TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-16, n. 202300738

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-16, n. 202300738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300738
Data del deposito : 16 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2023

N. 00738/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00468/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 468 del 2011, proposto da
Ditta “Hobby Zoo di C S &
C. Snc2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R C e R M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A R in Ancona, corso Garibaldi, 111;

contro

Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune di Ancona, piazza

XXIV

Maggio, 1;

per l'annullamento

- del provvedimento di comunicazione emesso dal Comune di Ancona prot n. 25369 del 16.03.2011, con cui è stato applicato il divieto di vendita di animali vivi alla domanda di partecipazione alla Fiera di San Ciriaco 2011;

- della delibera del Consiglio Comunale di Ancona n. 13 del 1.03.2010, con la quale veniva modificato il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità del Comune di Ancona in materia di animali vivi;

- del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Ancona n. 284 del 22.05.1959;

- di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con dichiarazione resa a verbale nel corso della pubblica udienza del 9 novembre 2023, parte ricorrente ha rinunciato al presente ricorso e ha richiesto disporsi la compensazione delle spese;

- il difensore del Comune di Ancona ha manifestato la propria adesione alla rinuncia, non opponendosi alla compensazione delle spese processuali;

Ritenuto, tuttavia, che in assenza di una rituale notifica dell’atto di rinuncia all'Amministrazione resistente nei termini di legge, così come previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a., la dichiarazione del ricorrente debba valere, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del gravame ( ex plurimis , T.A.R. Umbria, sez. I, 12 settembre 2023, n. 512;
Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2023, n. 6370;
T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 8 aprile 2011, n. 3149;
T.A.R Campania Napoli, sez. I, 10 marzo 2011, n. 1413);

Ritenuto, altresì, di dover disporre la compensazione delle spese processuali, anche in considerazione dell’accordo manifestato in tal senso dalle parti;

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