TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-07-31, n. 202400598
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2024
N. 00598/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2023, proposto da Saromar Gestioni S.r.l., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati M P, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria “ex lege” in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
della nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanza ed urbanistica del 24/1/2023 prot. in uscita n° 2720 del 24/1/2023 avente quale oggetto: “Richiesta canone 2021 e 2022 - Concessione demaniale marittima Atto formale repertorio n 1441 del 2011”, relativa alla concessione demaniale marittima del porto turistico in località Capitana del comune di Quartu Sant'Elena.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e della Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2024 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha esposto di essere concessionaria, a far data dal 23 ottobre 2001 - a seguito di svariati subentri nell’atto di sottomissione di concessione cinquantennale, rep. 215 del 23 dicembre 1988, inizialmente intercorso tra la Capitaneria di Porto di Cagliari e la Società Costa degli Angeli Park Hotel s.r.l. - di un’area demaniale marittima e specchio acqueo per la realizzazione e successiva gestione di un approdo, in località Santa Luria, nel Comune di Quartu Sant’Elena.
Più precisamente, in virtù del suddetto titolo concessorio, veniva assentita l’anticipata occupazione e l’uso dell’area demaniale marittima e dell’annesso specchio acqueo, al fine di consentire la costruzione di un porticciolo turistico.
Successivamente, con atto del 9 marzo 2011, la Regione autonoma della Sardegna stipulava con la ricorrente il contratto avente ad oggetto la concessione dell’area demaniale de qua , per i rimanenti 27 anni, in conformità a quanto statuito nell’atto di sottomissione 215/88.
2. La ricorrente ha esposto, ancora, in fatto, che a partire dal 2007 il canone concessorio non è stato più determinato conformemente a quanto previsto dall’atto di sottomissione del 1988, bensì è stato quantificato in ossequio agli aumenti introdotti dall’art. 1, co. 252, l. 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale “ le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto ”, di tal ché sarebbero conseguiti importi molto rilevanti.
Segnatamente, con riguardo agli anni 2021 e 2022, il canone richiesto dall’amministrazione regionale con la nota gravata - più volte contestato nel quantum dalla ricorrente - è stato determinato nella misura, rispettivamente, di € 120.361,87 e € 129.930,64.
3. In diritto, il ricorso è affidato alle seguenti doglianze:
I- Violazione dell’artt. 29 e 49 cod. nav. e art 3 DL 400/93, convertito dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494, nonché dell’art. 1, comma 251, punto 1, lett. b), l. n. 296/2006 , in quanto l’atto di determinazione del canone avrebbe illegittimamente considerato, oltre agli arenili e agli specchi acquei - sui quali soli insiste la concessione - anche le opere ivi realizzate, che continuano ad essere di proprietà privata superficiaria, non essendosi verificato alcun effetto acquisitivo in favore del demanio statale, effetto destinato, per contro, a inverarsi solo al momento della scadenza della concessione.
Per lo stesso motivo deve escludersi che dette opere possano essere qualificate quali pertinenze demaniali, la cui nozione presuppone, appunto, la proprietà pubblica.
Secondo la prospettazione attorea, quindi, il canone avrebbe dovuto essere commisurato all’occupazione dei beni demaniali originariamente concessi, come individuati dall’atto di sottomissione del 1988, rivelandosi del tutto ininfluente l’indicazione delle opere contenuta nella concessione del 2011.
II - Violazione dell’art. 100 DL 104/2020 come convertito con legge 126/2020 , in quanto il comma 3, seconda parte, della norma predetta stabilisce che il canone andrebbe quantificato “ con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell’amministrazione concedente ”, per poi proseguire nel senso che “ Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime … versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata