TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-07-31, n. 202415548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-07-31, n. 202415548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415548
Data del deposito : 31 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2024

N. 15548/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03604/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3604 del 2021, proposto da
G B e L B, rappresentati e difesi dagli avvocati C B e A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C B in Roma, via Cassia n. 531;



contro

Comune di Nazzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della determinazione prot. n. 72 del 9.1.2021 dell'Area Tecnica del Comune di Nazzano, notificata in data 18.1.2021, mediante la quale il Responsabile dell'Area Tecnica, ing. Federico Verticchio, ha ingiunto ai sigg.ri G B, C B e L B “attuali proprietari dell'u.i.u. in argomento (giusta denunzia nei passaggi per causa di morte del 29.3.2017, prot. n. rm 0248313 in atti dal 17.5.2017 rogante B sede Nazzano registrazione Roma volume 9990 n. 1838 del 16.5.2017 successione Di G Maria n. 31207.1/2017) il pagamento di € 12.000,00 con versamento sul c.c. postale n. 69.786.002 intestato a Comune di Nazzano con la seguente causale: sanzione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 15/2008 Fabbricato distinto al fg. 7 part. 221 sub. 2”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nazzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 la dott.ssa F S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il Comune di Nazzano notificava ai Sig.ri G, Luigina e C B l’ordinanza n. 17 dell’11 giugno 2018, prot. n. 3165, con la quale intimava loro, in qualità di attuali proprietari (essendo succeduti mortis causa alla precedente proprietaria, Sig.ra Maria Di G), la “ messa in ripristino relativamente a lavori eseguiti in assenza di titolo abilitativo in Nazzano su immobile distinto in catasto al fg. 7 n. 221 sub 2 ” (immobile ubicato in via della Chiesa, attuali civici nn. 42-44), con riferimento, precisamente, alle seguenti opere ritenute abusive:

1) frazionamento di Unità Immobiliare Urbana (u.i.u.) in assenza di titolo abilitativo;

2) realizzazione di apertura su distacco con Via della Chiesa al Piano Terra;

3) realizzazione scala di accesso al piano 1° su distacco con Via Regina Margherita;

4) realizzazione di vano ripostiglio su Via - distacco con Via Regina Margherita;

5) realizzazione di n. 2 aperture su distacco con Via Regina Margherita al p.1^.

I Sig.ri G e L B insorgevano avverso il suddetto provvedimento (ricorso R.G. n. 11277/2018), incentrando in via principale le proprie difese sulla circostanza fattuale che gli interventi contestati con l’ordinanza n. 17/2018 erano stati realizzati in epoca antecedente all’anno 1967 “ e come tali non necessitavano di alcun obbligo di rilascio di preventiva licenza edilizia (ora permesso di costruire) ” (cfr. primo e secondo motivo del ricorso versato agli atti del presente giudizio sub doc. 5 allegato all’odierna impugnativa), e, anche laddove si fosse trattato di opere successive a quella data, l’amministrazione comunale “ avrebbe comunque dovuto procedere alla loro corretta qualificazione ai fini dell’individuazione del titolo edilizio (asseritamente) necessario e della conseguente sanzione applicabile in caso di mancanza di detto titolo ” (cfr. terzo motivo), ravvisando, in subordine, l’esistenza di un onere motivazionale rafforzato (cfr. quarto motivo).

La Sezione disponeva una consulenza tecnica d’ufficio, chiedendo al consulente, tra l’altro, di individuare “ l’epoca della realizzazione (“ dei manufatti tutti indicati nell’ordine di demolizione ”, n.d.r.) anche in relazione alle preesistenze e se si tratti di manufatti di epoca anteriore all’anno 1967 ”, nonché “ l’epoca del frazionamento dell’immobile ”.

Il ricorso veniva accolto dalla Sezione con sentenza n. 14822/2019, depositata in data 23 dicembre 2019 e passata in giudicato, con la quale il giudice concludeva nel senso di ritenere “ non definitivamente accertato l’anno di realizzazione dei manufatti indicati nell’ordinanza di demolizione e quando sia avvenuto il frazionamento dell’immobile a mezzo della costruzione della scala esterna ”. Ai fini della decisione del giudizio, la Sezione delibava nel senso che “ Alla luce dei sopra richiamati elementi, il Collegio ritiene di dovere esaminare i motivi di ricorso che prescindono dall’esatta individuazione temporale di realizzazione delle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione, tra cui, in particolare la censura contenuta nel III motivo, laddove si censura il provvedimento impugnato per la violazione degli artt. 22 e 37 D.P.R. 380/2001 e 19 L. 241/90 nonché per eccesso di potere e per difetto di motivazione ”, accogliendola con la seguente motivazione: “ L’amministrazione comunale, anche alla luce della richiamata descrizione delle opere fattane sia da parte del Consulente tecnico d’ufficio che del Consulente tecnico di parte, sembra avere erroneamente qualificato gli interventi contestati da parte dell’ordinanza di demolizione ai fini dell’individuazione del titolo edilizio necessario e della conseguente sanzione applicabile in caso di mancanza di detto titolo. Gli interventi risultano infatti ascrivibili a quelli dell’elenco di cui all’allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e quindi sono esclusi dalla preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica e avrebbero potuto essere assoggettati al regime della S.C.I.A., la cui mancanza avrebbe potuto essere sanzionata ai sensi dell’art. 37, comma 1, D.P.R. 380/01, ossia con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Nei provvedimenti impugnati non è fatta menzione del fatto che l’Amministrazione abbia valutato tale possibilità per cui il vizio rileva anche in termini di difetto motivazionale e di istruttoria ”.

2. Con nota prot. n. 4634/2020 il Comune di Nazzano avviava nei confronti dei tre soggetti sopra citati un nuovo procedimento per l’irrogazione di sanzione amministrativa ex art. 19 L.R. Lazio n. 15/2008 con riferimento alle medesime opere abusive di cui trattasi, al termine del quale adottava la determinazione dirigenziale prot. n. 72 del 9 gennaio 2021 (che gli odierni ricorrenti affermano essere stata loro notificata in data 18 gennaio 2021), con cui, riepilogati in premessa gli antecedenti fattuali sopra descritti e richiamato l’accertamento contenuto nella sent. n. 18822/2019, irrogava nei loro confronti la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 12.000,00 (pari all’80% dell’importo massimo applicabile).

In particolare, l’Ufficio accertava che:

- con atto di donazione Notaio Badurina “rep. 17149/1982” il Sig. Di G Enrico donava alla Sig.ra Di G Maria una metà indivisa dell’appartamento con accesso da via della Chiesa n. 40 distinto in catasto al fg. 7, p.lla 221, sub 2, con la conseguenza che “ avendo lo stesso unico accesso il frazionamento con il doppio accesso (civ. 40-42 come risulta oggi nella banca dati catastale) è evidentemente avvenuto in data successiva al 1982 ”;

- nella denuncia DOCFA presentata in data 8 marzo 2010 per “ diversa distribuzione degli spazi interni, ristrutturazione e variazione toponomastica ” è stato dichiarato che gli interventi erano stati realizzati alla fine del 1988;

- in occasione di un sopralluogo del 22 settembre 2017 era stata rilevata la mancata rispondenza della planimetria catastale attualmente presente in banca dati con lo stato dei luoghi, essendo stato accertato il mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante della u.i.u. sita al piano terra, in quanto utilizzata quale studio professionale.

3. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 18 marzo 2021 e tempestivamente depositato, i Sig.ri G e L B sono insorti avverso la determinazione da ultimo adottata, sollevando le seguenti censure:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE - ARTT. 3, 22 E 37 D.P.R. 380/2001 - ART. 19 L.R. LAZIO 15/2008 IN RELAZIONE A L. N. 765/1967 ”.

I ricorrenti sostengono che gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del precedente giudizio R.G. n. 11277/2018 consentirebbero di desumere, “ sebbene per prova atipica ”, l’anteriorità delle opere al 1967. Ciò sia con riferimento alla realizzazione della scala esterna, “ che costituisce elemento indefettibile del contestato frazionamento dell’u.i.u. ”, sulla quale rinviano alla risposta resa dal C.T.U. con riferimento al primo dei quesiti che, in seno a quel contenzioso, erano stati formulati dal Collegio, sia all’intervenuto frazionamento dell’immobile e alle ulteriori variazioni contestate dall’amministrazione, che asseriscono essere tutte temporalmente collocabili in epoca anteriore all’anno 1967. I ricorrenti precisano che “ Le determinazioni assunte dal consulente tecnico d’ufficio in ordine alla collocazione temporale ante 1967 del frazionamento e degli interventi tutti contestati - per ben due volte ma in relazione a titoli diversi - dall’Ufficio tecnico comunale, si basano su documentazione prodotta dai ricorrenti e, peraltro, già sottoposta dai medesimi in sede di autotutela amministrativa all’attenzione del Responsabile Tecnico

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