TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2016-01-12, n. 201600040
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00040/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02749/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2749 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. P C, domiciliato in Milano, presso la Segreteria di questo Tribunale
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Milano, Sezione di Varese, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione di Varese dell'8.9.2015, notificato in data 30.9.2015, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, tra cui in particolare la comunicazione telematica effettuata dal CED e trasmessa in data 4.9.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Milano, Sezione di Varese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Considerato che il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha rilevato d’ufficio una questione relativa alla giurisdizione del giudice amministrativo, indicandola alle parti nell’udienza camerale, decidendo inoltre di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come comunicato ai difensori presenti delle parti in causa;
Rilevato:
- che la ricorrente ha impugnato la comunicazione di annullamento d’ufficio dell’esame per il conseguimento della patente di guida di categoria B sostenuto dal ricorrente, nonché il diniego di rilascio del titolo abilitativo alla guida, disposti nei suoi confronti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio della Motorizzazione di Varese;
- che i provvedimenti de quibus sono stati emessi in considerazione della “ non sussistenza dei requisiti morali previsti dall’art. 120 commi 1, CdS ”, sulla base del dato relativo ad elementi ostativi al rilascio del titolo abilitativo alla guida trasmesso dalla Prefettura di Varese;
Considerato:
- che ai sensi dell’art. 120, comma 1, del Codice della strada “ Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75 - bis , comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma ”;
- che il successivo comma 2 del richiamato art. 120 C.d.S. disciplina l’ipotesi in cui le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 intervengano in data successiva al rilascio del titolo, disponendo che in tal caso “ il prefetto provvede alla revoca della patente di guida ”;
Ritenuto che il provvedimento di diniego di rilascio della patente, di cui al comma 1, e il provvedimento di revoca della patente, di cui al comma 2, pur essendo attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Motorizzazione il primo, Ministero dell’Interno – Prefettura il secondo), costituiscano esercizio di una medesima tipologia di attività amministrativa, estrinsecantesi nel riscontro della sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dei medesimi presupposti, cioè i requisiti morali prescritti dalla norma;
Rilevato:
- che la giurisprudenza più recente ha affermato, con riferimento al provvedimento di revoca della patente ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada, che tale atto non esprime “ esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma ” (cfr., con riguardo alla revoca della patente disposta nei confronti della persona sottoposta a sorveglianza speciale, Cass. SS.UU. n. 2446/2006, n. 22491/2010 e n. 10406/2014;T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, n. 1716/2011;con riferimento all’ipotesi di revoca della patente a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 v. T.A.R. Puglia – Bari, n. 1058/2015) e che “ dunque, alcuna discrezionalità può rinvenirsi nell’agire non autoritativo dell’Amministrazione preposta, atteso che quest’ultima deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti di legge prima di disporre il conseguente provvedimento di revoca della patente, sicché, in assenza di eccezioni all’ordinario criterio di riparto basato sulla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, la giurisdizione compete al giudice ordinario, essendo la posizione del privato attinto da tale tipologia di atti qualificabile in termini di diritto soggettivo ” (T.A.R. Puglia – Bari, n. 1058/2015, cit.;in questi termini Cass. SS.UU., 14 maggio 2014, n. 10406;di contrario avviso Cass. SS.UU. n. 6630/2003;T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, n. 546/2013 e n. 538/2013;T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. IV, n. 1668/2009;T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 1035/2009;T.A.R. Basilicata, n. 47/2011);
- che anche la Sezione si è recentemente uniformata a tale orientamento (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, n. 2122/2015);
Ritenuto:
- che i medesimi principi giurisprudenziali enucleati in materia di revoca della patente ex art. 120, comma 2, C.d.S. possono ritenersi applicabili anche all’ipotesi in cui, come nella fattispecie di cui è causa, venga impugnato un diniego di rilascio della patente ai sensi del comma 1 dello stesso art. 120, ed il conseguente annullamento dell’esame già sostenuto, trattandosi di attività, come visto sopra, sostanzialmente analoghe;
Rilevato:
- che, peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che anche con riferimento al diniego di ammissione all’esame di guida emesso ai sensi dell’art. 219, comma 3 – ter del C.d.S. viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo, non configurandosi alcuna spendita di poteri discrezionali dell’Amministrazione;
- che infatti, secondo tale orientamento, già accolto dalla Sezione, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno del requisito di cui al citato art. 219, comma 3 ter – assimilabile all’accertamento ex art. 120 del Codice della Strada - non contiene margini di discrezionalità, profilandosi quindi una posizione di diritto soggettivo al pari delle ipotesi di iscrizione negli albi o registri professionali laddove l’attività amministrativa si limita al solo riscontro formale dei presupposti determinati dalla legge (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, n. 1274/2015;T.A.R. Lazio – Roma, n. 3817/2015;T.A.R. Abruzzo – Pescara, n. 266/2013;C.d.S., Sez. IV, n. 3158/2013);
Ritenuto che, in ragione delle suesposte considerazioni, non possa che conseguire l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a diritti per i quali è competente il giudice ordinario in osservanza degli ordinari criteri di riparto, con la conseguenza che il processo potrà essere proseguito dinanzi a tale giudice mediante riassunzione a cura della parte interessata, nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi a questo tribunale amministrativo;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione della novità della questione e dei diversi orientamenti esistenti in questa materia in ordine al riparto di giurisdizione;