TAR Genova, sez. II, sentenza 2014-03-07, n. 201400383

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2014-03-07, n. 201400383
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201400383
Data del deposito : 7 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01030/2013 REG.RIC.

N. 00383/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01030/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2013, proposto dal signor J H rappresentato e difeso dall’avvocato A B, presso la quale ha eletto domicilio a Genova in salita Viale 5/2;

contro

Ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;

per l'annullamento

del provvedimento 28.5.2013, n. 199 del questore della provincia di Genova



Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale

vista la propria ordinanza 30.10.2013, n. 392

visti gli atti e le memori depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2014 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il cittadino della repubblica di Tunisia J H si ritiene leso dal diniego opposto dalla questura di Genova con l’atto 28.5.2013, n. 199, per il cui annullamento ha notificato l’atto 27.9.2013, depositato il 15.10.2013 con cui denuncia:

violazione di legge, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, difetto di istruttoria in punto interesse pubblico, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, violazione degli artt. 3 della legge 7.8.1990, n. 241 e 5 comma 5 del d.lvo 25.7.1998, n. 286.

Violazione degli artt. 22 comma 11 e 5 comma 6 del d.lvo 25.7.1998, n. 286

Violazione dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241.

Eccesso di potere e violazione di legge

Violazione dell’art. 2 comma 6 del d.lvo 25.7.1998, n. 286 e dell’art. 3 comma 3 del dpr 394 del 1999.

L’amministrazione dell’interno si è costituita in giudizio con memoria.

Con ordinanza 30.10.2013, n. 392 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta.

Sono stati depositati dei documenti.


Rilevato che:

il ricorrente cittadino della Tunisia giunse in Italia nel 2011, ed ottenne un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che chiese di poter convertire in un più stabile titolo giustificato con il lavoro svolto;

come è stato già esposto nella motivazione dell’ordinanza cautelare del tribunale, l’interessato non ha tuttavia comprovato di svolgere attività alcuna in Italia, non dimostra di avere redditi di sorta, né allega di aver costituito o di essere stato accolto in un nucleo familiare capace di sostenerlo;

dagli atti risulta che a conforto dell’istanza respinta con l’atto impugnato lo straniero ha prodotto una dichiarazione resa all’Inps da tale signor Dante Di Giacomo, che si era dichiarato disponibile a fornire lavoro domestico allo straniero;

le successive indagini svolte dall’amministrazione hanno tuttavia permesso di appurare che il Di Giacomo risulta anch’egli disoccupato dal 2010, e che la residenza in cui avrebbe dovuto essere prestata l’attività lavorativa era di fatto inesistente, posto che nello stabile indicato nessuno conosceva il preteso datore di lavoro ed il ricorrente;

tale situazione in fatto è dirimente delle censure dedotte, posto che la motivazione del provvedimento ripercorre in modo preciso i fatti di causa quali risultano dagli atti prodotti, e l’allegata omissione della comunicazione prevista dall’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241 è scriminata dalla natura del provvedimento, che si basa su una motivazione che non avrebbe potuto essere diversa da quella esposta;

per tali ragioni il ricorso va disatteso per infondatezza, mentre le spese possono esser compensate data la qualità delle parti

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