TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-06-27, n. 201800940
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Pubblicato il 27/06/2018
N. 00940/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01297/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A F, F M F, domiciliati in Bari presso la segreteria del T.A.R. Puglia-Bari, piazza Massari, n. 6;
contro
Regione Puglia e Comune di Triggiano-Capofila Ambito Territoriale Sociale n. 5, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con la quale la Regione Puglia ha adottato indirizzi operativi per l’anno educativo 2016-2017 in tema di buoni-servizio per l’infanzia;
- di ogni altro atto al predetto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, incluse la nota regionale -OMISSIS-
- per il risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimità degli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2018 la dott.ssa Maria Colagrande;
Udito per i ricorrenti l’avv. F M F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno aderito all’avviso pubblico bandito dalla Regione Puglia con determina dirigenziale-OMISSIS- per l’accesso ai buoni per l’acquisto dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza (buoni-servizio) finanziati dalla Regione Puglia, in favore delle famiglie pugliesi, servizi erogati da operatori privati con essa convenzionati, ai sensi della determina dirigenziale n.-OMISSIS-.
2. Riferiscono in punto di fatto le seguenti circostanze:
- di aver presentato domanda per l’accesso al buono-servizio per l’anno educativo 2015-2016 presso la struttura -OMISSIS- di Valenzano, inserita nel catalogo delle unità d’offerta del servizio di assistenza per l’infanzia convenzionate con la Regione Puglia e i loro figli minori hanno regolarmente frequentato durante l’anno educativo 2015-2016;
- le domande delle famiglie, fin dall’avvio del programma per l’anno educativo 2015/2016, sono state gestite telematicamente mediante abbinamento minore – struttura (operazione demandata alla struttura offerente) condizionato alla disponibilità delle relative risorse e successiva convalida e pagamento in favore delle strutture (operazione demandata all’ambito territoriale);
- con determina dirigenziale del -OMISSIS- sono state reperite risorse aggiuntive destinate agli ambiti territoriali per il finanziamento del programma da impiegare prioritariamente:
a) per assicurare la necessaria copertura finanziaria a tutte le domande presentate dai nuclei familiari per le quali sia stato generato il preventivo di spesa ed effettuato l’abbinamento minore – posto a Catalogo ;
b) per il pagamento delle prestazioni già erogate e per effettuare nuovi abbinamenti in ragione delle risorse disponibili ;
- per prassi l’abbinamento delle domande delle famiglie con i posti disponibili presso le strutture, che avevano manifestato interesse alla convenzione, è avvenuto dopo l’inizio dell’erogazione del servizio, i cui costi sono stati anticipati dalle strutture;
- con determinazione dirigenziale -OMISSIS- la Regione ha stabilito:
a) le domande presenti nella piattaforma telematica alla data del 20 luglio 2016 non ancora abbinate potranno ottenere l’abbinamento, stante la disponibilità di risorse finanziarie per un periodo di fruizione fino al 31 luglio 2017;l’operazione d’abbinamento […] potrà essere effettuata entro il 31 agosto 2016 a pena di decadenza ;
b) le domande di fruizione del buono servizio per l’anno educativo 2016/2117 potranno essere inviate a decorrere dalle ore 12.00 del 29 agosto 2016 previa rinuncia ad eventuale altra domanda già presente in piattaforma per il medesimo minore .
- di aver quindi perso la possibilità di fruire del buono –servizio e di essere quindi esposti alle azioni di recupero delle somme corrispondenti da parte dell’unità d’offerta che ha erogato il servizio in favore dei loro figli minori.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno impugnato, con undici motivi di ricorso, gli atti indicati in epigrafe perché avrebbero impedito loro di ottenere il finanziamento di prestazioni già erogate in favore di famiglie le cui domande, pur ammesse, non è stato possibile abbinare perché alla data del 31 agosto 2016 stabilita quale termine di decadenza per gli abbinamenti relativi all’anno educativo 2015/2016 non risultavano disponibili ulteriori finanziamenti.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’impugnata determinazione dirigenziale -OMISSIS- che ha introdotto in via postuma un termine di decadenza al 31 agosto 2016 per l’abbinamento delle domande dal quale è dipesa l’impossibilità di finanziare i buoni-servizio erogati nell’anno educativo 2015/2016 con le risorse aggiuntive resesi disponibili dopo lo scadere del termine di decadenza