TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-03-02, n. 202200053

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-03-02, n. 202200053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202200053
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2022

N. 00053/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
De Vizia Transfer S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Ati con Urbaser Sa, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, G M, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Atersir, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Iren Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi, Giulio Bertone, Filippo Pacciani, Antonio D’Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Simone Uliana in Parma, B.Go Felino, 3;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:

- della Determina dirigenziale n. 149 del 14 luglio 2021, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Iren Ambiente S.p.A. della gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG:7358871C72;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi inclusi, tutti i verbali di gara nonché, la determina n. 203 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto “Esito di verifica di congruità dell'offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 97, c. 3 e 32 del D.lgs. N. 50/2016” , con la quale si è preso atto dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice, si è approvata la relazione allegata (del pari impugnata) contenente le risultanze dell’istruttoria della verifica di congruità e si è proposta l'aggiudicazione a favore di Iren Ambiente S.p.A.;

- ove e per quanto occorra, di tutti gli atti costituenti la lex specialis di gara e delle risposte ai quesiti pubblicate dalla stazione appaltante, ivi inclusi il “bando integrale e il capitolato d'oneri”;

e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto del raggruppamento ricorrente al subentro nel medesimo,

nonché per la dichiarazione del diritto di accesso ai documenti costituenti l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria e ai documenti del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta medesima, previo, ove occorra, annullamento delle note di Atersir di diniego parziale di accesso del 16 agosto 2021 e del 3 settembre 2021.

per quanto riguarda il ricorso incidentale, presentato da Iren Ambiente S.p.A. il 4 ottobre 2021:

per l’annullamento:

- della determinazione dirigenziale Atersir n. 100 del 1 giugno 2021, comunicata via PEC il 9 giugno 2021, con la quale è stata confermata l’ammissione in gara di De Vizia;

- della “Relazione conclusiva del supplemento istruttorio sull'esistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'operatore economico RTI De Vizia Transfer S.p.A./URBASER S.A.” , allegata alla determina Atersir n. 100 del 1 giugno 2021;

- di tutti gli altri atti e/o provvedimenti, anche non conosciuti, connessi al procedimento istruttorio sull’esistenza delle cause di esclusione a carico di De Vizia conclusosi con la determina Atersir n. 100 del 1 giugno 2021;

- delle determinazioni dirigenziali Atersir n. 149 del 14 luglio 2021 e n. 197 del 16 settembre 2021, nella parte in cui non hanno escluso dalla gara De Vizia.

per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da De Vizia Transfer S.p.A., in proprio e Ati con Urbaser Sa, il 21 ottobre 2021:

per l’annullamento:

- della determinazione n. 197 del 16 settembre 2021 con la quale Atersir dichiarava efficace l’aggiudicazione già pronunciata con la determinazione n. 149/2021;

- della nota prot. PG.AT/2021/0009367 del 14 ottobre 2021 con la quale Atersir confermava quanto indicato nelle precedenti interlocuzioni con riferimento all'istanza di accesso già presentata da De Vizia S.p.a..


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iren Ambiente S.p.A. e dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Atersir;

Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Iren Ambiente S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Massimo Baraldi e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2018, il Consiglio d’Ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Atersir (d’ora in poi, Atersir), odierna resistente, approvava gli atti di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza, per la durata di quindici anni.

Il bando di gara veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 032-070746 del 15 febbraio 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che sul sito di Atersir.

In data 12 luglio 2018 si chiudevano i termini di partecipazione alla procedura di affidamento. Presentavano offerta due concorrenti: Iren Ambiente S.p.A. e il costituendo RTI formato da De Vizia Transfer S.p.A. (mandataria) e da Urbaser S.A. (mandante).

In data 19 luglio 2018, si riuniva il Seggio di gara in seduta pubblica al fine di provvedere alla valutazione dell’ammissibilità, sotto il profilo amministrativo, delle offerte pervenute.

Espletati i prescritti incombenti, il Seggio di gara rilevava che “la documentazione amministrativa presentata da entrambi i concorrenti appare completa e conforme a quanto indicato nella lex specialis di gara: pertanto, non viene attivato alcun soccorso istruttorio. Ai sensi del bando di gara integrale e capitolato d’oneri, il seggio di gara procederà in seduta riservata ad effettuare le verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese circa l’effettivo possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo a tutti i concorrenti” .

Con determinazione n. 164 del 30 ottobre 2018, assunta a “Conclusione della fase di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti” , il Direttore dell’Agenzia disponeva l’ammissione di “entrambi gli operatori economici, Iren Ambiente S.p.A. e costituendo RTI tra De Vizia Transfer S.p.A. (capogruppomandataria) e URBASER S.A. (mandante), alle successive fasi della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 7358871C72…” .

Avverso il sopra menzionato provvedimento proponevano ricorso, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del c.p.a., ratione temporis vigente, De Vizia Transfer S.p.A. ed Iren ambiente S.p.A., contestando entrambe l’ammissione dell’altro concorrente alla gara.

Tale complessa vicenda contenziosa è stata definita dalle seguenti pronunce:

- sentenze TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 230/2019 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 306/2021 sul ricorso dell’RTI De Vizia avverso l’ammissione di Iren Ambiente S.p.A., entrambe di reiezione dei ricorsi presentati;

- sentenze TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 233/2019 e Consiglio di Stato, Sez. V, n. 307/2021 sul ricorso di Iren Ambiente S.p.A. avverso ammissione del RTI De Vizia, concluse con sentenza di rigetto di questo Tribunale e di parziale accoglimento del Consiglio di Stato.

Successivamente alle sentenze di questo Tribunale sopra menzionate, pubblicate in data 4 ottobre 2019, Atersir, preso atto delle stesse, ha proseguito nello svolgimento della procedura di appalto e con determinazione del Direttore n. 203 del 22 dicembre 2020, di cui in epigrafe, avente ad oggetto “Esito verifica di congruità dell’offerta e proposta di aggiudicazione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 97, c. 3 e 32 del D.lgs. n. 50/2016” , è stata approvata la Relazione contenente le risultanze dell’istruttoria di verifica della congruità tecnico - economica dell’offerta dell’operatore economico Iren Ambiente S.p.A.

Con successiva deliberazione n. 100 del 1° giugno 2021, Atersir, a seguito di procedimento istruttorio in ottemperanza alla sopra menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 307 dell’8 gennaio 2021, ha confermato l’ammissione alla gara di De Vizia Transfer S.p.A.

Con determinazione dirigenziale n. 149 del 14 luglio 2021, di cui in epigrafe, è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Iren Ambiente S.p.A. del “contratto di concessione per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Piacenza – CIG: 7358871C72 per un importo pari a Euro 481.099.340,00” .

Avverso il sopra menzionato provvedimento, nonché gli altri in epigrafe indicati, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 17 settembre 2021, la società De Vizia Transfer S.p.A., in proprio e in qualità di mandataria del costituendo Ati con Urbaser Sa, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo i seguenti motivi:

1) Inammissibilità dell’offerta per mancata produzione di un documento di identità idoneo ad attestarne la provenienza e riferibilità alla impresa concorrente;
Violazione del bando tipo numero 1 approvato dall’ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e degli artt. 71 e 164 del D.lgs. n. 50/2106;

2) Violazione degli artt. 105 e 164 del D.lgs. n. 50/2016;
falsa applicazione dell’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016;
violazione dei principi di imparzialità e tutela della concorrenza;
eccesso di potere per sviamento;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 164 del D.lgs. n. 50/2016. Violazione dei principi di imparzialità e tutela della concorrenza;
eccesso di potere per sviamento;

4) Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (art. 26 dello schema di contratto);
violazione e falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 105 e 164 del D.lgs. n. 50/2016;
violazione dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;
violazione dei principi di imparzialità e tutela della concorrenza;
eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di motivazione, sviamento;

5) Violazione di legge per mancata esclusione di Iren Ambiente S.p.A. per anomalia e non congruità dell’offerta. Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 105 e 164 del D.lgs. n. 50/2016;
violazione dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016;
Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara (punti “O”, punto 9, ed “R” del bando di gara);
eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, travisamento dei fatti;

6) Violazione dell’art. 17 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 26 del 23 dicembre 2011;

7) Violazione dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
violazione dei principi in tema di valutazione comparativa delle offerte economiche;
violazione dei principi di buon andamento, efficienza, imparzialità, proporzionalità;
eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Parte ricorrente ha, inoltre, domandato che venga dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato e che venga accertato il proprio diritto al subentro nel medesimo.

Sempre col ricorso introduttivo del presente giudizio, poi, parte ricorrente ha formulato domanda di accesso all’offerta di Iren Ambiente S.p.A., ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo che siano annullati i provvedimenti di diniego parziale di accesso alla predetta offerta emessi da Atersir in data 16 agosto 2021 e 3 settembre 2021.

Si è costituita in giudizio, in data 21 settembre 2021, Iren Ambiente S.p.A., chiedendo la reiezione del ricorso e depositando, poi, in data 4 ottobre 2021, articolata memoria di difesa e contestuale ricorso incidentale.

In particolare, con tale ricorso incidentale Iren Ambiente S.p.A. ha impugnato la determinazione dirigenziale di Atersir n. 100 del 1° giugno 2021, comunicata via PEC il 9 giugno 2021, con la quale è stata confermata l’ammissione in gara di De Vizia nonché gli atti ad essa connessi, in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), f) e f-bis), comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, e dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in relazione alla mancata dichiarazione di precedenti gravi illeciti professionali. Violazione e falsa applicazione del punto i.

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