TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-22, n. 201500434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-22, n. 201500434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500434
Data del deposito : 22 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00125/2015 REG.RIC.

N. 00434/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00125/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2015, proposto da:
C D B, rappresentata e difesa dagli G D B e N T, con domicilio eletto presso la Segreteria TAR Marche, in Ancona, Via della Loggia, 24;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Ancona n. 243/2012, depositato in cancelleria in data 13/2/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 il dott. T Citanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., la sig.ra Di Biase agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona n. 243/2012, depositato in cancelleria in data 13/2/2012.

Il ricorso è corredato del certificato della Corte di Appello delle Marche del 19/2/2013, che attesta la mancata proposizione di ricorso per cassazione o istanza di revocazione di cui all’art. 395 nn.

4-5 c.p.c.

Con la suddetta decisione, lo Stato italiano, e per esso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato condannato a corrispondere in favore della sig.ra Di Biase la somma di € 11.200,00 (oltre interessi legali) a titolo di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (L. n. 89/2001), nonché l’ulteriore somma di € 1.600,00, oltre ad accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese del giudizio civile.

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