TAR Pescara, sez. I, sentenza 2010-07-08, n. 201000785

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2010-07-08, n. 201000785
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201000785
Data del deposito : 8 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00593/2009 REG.RIC.

N. 00785/2010 REG.SEN.

N. 00593/2009 REG.RIC.

N. 00488/2009 REG.RIC.

N. 00521/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale =593/2009=, proposto da D C, M M, F R, F F, R D L, O D L, N F, P D G, V L F, R D, rappresentati e difesi dall'avv. M G, con domicilio eletto in Pescara, viale Regina Margherita, 57;

contro

Ente

PARCO

Nazionale della Majella, rappresentato e difeso dagli avv. G I e F Ita, con domicilio eletto presso Giuseppe De Dominicis in Pescara, p.zza Duca D'Aosta,50;
Comune di Pretoro;



Sul ricorso numero di registro generale =488/2009=, proposto dal Camping MAJELLETTA S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto in Pescara, viale Regina Margherita, 57;

contro

Ente

PARCO

Nazionale della Majella, rappresentato e difeso dagli avv. F Ita e G I, con domicilio eletto presso Giuseppe De Dominicis in Pescara, p.zza Duca D'Aosta,50;
Comune di Pretoro;



Sul ricorso numero di registro generale =521/2009=, proposto da Gaetano BARONE, Roberto Bucci, Bartolomeo Di Pinto, Piergiorgio Di Nicola, Pasquale D'Innocente, Vito D'Onghia, Giuseppe Esposito, Remo Falcone, Ubaldo Fusilli, Marco Vincenzo Monticelli, Sergio Mazzaferro, Antonio Mazzaferro, Mario Orsini, rappresentati e difesi dagli avv. Paride Orsini e M G, con domicilio eletto presso Paride Orsini in Pescara, viale Pindaro, 87;

contro

Ente

PARCO

Nazionale della Maiella, rappresentato e difeso dall'avv. F Ita, con domicilio eletto presso Giuseppe De Dominicis in Pescara, p.zza Duca D'Aosta,50;

nei confronti di

Comune di Pretoro;

per l'annullamento

===quanto al ricorso n.593/2009 =

DELLE ORDINANZE NN.

9-32-33 DEL 15.09.09 N.47 DEL 25.09.09, NN.52-55-74 DEL 23.09.09, NN.82-84-89-101 DEL 29.09.09 CON CUI IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA HA INGIUNTO AI RICORRENTI LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE REALIZZATE DAGLI STESSI ALL'INTERNO DEL "CAMPING MAIELLETTA" NEL COMUNE DI PRETORO E IL CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI;
NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO PRODROMICO, CONSEGUENZIALE E CONNESSO;
NONCHÈ PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DANNI..

===quanto al ricorso n.488/2009 =

DELLE ORDINANZE DAL N.

2 AL N.101

TUTTE DATATE

10

SETTEMBRE

2009 CON CUI IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA HA INGIUNTO LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE REALIZZATE ALL'INTERNO DEL CAMPING NEL COMUNE DI PRETORO, NONCHÈ LA RIDUZIONE IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI;

DI OGNI ALTRO ATTO PRODROMICO, CONSEGUENZIALE E CONNESSO. NONCHÈ PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

=== quanto al ricorso n.521/2009 = DELLE ORDINANZE N.N.69-73-68-43-59-60-62-46-54-58 DEL 23 SETT.2009;
NN.14 E 41 DEL 15 SETT.2009 E N.81 DEL 29 SETT.2009, CON CUI IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA ORDINA AI RICORRENTI LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE REALIZZATE DAGLI STESSI ALL'INTERNO DEL CAMPING MAIELLETTA NEL COMUNE DI PRETORO E LA RIDUZIONE IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI;

NONCHÈ DI OGNI ALTRO ATTO PRODROMICO,CONSEGUENZIALE E CONNESSO E PER LA CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO;


Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
gli atti di costituzione in giudizio di Ente Parco Nazionale della Majella;
le memorie difensive;
gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 il cons. D N e uditi per le parti i difensori presenti: avv. M G ed avv. F Ita, come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorsi hanno per oggetto le varie e molteplici ordinanze di demolizione che l’Ente Parco della Majella ha emanato nei confronti dei singoli soggetti e del Camping Maielletta srl, per la rimozione di opere ritenute abusive.

Nel Camping Maielletta vi sono, dagli anni 1970/90, piazzuole numerate assegnate in locazione a soggetti privati che vi hanno realizzato strutture per la roulotte, in materiale leggero;
si tratta di campeggiatori con “roulottes e pre-ingressi”, che hanno stipulato col Camping contratti annuali di sosta fissa.

Nel 2006, il Corpo Forestale dello Stato ha rilevato la presenza di =111= manufatti annessi alle roulottes e l’Ente Parco ha emesso le ordinanze impugnate, ritenendo la zona destinata a “Parco di Campeggio”.

I rilievi fatti sono: a) l’area sarebbe vincolata (paesaggio ed ambiente) e disciplinata dall’art. 6 NTA del piano urbanistico;
b) la zona sarebbe di uso civico;
c) le strutture sarebbe fisse e non mobili;
d) sussisterebbe la necessita della previa autorizzazione da parte del Parco, che ha inteso applicare la propria normativa.

Le ordinanze sono ritenute illegittime perché avrebbero ignorato la sentenza del Tribunale n. 963/2008, che ha annullato analoghe ordinanze del Comune di Pretoro e pongono a presupposto la destinazione di zona a “Parco di Campeggio” (art. 46 NTA piano comunale);
dal che l’esclusione delle strutture fisse, ignorandosi che le attuali strutture esistono fin dagli anni’80= e che solo con la LRA n. 33/2000, la nozione “Parco di campeggio” ha assunto un suo valore distinto dal “Campeggio”;
due tipologie distinte mantenute dalla LRA n.16/2003.

Altro erroneo presupposto è che si tratti di terreni ad uso civico, mentre sono stati sclassificati, e che i cd. pre-ingressi necessiterebbero di autorizzazione e di nulla osta del Parco.

I provvedimenti emessi sarebbero frutto di una non adeguata valutazione in fatto ed in diritto della consolidata situazione esistente.

Quale motivo aggiunto (ric. n. 488/2009) si censura l’omessa previsione di un indennizzo da vincolo sopravvenuto (art.15, comma 2^, n. 394/1991).

Viene fatta, altresì, istanza di risarcimento dei danni per lo stato d’ansia e panico creato tra i campeggiatori.

Nella comparsa conclusionale (25.5.2010) vengono confermate tutte le censure e richieste fatte, ricordando come la L. n. 99/2009 (art. 3, comma 9^) avrebbe escluso la rilevanza urbanistica, edilizia e paesaggistica delle case mobili all’interno di strutture turistico-ricettive, mentre i =18mq., non superabili, andrebbero riferiti unicamente ai pre-ingressi, il che non sarebbe avvenuto.

La difesa del Parco replica che trattasi di un “Parco di campeggio” ed ogni insediamento necessiterebbe di autorizzazione espressa;
si aggiunge che la durata dovrebbe essere a cicli settennali e che la permanenza del campeggiatore sarebbe limitata a =40= giorni consecutivi;
la eventuale sopravvenuta classificazione a “Campeggio” non sanerebbe il periodo pregresso e nessun indennizzo era da prevedere, non essendo la norma richiamata applicabile alla fattispecie.

In merito alla sentenza n. 963/2008, la stessa atterrebbe al altra Amministrazione e ad altri motivi;
si contesta ogni pretesa risarcitoria.

Alla pubblica udienza le cause sono state assunte in decisione.

DIRITTO

I tre ricorsi in epigrafe (n.n.n.488,521,593/2009) hanno contenuto analogo e vanno riuniti.

Le ordinanze impugnate sono tutte relative alla disposta demolizione di manufatti presenti all’interno dell’area, di proprietà del Comune di Pretoro, dove è situato il Camping “Majelletta”, che ha locato, a diversi soggetti privati, a far data dal 1976, singole piazzuole per campeggio.

Gli atti ingiuntivi emessi dal direttore del “Parco Nazionale della Majella” sono lunghi e volutamente complessi sia nelle premesse (pp.1/3), sia nella parte motiva (pp.4/14);
la sintesi è che sono stati fatti accertamenti da parte del personale del Comando Stazione Forestale di Pretoro, relativamente a manufatti “in legno (ciascuno) inglobante una roulotte”, insistenti sulle piazzole locate, precisandosi che l’insieme roulotte – pre-ingressi sarebbero dei manufatti unitati, coperti da falde a lamiera, con tettoia a copertura dell’ingresso principale, piano calpestio “presumibilmente sopraelevato dal terreno” e coperto da fascia perimetrale, che “non rende possibile accertare le modalità di appoggio/ancoraggio al suolo”;
i manufatti hanno varie dimensioni, ma non è specificato se esse concernono l’intera struttura, roulotte compresa, ovvero il solo pre-ingresso.

I rilievi fatti in diritto sono i seguenti: a) i manufatti ricadono in zona “Parco di Campeggio”, per la quale l’art. 46 delle NTA del piano urbanistico comunale prevedono una rotazione per periodi un superiore a =7= anni, per la cd. rigenerazione ambientale, e la permanenza da parte di uno stesso campeggiatore non superiore a =40= giorni, mentre nella fattispecie si tratterebbe di strutture fisse;
b) l’area in oggetto sarebbe vincolata, in quanto gravata da uso civico, e necessitava, quindi, di autorizzazione dell’Ente, non potendosi applicare l’art. 12, commi 5 e 6, LRA. n. 16/23.10.2003, tipico per il “Campeggi”, e dovendosi considerare i cd. pre-ingressi alle roulotte un unico manufatto immobile.

IL dato giuridico non contestato è che il Comune di Pretoro ha concesso l’uso dell’area a terzi fin dal 1976 e da allora il possesso materiale è stato del Camping e dei singoli campeggiatori;
questo Tribunale ha già esaminato tale annosa vicenda (sentenza n. 963/2008), chiarendo che il vigente PRE del Comune, preso atto della LRA n. 16/2003, ha considerato la zona in questione classificata come “Parcheggio”;
la stessa normativa preesistente (LRA n. 57/1979) non faceva alcuna distinzione sostanziale tra “Campeggi” e “Parchi di campeggio”, avendo quest’ultimi ottenuto una propria configurazione normativa con la LRA n. 33/2000 (art. 1), quali campeggi didattico – educativi, gestiti senza scopo di lucro. Tale legge veniva anche ad escludere automaticamente l’area in esame dalla possibilità di collocarla in una categoria che fosse diversa dai “Campeggi”, stante l’oggettiva e duratura incompatibilità, per il solo fatto di essere stata data in uso a privati, che pagano annualmente un canone di affitto per il bene locato tramite il Camping.

La LRA n. 16/2003, attualmente vigente, recepisce la distinzione di cui si è detto, rinviando (art.11) per i “Parchi di campeggio” alla LRA n. 33/2000 e confermando, quindi, che il Camping Majelletta” è un “Campeggio”, fino a quando resta strutturato così com’è.

La disciplina urbanistica del Comune (PRE – approvato nel 1999) non ha considerato la LRA n. 33/2000 e, non essendo stato lo stesso adeguato entro =90= dalla entrata in vigore della LRA n. 16/2003, i privati hanno avuto salvaguardato la loro posizione (art.23), tanto è vero che la variante al PRE, adotta con delibera comunale n. 43/27.11.2008, rubrica la zona come “Campeggi”, eliminando l’abbinamento al “Parco di campeggio”;
essa è una conferma della scelta già fatta all’avvento della LRA n. 16/2003.

Lo stesso Piano dell’Ente Parco (G.U. n. 119/17.7.2009), nello elencare i singoli Comuni del suo territorio, indica per Pretoro solo “Campeggi” e tale Comune ha in realtà un solo Camping che è il “Majelletta”.

Chiarito tale aspetto, perde valore il richiamo fatto all’art. 46 delle NTA, inapplicabile alla fattispecie, così come non ha più senso rifarsi alla preesistenza degli usi civici, una volta che i terreni sono stati classificati (art. 10 LRA n. 10/1988) ed assegnati al Comune di Pretoro (Dirigenziale regionale 24.9.2007 n.DH7/729/Usi civici e del 18.2.2008 n. DH7/122/Usi civici).

Per quanto concerne i “pre-ingressi”, che presuppongono una misurazione separata dalla roulotte, sempre la sentenza n. 963/2008, in cui era parte anche l’Ente Parco, ha escluso, per le loro dimensioni, che per essi necessitasse un permesso e/o autorizzazione, né il vincolo ambientale poteva rappresentare un ostacolo, proprio per la loro conformazione ed ubicazione in una struttura ricettiva;
l’art.7, dell’all.to A del reg,to istitutivo dell’Ente Parco (DPR. n. 181/1995) e l’art. 13 L. n. 394/1991 (L.Q. aree protette), infine, prevedono una autorizzazione solo per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio non ancora avviati, ovvero il nulla-osta per le opere da eseguire all’interno del Parco.

I manufatti di cui si tratta, non possono essere considerati tali, non solo per il dato temporale, ma perché sia qualitativamente, sia quantitativamente rappresentano installazioni e mezzi mobili, collocabili anche permanentemente entro una struttura turistico – ricettiva regolarmente funzionante dal 1976;
ai sensi dell’art. 3, comma 9^, L. n. 99/2009, essi non “costituiscono in alcun caso attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.”;
tale normativa sopravvenuta, che ha anche un suo valore interpretativo, viene in effetti ad azzerare la controversia in favore di parte ricorrente e rende superflua ogni ulteriore discussione.

La richiesta di risarcimento dei danni, viene prospettata sotto l’angolatura dello stato d’ansia e di panico creatosi tra i campeggiatori, il che rappresenta uno stato emotivo prettamente soggettivo, cui gli interessati hanno ovviato con il i ricorsi proposti e la concessa sospensione dei provvedimenti, che, invero, ha lasciata immutata la situazione, tranquillizzando gli interessati.

IL danno non patrimoniale da turbamento psicologico, del tutto generico e nominale, non è nella fattispecie apprezzabile e la domanda va respinta.

Le spese seguono la soccombenza.

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