TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-09-29, n. 202212372

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-09-29, n. 202212372
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202212372
Data del deposito : 29 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2022

N. 12372/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11644/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11644 del 2021, proposto da
G A P, rappresentato e difeso dagli avvocati G F F, R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza - Comando Generale;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;
Scuola di Ispettori e Sovrintendenti-Ufficio Addestramenti e Studi della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;



per l’annullamento

- della nota prot. n. 0127338 del 26/10/2021, notificata al ricorrente in data 29/10/2021, con la quale la Scuola Ispettori e Sovrintendenti Ufficio Addestramento e Studi della Guardia di Finanza, a parziale rettifica di quanto previsto dalla nota prot. n. 0126238 del 25/10/2021, ha comunicato la mancata convocazione del B.C. QS Primerano Giovanni a sostenere l’esame finale relativo al 21° corso di formazione per allievi marescialli tratti dai militari appartenenti al Corpo – esami di 1^ sessione; - ove occorra, sebbene non si tratti di atto lesivo, della nota prot. n. 0084681 del 16/07/2021 notificata al ricorrente in data 04/08/2021, con la quale la Scuola Ispettori e Sovrintendenti Ufficio Addestramento e Studi della Guardia di Finanza ha comunicato che l’esame finale si sarebbe svolto con le modalità stabilite nell’art. 3 della determinazione n. 354935 del 23 novembre 2017 del Comandante Generale, “articolato su due prove da pianificare nel periodo dal 2 al 5 novembre p.v.”;

- di ogni graduatoria e/o elenco successivo da cui il ricorrente dovesse risultare escluso; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto ed anche di carattere istruttorio, ivi compreso il bando, nell’ipotesi in cui determini l’esclusione dalla convocazione del ricorrente all’esame finale. In ogni caso, per il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in ragione dei provvedimenti impugnati, da determinarsi in corso di causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il dott. Giuseppe Grauso;


1. Il sig. Primerano Giovanni Antonio ha impugnato il provvedimento, meglio specificato in epigrafe, con cui la Scuola Ispettori e Sovrintendenti Ufficio Addestramento e Studi della Guardia di Finanza, a parziale rettifica di quanto previsto dalla nota prot. n. 0126238 del 25/10/2021, ha comunicato la mancata convocazione del ricorrente a sostenere l’esame finale relativo al 21° corso di formazione per allievi marescialli tratti dai militari appartenenti al Corpo, chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi: “I- Illegittimità della mancata convocazione per sostenere l’esame finale. Violazione e falsa applicazione del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 165 del 30/04/1997 e del codice dell’ordinamento militare in relazione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio. Violazione del

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