TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-03-02, n. 202200053
Ordinanza collegiale
18 novembre 2021
Sentenza
2 marzo 2022
Ordinanza collegiale
18 novembre 2021
Sentenza
2 marzo 2022
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/03/2022
N. 00053/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 203 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
De IA ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Ati con ER Sa, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Gennaro Macri, Mario Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - RS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Mastragostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EN TE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Filippo Pacciani, Antonio D’Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Simone UL in AR, B.Go Felino, 3;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
- della Determina dirigenziale n. 149 del 14 luglio 2021, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore di EN TE S.p.A. della gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG:7358871C72;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi inclusi, tutti i verbali di gara nonché, la determina n. 203 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto “Esito di verifica di congruità dell'offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 97, c. 3 e 32 del D.lgs. N. 50/2016” , con la quale si è preso atto dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice, si è approvata la relazione allegata (del pari impugnata) contenente le risultanze dell’istruttoria della verifica di congruità e si è proposta l'aggiudicazione a favore di EN TE S.p.A.;
- ove e per quanto occorra, di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara e delle risposte ai quesiti pubblicate dalla stazione appaltante, ivi inclusi il “bando integrale e il capitolato d'oneri”;
e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto del raggruppamento ricorrente al subentro nel medesimo,
nonché per la dichiarazione del diritto di accesso ai documenti costituenti l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria e ai documenti del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta medesima, previo, ove occorra, annullamento delle note di RS di diniego parziale di accesso del 16 agosto 2021 e del 3 settembre 2021.
per quanto riguarda il ricorso incidentale, presentato da EN TE S.p.A. il 4 ottobre 2021:
per l’annullamento:
- della determinazione dirigenziale RS n. 100 del 1 giugno 2021, comunicata via PEC il 9 giugno 2021, con la quale è stata confermata l’ammissione in gara di De IA;
- della “Relazione conclusiva del supplemento istruttorio sull'esistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'operatore economico RTI De IA ER S.p.A./AS S.A.” , allegata alla determina RS n. 100 del 1 giugno 2021;
- di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche non conosciuti, connessi al procedimento istruttorio sull’esistenza delle cause di esclusione a carico di De IA conclusosi con la determina RS n. 100 del 1 giugno 2021;
- delle determinazioni dirigenziali RS n. 149 del 14 luglio 2021 e n. 197 del 16 settembre 2021, nella parte in cui non hanno escluso dalla gara De IA.
per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da De IA ER S.p.A., in proprio e Ati con ER Sa, il 21 ottobre 2021:
per l’annullamento:
- della determinazione n. 197 del 16 settembre 2021 con la quale RS dichiarava efficace l’aggiudicazione già pronunciata con la determinazione n. 149/2021;
- della nota prot. PG.AT/2021/0009367 del 14 ottobre 2021 con la quale RS confermava quanto indicato nelle precedenti interlocuzioni con riferimento all'istanza di accesso già presentata da De IA S.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EN TE S.p.A. e dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - RS;
Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale EN TE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Massimo Baraldi e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2018, il Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - RS (d’ora in poi, RS), odierna resistente, approvava gli atti di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza, per la durata di quindici anni.
Il bando di gara veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 032-070746 del 15 febbraio 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che sul sito di RS.
In data 12 luglio 2018 si chiudevano i termini di partecipazione alla procedura di affidamento. Presentavano offerta due concorrenti: EN TE S.p.A. e il costituendo RTI formato da De IA ER S.p.A. (mandataria) e da ER S.A. (mandante).
In data 19 luglio 2018, si riuniva il Seggio di gara in seduta pubblica al fine di provvedere alla valutazione dell’ammissibilità, sotto il profilo amministrativo, delle offerte pervenute.
Espletati i prescritti incombenti, il Seggio di gara rilevava che “la documentazione amministrativa presentata da entrambi i concorrenti appare completa e conforme a quanto indicato nella lex specialis di gara: pertanto, non viene attivato alcun soccorso istruttorio. Ai sensi del bando di gara integrale e capitolato d’oneri, il seggio di gara procederà in seduta riservata ad effettuare le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese circa l’effettivo possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo a tutti i concorrenti” .
Con determinazione n. 164 del 30 ottobre 2018, assunta a “Conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti” , il Direttore dell’Agenzia disponeva l’ammissione di “entrambi gli operatori economici, EN TE S.p.A. e costituendo RTI tra De IA ER S.p.A. (capogruppomandataria) e AS S.A. (mandante), alle successive fasi della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 7358871C72…” .
Avverso il sopra menzionato provvedimento proponevano ricorso, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del c.p.a., ratione temporis vigente, De IA ER S.p.A. ed EN EN S.p.A., contestando entrambe l’ammissione dell’altro concorrente alla gara.
Tale complessa vicenda contenziosa è stata definita dalle seguenti pronunce:
- sentenze TAR Emilia-Romagna, AR, n. 230/2019 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 306/2021 sul ricorso dell’RTI De IA avverso l’ammissione di EN TE S.p.A., entrambe di reiezione dei ricorsi presentati;
- sentenze TAR Emilia-Romagna, AR, n. 233/2019 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 307/2021 sul ricorso di EN TE S.p.A. avverso ammissione del RTI De IA, concluse con sentenza di rigetto di questo Tribunale e di parziale accoglimento del Consiglio di Stato.
Successivamente alle sentenze di questo Tribunale sopra menzionate, pubblicate in data 4 ottobre 2019, RS, preso atto delle stesse, ha proseguito nello svolgimento della procedura di appalto e con determinazione del Direttore n. 203 del 22 dicembre 2020, di cui in epigrafe, avente ad oggetto “Esito verifica di congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 97, c. 3 e 32 del D.lgs. n. 50/2016” , è stata approvata la Relazione contenente le risultanze dell’istruttoria di verifica della congruità tecnico - economica dell’offerta dell’operatore economico EN TE S.p.A.
Con successiva deliberazione n. 100 del 1° giugno 2021, RS, a seguito di procedimento istruttorio in ottemperanza alla sopra menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 307 dell’8 gennaio 2021, ha confermato l’ammissione alla gara di De IA ER S.p.A.
Con determinazione dirigenziale n. 149 del 14 luglio 2021, di cui in epigrafe, è stata disposta l’aggiudicazione in favore di EN TE S.p.A. del “contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 7358871C72 per un importo pari a Euro 481.099.340,00” .
Avverso il sopra menzionato provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 settembre 2021, la società De IA ER S.p.A., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Ati con ER Sa, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:
1) Inammissibilità dell’offerta per mancata produzione di un documento di identità idoneo ad attestarne la provenienza e riferibilità alla impresa concorrente; Violazione del bando tipo numero 1 approvato dall’ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e degli artt. 71 e 164 del D.lgs. n. 50/2106;
2) Violazione degli artt. 105 e 164 del D.lgs. n. 50/2016; falsa applicazione dell’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016; violazione dei principi di imparzialità e tutela della concorrenza;