TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-12-09, n. 202203553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-12-09, n. 202203553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203553
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2022

N. 03553/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01905/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2022, proposto da
M Z;
Fare S.r.l.S;
S Vlo;
Servizi e Gestione S.r.l.S.;
Gerlanda Casula;
Il Dollaro S.r.l.S.;
Carmelo Casula, Me.Sci.Ro' S.r.l.;
Mabel S.r.l.S;
Selz S.r.l., Il Tam Tam S.r.l.;
Mare&Sole S.r.l.;
Matra di Alessandro Matricia &
C. S.a.s.;
Con.Lu.Va S.r.l.,;
;
Il Dollarino, ditta individuale;
G.A.G. S.r.l.;
Avenue Cafè di Avenia Alessia ditta individuale, Condorelli S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, Mario La Loggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Agrigento, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Salvago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dell’Interno - Prefettura di Agrigento - Utg, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Agrigento n. 106/OS del 04.11.2022, avente ad oggetto la modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo, nella parte in cui:

- PREVEDE una limitazione delle attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro dehor , negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, qualora pregiudizievoli per la civile convivenza,

- VIETA dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all’interno che all’esterno dei locali,

- IMPONE i seguenti orari di chiusura: a. Su tutto il territorio comunale - ore 02.00 tutti i giorni, consentendo 30 minuti di tolleranza solo ed esclusivamente per il ricovero delle attrezzature, la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso,

- VIETA la vendita per l'asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi,

- IMPONE ai titolari dei locali di: a) di vigilare - sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata, di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone;
b) vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio - non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;

NONCHE’ PER IL RICONOSCIMENTO

Del diritto degli odierni ricorrenti al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dalle rispettive attività, come conseguenza del provvedimento impugnato ed illegittimamente emesso all’amministrazione odierna resistente

ED ALTRESI’ PER LA CONDANNA

Dell’amministrazione odierna resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno cagionato alle attività degli odierni ricorrenti come conseguenza del provvedimento impugnato ed illegittimamente emesso dall’amministrazione odierna resistente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. R V e udito l’avvocato di parte ricorrente e l’avvocato del Comune di Agrigento, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 22/11/2022 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza sindacale n. 106/OS del 4/11/2022 nelle parti in cui, dal 4/11/2022 al 30/4/2023:

- Prevede una limitazione delle attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro dehor, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, qualora pregiudizievoli per la civile convivenza;

- VIETA dalle ore 24:00 ad ogni esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all’interno che all’esterno dei locali;

- IMPONE i seguenti orari di chiusura: a. Su tutto il territorio comunale - ore 02.00 tutti i giorni, consentendo 30 minuti di tolleranza solo ed esclusivamente per il ricovero delle attrezzature, la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso;

- VIETA la vendita per l'asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24:00 fino alla chiusura degli esercizi;

- IMPONE ai titolari dei locali di: a) di vigilare - sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata, di pertinenza del proprio locale - anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone;
b) vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio - non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente.

Chiedono altresì il risarcimento del danno.

Con la prima doglianza parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 50 comma 5 dello stesso d.lgs. n. 267/2000, nonché la violazione degli artt. 3, 23, 97 Cost., l’eccesso di potere sotto diversi profili: in particolare, lamenta la mancata preventiva comunicazione al Prefetto, nonché il difetto dei presupposti.

Con la seconda censura, i ricorrenti contestano al Comune di Agrigento di non aver espletato alcuna istruttoria all’esito della quale desumere la necessità di emanare il provvedimento in questione.

Con la terza censura si contesta il fatto che non sussistono gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell’art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/00.

Con la quarta censura si lamenta la durata, pari a sei mesi, dei divieti impugnati.

Con la quinta censura si contesta il difetto di motivazione e il difetto della comunicazione di avvio del procedimento.

Con la sesta censura, i ricorrenti contestano l’illegittimità del provvedimento ove si debba intendere adottato ai sensi dell’art. 50, comma 7 bis , del D.Lgs. n. 267/2000 tenuto conto della previsione della predetta norma che circoscrive sul piano territoriale e temporale il potere di ordinanza connesso alla ricorrenza di alcuni eventi.

Resiste il Comune di Agrigento chiedendo, con memoria del giorno 2/12/2022, il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2022, presente l’avvocato G I per i ricorrenti e il difensore del Comune di Agrigento, il Presidente del Collegio ha rappresentato alle parti la possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Quindi la causa è stata assunta per la decisione, come da verbale.

Ciò posto, ritiene il Collegio di poter definire la causa nel merito ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti di legge quanto alla regolarità del contraddittorio, all’esaustiva trattazione dei fatti e alla completezza e sufficienza del compendio documentale in atti, che non necessita di ulteriori integrazioni, tenuto altresì conto dell’espresso avviso dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti, che nulla hanno obiettato o prospettato ai fini del dispiegamento di ulteriori difese, come da verbale.

La questione dedotta con il presente ricorso attiene alla contestata legittimità dell’ordinanza sindacale emessa dal Sindaco pro tempore del Comune di Agrigento con la quale, per la parte che qui rileva ed oggetto di impugnazione, sono state disposte le prescrizioni sopra indicate in relazione agli orari chi chiusura dei locali interessati dalla così detta movida nel territorio comunale.

Il ricorso è infondato e va quindi respinto per le considerazioni che seguono.

Il quadro normativo di riferimento è dato dal combinato disposto degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Segnatamente, vengono in rilievo le sopra indicate previsioni normative, come modificate e ampliate dall’art. 8, comma 1 lett. a) n. 1 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.

Il secondo periodo del novellato comma 5 dell’art. 50 D.Lgs. n. 627/2000 oggi recita: “ Le medesime ordinanze (contingibili e urgenti) sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

Il successivo comma 7- ter del medesimo art. 50 (inserito dall'art. 8, comma 1, lett. a , n. 2- bis del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48) stabilisce che “ Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico ”.

Il comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, rubricato “Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale”, al primo periodo stabilisce che “ Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”.

Il comma 4- bis dello stesso art. 54, come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, stabilisce che “ I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti ”.

Infine, il comma 7 bis - dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (con introdotto dalla normativa sopra indicata) stabilisce che “ Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici ”.

Occorre in primo luogo evidenziare che nel caso in esame, quello che viene in rilievo è un provvedimento contingibile e urgente emanato ai sensi dell’art. 54 T.U. Enti locali, in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 50, comma 5 secondo periodo dello stesso corpus normativo. Tale preliminare precisazione appare doverosa e necessaria sia per lo scrutinio della prima censura, sia in relazione allo scrutinio della sesta censura articolata in ricorso, di cui si anticiperà di seguito l’esame.

Non nutre dubbi, infatti, il Collegio sulla sopra indicata natura del potere esercitato in specie dal Sindaco del Comune di Agrigento: a) sia in ragione dell’espresso richiamo al solo art. 54 T.U. enti locali quale fonte normativa legittimante;
b) sia dall’ampia motivazione adottata nello stesso provvedimento, che richiama altresì la precedente ordinanza n. 100 del 21/10/2022 e le relative motivazioni, ivi compreso il richiamo alla riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza svoltasi presso l’Ufficio Territoriale del Governo del 19 ottobre 2022 nel corso della quale erano emerse “ le problematiche che si verificano ciclicamente duranti i fine settimana nel centro storico di Agrigento, preso d’assalto soprattutto di giovani che frequentano i locali e stazionano nelle aree adiacenti con pesanti ricadute sul traffico veicolare e sul consumo incontrollato di alcool, nonché in generale sull’igiene ed il decoro delle strade cittadine dove vengono riversati rifiuti di ogni genere ”, con la necessità di interventi urgenti per rendere maggiormente compatibile le attività dei pubblici esercizi di svago con le esigenze di vivibilità urbana e di ottimale fruizione degli spazi pubblici, con la qualità della vita urbana e con le esigenze di igiene e di rispetto della quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo, tenuto conto dei “ problemi di sicurezza urbana e di ordine pubblico aggravati dall’abuso di sostanze alcoliche degli avventori, registrandosi episodi di violenza, anche gravissimi … ”, del “ disturbo al riposo e alla quiete degli abitanti residenti nell’area interessata”, della “commissione di comportamenti indecorosi in contrato con le regole del vivere civile ” nonché delle “ reiterate violazioni di norme del regolamento comunale di Polizia urbana, del regolamento d’igiene e del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani… ”.

Ciò posto, in relazione alla prima censura il Collegio ritiene di condividere l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’omessa comunicazione preventiva dell’ordinanza al prefetto non incide sulla legittimità del potere sindacale di cui all’articolo 54 del Testo Unico Enti Locali (cfr.

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