TAR Milano, sez. V, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202400951

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, ordinanza cautelare 2024-09-12, n. 202400951
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400951
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 02124/2024 REG.RIC.

N. 00951/2024 REG.PROV.CAU.

N. 02124/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2124 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio Minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L W M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via Lamarmora, 33;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Ufficio Scolastico Regionale -USR –Lombardia Ambito Territoriale di MilanoIstituto Comprensivo Statale -OMISSIS- di Milano –Scuola Secondaria di primo grado -OMISSIS-, non costituiti;

nei confronti

-OMISSIS-, e per lo stesso dei genitori-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva di -OMISSIS- pubblicato in data 10 giugno 2024 nonché di tutti gli atti antecedenti, incluse le valutazioni periodiche e quella finale del consiglio della classe IB e degli atti conseguenti e connessi nonché dell’attestazione della frequentazione delle lezioni e le attività didattiche per un periodo minore dei tre quarti dell’orario personale previsto per l’alunno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. G N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, al sommario esame della fase cautelare, il ricorso non appare assistito da adeguati elementi di fumus boni iuris , atteso che il verbale dello scrutinio finale del 7.6.2024 contiene una motivazione che adeguatamente sorregge il giudizio di non ammissione alla classe successiva, per molti aspetti non contestato, essendo frutto dell'esito negativo dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico delle insufficienze riportate in ben sei materie, anche alla luce dell’impegno non adeguato, della scarsa partecipazione al dialogo educativo, del comportamento “ non sempre corretto e responsabile ”, di un “ interesse ” e di una “ attenzione ” “ poco produttivi ”, nonché della mancata acquisizione di un “ metodo di studio ”;

Ritenuto che, nella valutazione della gravità ed irreparabilità del danno, non può non avere rilievo il fatto che l’ammissione alla classe successiva, in presenza di un grave deficit formativo potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per lo studente, alla luce della valutazione in base alla quale “ In molte aree di apprendimento il livello di competenza raggiunto non risulta sufficiente per affrontare la classe successiva ”;

Le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, in ragione della peculiarità della vicenda processuale.

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