indagini preliminari -OMISSIS-emesso nell'ambito dell'indagine denominata operazione " -OMISSIS- ", condotta nei confronti di sedici persone, tra le quali anche il di lui padre, -OMISSIS-
- -OMISSIS-sono indagati nel medesimo procedimento per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 11 d.lgs. n. 74/2000, capo c ), poiché al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, compivano atti fraudolenti sui beni della società -OMISSIS-., idonei a rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva;
- -OMISSIS-., -OMISSIS-, -OMISSIS-, in concorso con -OMISSIS-sono, inoltre, indagati per il delitto previsto dagli artt. 110 e 648 -ter c.p., poiché in concorso tra loro, avendo commesso il delitto di cui al capo c ), trasferivano ed impiegavano in attività economica ed imprenditoriali il patrimonio immobiliare già delle -OMISSIS-. proveniente dalla commissione del delitto sub capo c );
- i predetti-OMISSIS-, con la medesima ordinanza, sono stati sottoposti alla misura cautelare della detenzione in carcere;
- gli stessi soggetti sono stati già destinatari in passato di misure cautelari detentive e sono stati rinviati a giudizio nell'ambito dell'operazione "-OMISSIS-" per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e per il reato di cui agli art. 110 c.p.. art. 12 -quinquies l. n.356/1992 e art. 7 l. 203/91;
- -OMISSIS-., -OMISSIS-, -OMISSIS- sono stati sottoposti alla misura cautelare del "divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per la durata di anni uno" ritenuti sussistenti, nel contempo, i gravi indizi di colpevolezza in merito alla commissione del reato di cui agli art. 110 c.p. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, e le esigenze cautelari rappresentate dal rischio di reiterazione di reati della stessa specie da parte dei predetti indagati;
- dalla predetta ordinanza cautelare emerge che -OMISSIS-. è l'amministratore di fatto della società-OMISSIS-, formalmente amministrate dai figli, rispettivamente, -OMISSIS-.;
- in data 11 marzo 2019 la società -OMISSIS- ha comunicato la sostituzione, nel ruolo di amministratore unico, di -OMISSIS- con -OMISSIS-;
- -OMISSIS-, amministratore pro-tempore della -OMISSIS- è stato coinvolto nelle indagini del proc. -OMISSIS-R.G.N.R. riguardanti anche -OMISSIS-. e successivamente assolto "perché il fatto non sussiste" dall'imputazione per il reato di cui all'art. 378 c.p. (favoreggiamento personale), come comunicato con nota n° -OMISSIS-
- -OMISSIS- è stato rinviato a giudizio, per il reato di cui agli artt. 110 c.p. 11 D.L.vo n° 74 del 2000, innanzi alla Seconda Sezione Penale del Tribunale -OMISSIS-in composizione collegiale con nota n°-OMISSIS-del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di -OMISSIS-;
--OMISSIS- in data 20 luglio 2018 sono stati rinviati a giudizio nell'ambito del procedimento penale -OMISSIS-RGNR DDA della Procura c/o il Tribunale di -OMISSIS-, c.d operazione "-OMISSIS-", per i reati di cui agli artt. 110, 416 bis commi 2-3-6 c.p., 648bis c.p., art. 12 quinquies L. 356/1992, art.7 Legge 203/1991, mentre il solo P. Benedetto è stato rinviato a giudizio nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS-R.G.N.R. DDA della Procura della Repubblica c/o il tribunale di -OMISSIS-, c.d operazione “buco nero”, per art. 110 416 c.1 ed artt.216-223-267 del R.D.267/1942 come comunicato con nota n° 167361/8-1/RZ “P” dell’Il luglio 2019 del Comando Provinciale