TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-09-17, n. 202401670
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Testo completo
Pubblicato il 17/09/2024
N. 01670/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01003/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società -OMISSIS-, parti rappresentate e difese dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, A B e R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a) dell’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il direttore del Settore Trasformazioni Edilizie del Comune di Salerno ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla -OMISSIS-;
b) dell’ordinanza -OMISSIS-, con la quale il direttore del Settore Trasformazioni Urbanistiche del Comune di Salerno ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla -OMISSIS-;
c) ove e per quanto occorra, del verbale di sopralluogo -OMISSIS-;
d) ove e per quanto occorra, del rapporto dell’Ufficio Verifiche di Conformità Edilizie -OMISSIS-
e) di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 settembre 2024 il dott. M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso (notificato in data 18.6.2021 e depositato in data 29.6.2021) parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
- quanto ai vizi comuni ad entrambe le ordinanze di demolizione:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 E SS. D.P.R. 380/2001 E 3 L. N. 241/1990 – ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETA’ - SVIAMENTO) ”;
“ II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 9 BIS – COMMA 1 BIS IN RELAZIONE ALL’ART. 31 E SS. DEL D.P.R. N. 380/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA’ – SVIAMENTO) ”;
“ III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 6 D.P.R. N. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ ART. 5 DEL D.L. N. 40/2010, COME COVERTITO) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO) ”;
“ IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31, 34 E SS. D.P.R. 380/2001 E 3 L. N. 241/1990 – ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETA’ - SVIAMENTO) ”;
“ V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 E SS. D.P.R. 380/2001 E 3 L. N. 241/1990 – ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETA’ - SVIAMENTO) ”;
“ VI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 37 D.P.R. N. 380/2001) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA – DEL PRESUPPOSTO – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO) ”;
“ VII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E 3 L. N. 241/1990 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”;
“ VIII – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 E SS. L. N. 241/1990) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO – PERPLESSITA’) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”;
- quanto ai vizi dell’ordinanza n. 5 del 31.3.2021:
“ IX – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E 3 L. N. 241/1990 – ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI MOTIVAZIONE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”;
- quanto ai vizi dell’ordinanza n. 8 del 28.4.2021:
“ X – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 E 3 L. N. 241/1990 – ART. 97 COST.) –