TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2013-07-15, n. 201300890

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto decisorio 2013-07-15, n. 201300890
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201300890
Data del deposito : 15 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02291/2003 REG.RIC.

N. 00890/2013 REG.PROV.PRES.

N. 02291/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2003, proposto da:
P A, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso Amedeo Smorto Avv. in Reggio Calabria, via P. Pellicano 17/D;

contro

Comune Di Messina, rappresentato e difeso dall'avv. S F, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

nei confronti di

I A P, F D, Bonaccorso Chiara Maria;

per l'annullamento

della graduatoria degli idonei al concorso interno a 30 posti di collaboratore amministrativo (cat. B, posiz. econ. B1) nella parte inc ui non include il ricorrente per effetto del giudizio negativo adottato dalla commissione giudicatrice nei confronti della prova pratica eseguita dallo stesso, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 28 novembre 2003;

Visto l’art. 1 comma 1, dell’Allegato 3 al Decreto Leg.vo 2 luglio 2010 n. 104, in base al quale “nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del Presidente”;

Rilevato che, nella specie, l’istanza di cui sopra non è stata presentata, per cui deve essere dichiarata la perenzione del ricorso in epigrafe.

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