TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-05-14, n. 202105709

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-05-14, n. 202105709
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105709
Data del deposito : 14 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2021

N. 05709/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01980/2021 REG.RIC.

N. 01986/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2021, proposto da
Enrico Da Rio, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro

Comune di Marino, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lanzillotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 6, Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Lazio, Città Metropolitana di Roma non costituiti in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Romana Demolizioni 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Petrongolo, Giovanni Colla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2021, proposto da
Enrico Da Rio, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro

Comune di Marino, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lanzillotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 6, Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) Lazio, Città Metropolitana di Roma non costituiti in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Romana Demolizioni 2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Petrongolo, Giovanni Colla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento,

quanto al ricorso n. 1980 del 2021:

del silenzio illegittimamente serbato dalle Amministrazioni resistenti nei confronti dell'istanza del sig. Da Rio, odierno ricorrente, inviata a mezzo PEC in data 22 dicembre 2020, di delocalizzare, ai sensi del punto 1.2. dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 209/2003, l'impianto oggetto dell'Autorizzazione 14 dicembre 2018, prot. n. 66290/2018 del Comune di Marino, Area V, Pianificazione Urbana-Ambiente, Attività Produttive, rilasciata a favore della Società Romana Demolizione 2 s.r.l., per lo svolgimento dell'attività di autodemolizione e rottamazione dei veicoli fuori uso, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/1998,

con condanna delle amministrazioni resistenti all'adozione del provvedimento richiesto e, comunque, per l'immediata nomina del commissario ad acta;

quanto al ricorso n. 1986 del 2021:

del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti nei confronti dell'istanza del sig. Da Rio, odierno ricorrente, inviata a mezzo PEC in data 22 dicembre 2020, di:

1) verifica e di riscontro del mantenimento dei giusti livelli di emissione acustica provenienti dall'impianto - oggetto dell'Autorizzazione 14 dicembre 2018, prot. n. 66290/2018 del Comune di Marino, Area V, Pianificazione Urbana-Ambiente, Attività Produttive, rilasciata a favore della Società Romana Demolizione 2 s.r.l., per lo svolgimento dell'attività di autodemolizione e rottamazione dei veicoli fuori uso, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/1998 - anche con controlli a “sorpresa” e non solo in contraddittorio con l'autodemolitore, per verificare che le soglie normative siano rispettate in condizioni ordinarie e continuativamente;
nonché con ripetizione degli stessi in giornate con condizioni meteorologiche differenti per garantire che i risultati non vengano alterati dalle stesse

2) revoca/annullamento dell'autorizzazione o delocalizzazione dell'impianto di autodemolizione, laddove sia accertata l'impossibilità di svolgimento dell'attività di autodemolizione nel rispetto delle soglie normative di inquinamento acustico;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in ciascun giudizio del Comune di Marino, della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale, della società Romana Demolizioni 2 S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente risiede in un immobile, nella frazione Castelluccia del Comune di Marino, frontistante rispetto all’attività di autodemolizione esercitata dalla società Romana Demolizioni 2 s.r.l..

Le due proprietà sono separate dalla strada “vicolo Santo Spirito”, dalla quale si accede ad entrambe.

Il ricorrente lamenta che l’esercizio dell’attività della controinteressata produrrebbe effetti pregiudizievoli (quali inquinamento atmosferico ed acustico) con pericoli per la salute propria e dei propri familiari, che lo inducevano, nel tempo a presentare una pluralità di esposti al Sindaco ed alla Polizia Locale del Comune di Marino.

Appreso, a seguito di accesso agli atti, dell’avvenuto rilascio dell’Autorizzazione nr. 66290/2018 del 14 dicembre 2018 a favore della Società Romana Demolizione 2 s.r.l., per lo svolgimento dell’attività di autodemolizione e rottamazione dei veicoli fuori uso, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 27/1998, impugnava tale provvedimento di fronte a questo TAR con giudizio nr. 2601/2020, che veniva respinto con sentenza nr. 9189/2020.

Nella sentenza appena indicata, tuttavia, pur respingendosi l’azione di annullamento, veniva fatta salva la possibilità per il ricorrente di sollecitare ulteriori verifiche ed adempimenti che quest’ultimo (appellata la sentenza nelle parti diverse da quelle appena indicate) si determinava a proporre con un unico atto, notificato via PEC all’Amministrazione il 22 dicembre 2020, contenente tre distinte istanze.

Con la prima istanza (istanza nr. 1), veniva chiesto di disporre la delocalizzazione dell’impianto di autodemolizione, ai sensi del punto 1.2 dell’Allegato 1 al D.lgs. n. 209/2003.

Con la seconda istanza (istanza nr. 2), veniva richiesto di disporre circa (2.1) l’adeguamento della barriera ambientale (o protettiva) attualmente esistente nell’autodemolitore in questione, per assicurarne la conformità alla normativa vigente e alle specifiche prescrizioni già dettate dalle Amministrazioni competenti;
(2.2.) l’inibizione immediata dell’attività di autodemolizione sino all’effettivo adeguamento della barriera.

Con la terza istanza (istanza nr. 3), si sollecitava (3.1) la verifica ed il riscontro del mantenimento dei giusti livelli di emissione acustica provenienti dell’autodemolitore in questione;
(3.2) la revoca o l’annullamento dell’autorizzazione o delocalizzazione dell’impianto di autodemolizione, laddove dovesse risultare accertata l’impossibilità di svolgimento dell’attività di autodemolizione nel rispetto delle soglie normative di inquinamento acustico.

Rimaste inevase le suddette istanze, il ricorrente ha proposto il ricorso nr. 1980/2021 per l’accertamento della illegittimità del silenzio sulla istanza nr. 1;
ed il ricorso nr. n. 1986/2021 per l’accertamento della illegittimità del silenzio sulla istanza nr. 3.

Si sono costituiti, in ciascun giudizio, il Comune di Marino, la Città Metropolitana di Roma Capitale, la Regione Lazio e la società Romana Demolizioni 2 Srl chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e per infondatezza.

Le parti hanno scambiato memorie e documenti.

Nella camera di consiglio del 21 aprile 2021, svoltasi in collegamento da remoto con la partecipazione dei difensori delle parti che hanno discusso oralmente la causa, quest’ultima è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, i ricorsi possono essere riuniti, attesa l’evidente connessione soggettiva ed, in parte oggettiva.

Ancorchè le istanze del cui silenzio si chiede l’accertamento di illegittimità, siano articolate in maniera separata e con oggetti diversi, è unitario l’atto con il quale esse sono proposte ed è comune il presupposto dal quale esse derivano, essendo rivolte tutte alla tutela di una situazione giuridica soggettiva determinata dal rapporto di prossimità tra l’abitazione del ricorrente e l’impianto della controinteressata.

Si osserva che l’atto unitario che include le diverse istanze del ricorrente è rivolto, in maniera indifferenziata, al Comune di Marino, all’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, all’ARPA, Sezione provinciale di Roma, alla Città Metropolitana di Roma, alla Regione Lazio.

Delle tre istanze attivate con l’unico atto del 22 dicembre 2020, la parte interessata chiede di accertare l’illegittimità dell’inerzia per sole due domande, ovvero l’istanza nr. 1 (delocalizzazione dell’impianto) e l’istanza nr. 2 (verifica della regolarità delle emissioni sonore).

Tenuto conto di quanto sopra, va condivisa l’eccezione difensiva del Comune di Marino che evidenzia l’assenza di una ragione processuale che giustifichi la proposizione di due ricorsi separati.

Tale modalità di articolazione del gravame comporta, invero, un ingiustificato aggravamento del processo, posto che le azioni, pur se rivolte a sollecitare poteri diversi, sono indifferenziatamente rivolte a tutte le Amministrazioni intimate, costringendole a svolgere identiche difese nelle due diverse sedi.

Di tale circostanza si terrà conto nella regolazione delle spese di lite tra le parti.

I) Deve altresì premettersi che è corretta, in linea di principio, la tesi di fondo che è sottesa alle difese del Comune, secondo la quale l’Amministrazione non è tenuta a provvedere su istanze reiterate, aventi lo scopo di rimettere in discussione quanto già accertato in precedenza.

Vero è che le verifiche ambientali possono essere sollecitate in ogni tempo, ma ciò in quanto – e nel presupposto che – esse sono soggette a variazione o a condizioni e presupposti mutevoli.

Seppure il potere di verifica e controllo delle situazioni ambientali connesse all’esercizio di attività produttive è obbligatorio da parte delle Amministrazioni titolari delle relative funzioni (come anche evidenziato nella sentenza nr. 9189/2020), va meglio chiarito che tali accertamenti vadano condotti (e richiesti) secondo ragionevolezza, non potendosi esigere dall’Amministrazione il medesimo grado di doverosità nell’attivazione di ispezioni e verifiche in ogni tempo, salvo che, come accennato, non sia allegato da parte di chi vi abbia interesse un mutamento di fatto o condizioni sopravvenute rispetto agli esiti di precedenti riscontri.

Tuttavia, nel caso di specie, le istanze sulle quali parte ricorrente lamenta l’illegittima inerzia delle Amministrazioni coinvolte, non costituiscono reiterazione di domande precedenti e trovano titolo, sia pure nei limiti che saranno esposti a seguire, nella pregressa vicenda contenziosa che è intercorsa tra le parti e si è conclusa con la sentenza nr. 9189/2020.

II) Tenuto conto di quanto sopra, va dapprima esaminata, secondo l’ordine espositivo, l’istanza di delocalizzazione avanzata dalla parte ricorrente.

A tal proposito, è bene premettere che nella sentenza nr. 9189/2020 così si è statuito: “ IV) Quanto al tema della mancata delocalizzazione, si osserva quanto segue. Ancora una volta, si tratta di un profilo esterno all’autorizzazione, che non impedisce ed anzi presuppone. Invero, in linea di principio, sono delocalizzabili le aziende che già sono in corso di esercizio;
quindi la mancata valutazione di una possibile delocalizzazione non incide sul regime dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di autodemolizione, ma attiene ad un momento successivo e distinto dell’esercizio del potere di governo del territorio che, dunque, potrà essere sollecitato da chi vi abbia interesse. Le deduzioni della parte ricorrente articolatamente esposte nell’odierno giudizio potranno essere riproposte in apposita istanza che l’Ente locale, ancora una volta, sarà tenuto a valutare;
per tale ragione, non possono essere attualmente esaminate dal Collegio, riguardando poteri amministrativi ancora da esercitarsi
”.

Deve quindi precisarsi che non trova fondamento l’eccezione del Comune di Marino secondo cui l’istanza di delocalizzazione si baserebbe sulle medesime doglianze già oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza appena indicata;
e neppure di precedenti procedimenti civili per ATP, dato che questi ultimi non hanno avuto ad oggetto alcuna istanza o richiesta analoga, essendo al contrario rivolti all’accertamento della sussistenza o meno di condizioni di rilevanti ai fini dei rapporti tra le proprietà (più precisamente immissioni acustiche nel procedimento nr. 395/2010 di fronte al Tribunale di Velletri e corrispondenza dell’impianto produttivo ai presupposti ambientali e produttivi di legge, incluse le normative urbanistiche ed edilizie vigenti, nel procedimento nr. 6689/2015 di fronte alla stessa Autorità, ma senza riferimenti ad una pretesa di delocalizzazione).

Pertanto, anche sulla base degli atti di causa del ricorso nr. 2601/2020 (che parte ricorrente ha versato nel presente giudizio il 19.02.2021), risulta che l’istanza di delocalizzazione di cui si discute è stata presentata per la prima volta, non potendosi qualificare come tale quanto dedotto nel precedente giudizio, laddove il ricorrente aveva formulato soltanto motivo di gravame lamentando (quale vizio dell’autorizzazione impugnata) l’omessa valutazione della delocalizzazione dell’impianto (ricorso nr. 2601/2020, punto 3, pag.18) che tuttavia, per le ragioni esposte in sentenza nr. 9189/2020, non poteva essere scrutinato.

Nel merito, l’istanza di delocalizzazione deve essere esaminata dalle Amministrazioni intimate, ciascuna secondo la propria competenza, salvo ed impregiudicato ogni apprezzamento nel merito, che attiene all’esercizio di facoltà ampiamente discrezionali e non sindacabili da parte del Giudice Amministrativo.

A questo proposito, si osserva quanto segue.

Secondo il ricorrente, la localizzazione sarebbe necessaria in quanto il punto 1.2 dell’Allegato 1 al D.lgs. n. 209/2003 prevede che “ le Regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell’impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando a tal fine appositi strumenti di agevolazione ”;
la non idoneità dell’area attualmente occupata dall’impianto sarebbe derivante dalla sua destinazione a zona D2 (che pur essendo residenziale con possibilità di attività artigianali, ammette per queste ultime solo impianti “non nocivi”);
nella Regione Lazio sarebbe preclusa la localizzazione di autodemolitori a distanza di 1.000 metri dal centro abitato (o 500 metri in caso di abitazioni sparse), come risulterebbe dal c.d. “Piano di Gestione dei Rifiuti” adottato con

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