TAR Palermo, sez. I, sentenza 2013-04-23, n. 201300907

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2013-04-23, n. 201300907
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201300907
Data del deposito : 23 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00355/2010 REG.RIC.

N. 00907/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00355/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2010, proposto da:
F S, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. S G C, presso il cui studio in Palermo, via Val Paradiso n. 3, è elettivamente domiciliato;

contro

- il Ministero della difesa;
- il Ministero della economia e delle finanze;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

-del decreto n. 1518/N emesso in data 08.06.2009 della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva del Ministero della Difesa, con il quale viene respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità in ricorso meglio descritte e specificate;

e per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad avere riconosciute le infermità in ricorso meglio descritte e specificate come dipendenti da causa di servizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato per i Ministeri intimati;

Vista l'ordinanza presidenziale istruttoria n. 14 del 22 aprile 2010, eseguita il 19 novembre 2011;

Viste la documentazione la memoria conclusiva prodotta dall’Avvocatura dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il primo referendario Maria Cappellano;

Uditi, alla pubblica udienza del 26 marzo 2013, i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

A. – Con ricorso notificato il 4 febbraio 2010 e depositato il 3 marzo successivo, l’odierno ricorrente – in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 20.7.1969 al 22.7.1997 - espone che:

- con istanza del 14.5.1999 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di talune infermità, tra cui la “spondiloartrosi cervicale senza limitazione in atto” e la “sinusite frontale”;

- con verbale n. 585 del 17.4.2003 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di medicina legale di Palermo aveva ravvisato che la prima infermità non fosse ascrivibile ad alcuna Categoria;
mentre non aveva riscontrato la seconda (sinusite frontale);

- il comitato di verifica per le cause di servizio, con verbale n. 4334/2008, aveva espresso parere negativo, ritenendo l'infermità “spondiloartrosi cervicale senza limitazione in atto” non dipendente da causa di servizio.

Quindi, con decreto n. 1518/N del 08.6.2009, notificato al ricorrente in data 09.12.2009, il Ministero della Difesa, conformandosi al parere da ultimo citato, aveva respinto l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti impugnati, e l’accertamento del diritto ad avere riconosciute le infermità su citate come contratte per causa di servizio, censurando le valutazioni tecniche effettuate in quanto in contrasto con le risultanze della relazione peritale di parte, in atti, la quale avrebbe tenuto conto delle peculiari condizioni di disagio, in cui il ricorrente ha svolto il servizio.

B. – Per i Ministeri intimati si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.

C. – Con ordinanza presidenziale n. 14 del 22 aprile 2010 è stata disposta una verificazione a cura del Servizio di Medicina Legale dell’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università di Palermo, volta ad accertare che le infermità patite dal ricorrente siano - o meno - riconducibili a causa di servizio: la relazione di consulenza è stata depositata il 19 novembre 2012.

D. – In vista della discussione del ricorso nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
nel merito, ha chiesto che il ricorso, vinte le spese, sia rigettato, poiché infondato.

E. – Alla pubblica udienza del giorno 26 marzo 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – La controversia ha ad oggetto il decreto n. 1518/N emesso in data 08.06.2009 della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva del Ministero della Difesa, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “spondiloartrosi cervicale senza limitazione in atto” e la “sinusite frontale”.

B. – Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze sollevata dalla difesa erariale.

Ed invero, pur venendo in rilievo un atto interno della procedura in esame, il parere del Comitato di Verifica ha natura vincolante nei confronti dell’amministrazione procedente, tant’è che detto parere viene gravato in via diretta, e le censure mosse tendono ad aggredire proprio il giudizio finale nello stesso espresso.

Il Ministero dell’Economia, cui fa capo il Comitato, è quindi legittimato ad essere chiamato e a contraddire nell’odierno giudizio (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 8.4.2011 n. 2000).

C. – Nel merito, il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

La verificazione medico legale disposta dal Collegio ha, infatti, dato il seguente esito: “ la sussistenza di nesso con-causale efficiente e determinante tra le infermità presentate dal Sig. Farina (spondiloartrosi, rinite cronica) ed il continuo stress fisico subito a causa del tipo di attività svolta.

Per quanto attiene all’ascrivibilità tabellare di dette patologie, si ritiene che le stesse possano essere analogicamente valutate in maniera cumulativa nella ottava Categoria (8 ctg.) della Tabella “A” allegata al

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