TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-06-14, n. 202400473

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-06-14, n. 202400473
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400473
Data del deposito : 14 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2024

N. 00473/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00687/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 687 del 2023, proposto da Agrovolt 01 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Castiglione del Lago, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L B e L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

- della nota prot. n. 20431 del 23.06.2023 a firma del responsabile dell’Area Governo del territorio del Comune di Castiglione del Lago;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:

- della nota prot. n. 16725 del 23.05.2023 a firma del responsabile dell’Area Governo del territorio del Comune di Castiglione del Lago;

- dei regolamenti regionali n. 7/2011, rubricato “ Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ”, e n. 4/2022, rubricato “ Modificazioni e integrazioni al rr 29.7.2011, n. 7 (Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) ”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione del Lago e della Regione Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. – In data 17.05.2023, Agrovolt 01 S.r.l. presentava al Comune di Castiglione del Lago, ai sensi dell’art. 22- bis del d.lgs. n. 199/2021, la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza pari a 18.960,48 kW in un’area a destinazione industriale.

Secondo quanto riferito da Agrovolt (e non specificamente contestato dal Comune di Castiglione del Lago), l’area in questione:

- è area idonea ad ospitare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-quater) , del d.lgs. n. 199/2021;

- non è area non idonea ad ospitare i medesimi impianti ai sensi del decreto ministeriale del 10.09.2010 e del regolamento regionale n. 7/2011, così come modificato dal regolamento regionale n. 4/2022.

2. – Con nota del 23.05.2023, il Comune di Castiglione del Lago comunicava, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, il preavviso di irricevibilità della CIL per « contrasto con il R.R. n. 7/2011 del 29 luglio 2011 così come modificato dal R.R. n. 4/2022 del 12 luglio 2022 ».

3. – Agrovolt presentava a mezzo PEC del 25.05.2023 le proprie osservazioni, con le quali, in sintesi, deduceva che:

- le limitazioni previste dal regolamento regionale non possono impedire la realizzazione dell’impianto, non potendo l’applicabilità della normativa statale di cui al d.lgs. n. 199/2021, come modificato dal d.l. n. 13/2023, essere condizionata da norme di carattere locale;

- il regolamento edilizio del Comune di Castiglione del Lago non ha mai recepito le disposizioni del regolamento regionale sulle limitazioni riguardanti la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree industriali, non essendo dunque previsto alcun limite di carattere urbanistico alla realizzazione dell’impianto.

4. – Il Comune di Castiglione del Lago riscontrava le osservazioni di Agrovolt con nota del 23.06.2023 del seguente tenore testuale:

« In relazione alla Vs missiva pervenuta tramite pec ed assunta con prot. n. 17155 del 26/05/2023, preme ricordare che il Regolamento Regionale 29 luglio 2011, n. 7 così come modificato dal Regolamento Regione Umbria 12 luglio 2022, n. 4 e più precisamente all’art. 12 recita testualmente “Le norme di cui al presente regolamento prevalgono sugli strumenti urbanistici…” e che “La Giunta regionale può apportare eventuali modifiche e integrazioni agli allegati del presente regolamento…”. Quindi, nonostante le sue riflessioni sulla mancanza di limitazioni nel nostro Testo Regolamentare, siamo costretti ad applicare il testo regionale.

Inoltre, per l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 1000 kWe, il citato Regolamento Regionale prevede l’assoggettamento dell’istanza ad autorizzazione unica di cui all’ articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 e non l’attività edilizia libera come proposto dalla Vs società ».

5. – Con ricorso notificato il 20.09.2023 e depositato il 21.09.2023, Agrovolt ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti comunali sopra indicati e i regolamenti regionali n. 7/2011 e n. 4/2022.

Con il primo motivo di ricorso, Agrovolt deduce l’illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 1 e 20 del d.lgs. n. 199/2021 e dell’art.

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