TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-10-06, n. 202002429

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-10-06, n. 202002429
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202002429
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2020

N. 02429/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00432/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 432 del 2008, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio, in S. Filippo del Mela;

contro

Ministero dell'Interno e UTG – Prefettura di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale domiciliano per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento,

previa misura cautelare,

del decreto del Prefetto della -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di prosecuzione dell'attività di noleggio veicoli senza conducente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’UTG – Prefettura di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2020 il dott. Diego;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del D.P.R. 481/2001 e 11, comma 2, del RD 773/1931;
difetto di motivazione;
travisamento dei fatti. Il divieto di prosecuzione dell'attività disposto con l’impugnato decreto si fonderebbe sulla considerazione “che i pregiudizi penali segnalati dall'organo di P.S. facciano venire meno il requisito della buona condotta in capo all'interessato” ;
tale considerazione sarebbe inficiata da travisamento, atteso che: a) il primo dei pregiudizi penali -OMISSIS- avrebbe ad oggetto lo stesso fatto per cui è stata emessa la sentenza indicata come secondo pregiudizio penale -OMISSIS-, e che il capo di imputazione ascrittogli, e per cui sarebbe stato condannato non sarebbe consistito -OMISSIS-;
b) il terzo dei pregiudizi penali (-OMISSIS- – sanzione e sequestro amministrativo del mezzo di trasporto e confisca per esercizio di servizio di taxi sprovvisto di licenza) non sussisterebbe, atteso che sarebbe stato oggetto di impugnazione, prima in sede prefettizia e poi di fronte al Giudice di pace, non ancora decisa alla data dell’emanazione dell’impugnato decreto;
si tratterebbe comunque di illecito amministrativo e non penale. L’assenza del requisito della buona condotta sarebbe quindi stata desunta travisando i presupposti e senza motivare in ordine alle esigenze di pubblica sicurezza ostative al rilascio.

L’Amministrazione si è costituita con comparsa di mera forma.

Con ordinanza -OMISSIS-, è stata accolta la domanda sospensiva.

Il ricorso deve essere accolto risultando sussistere il dedotto travisamento dei fatti, risultando la richiamata sentenza della -OMISSIS-(allegata al ricorso), confermare la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.

Ciò è sufficiente ad inficiare la valutazione operata dall’Amministrazione e posta a base dell’impugnato decreto.

Sussistendo i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, occorre mandare alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Il Collegio è dell’avviso che, in ragione dell’evoluzione della vicenda sottesa alla controversia, sussistano eccezionali ragioni, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa, e 92 cpc, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti in causa.

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