TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-21, n. 202410144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-05-21, n. 202410144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410144
Data del deposito : 21 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2024

N. 10144/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10295/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10295 del 2017, proposto da
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di San Bernardo, 101;



contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento M_INF-SVCA-13276 del 18.7.2017 – ricevuto dalla ricorrente in data 27.7.2017 e assunto al prot. n. 11626/17 – con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l'approvazione delle perizie di variante tecnica e suppletiva nn. 1, 2 e 3 relativa ai lavori: «A31 Autostrada Valdastico sud Tronco: Vicenza-Rovigo. Lotto F – Fornitura e installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale dal km 0+000 al km 54+131».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento M_INF-SVCA-13276 del 18.7.2017 – ricevuto dalla odierna ricorrente in data 27.7.2017 e assunto al prot. n. 11626/17 – con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto l’approvazione delle perizie di variante tecnica e suppletiva nn. 1, 2 e 3 relativa ai lavori relativi alla tratta “ A31 Autostrada Valdastico sud Tronco: Vicenza-Rovigo. Lotto F – Fornitura e installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale dal km 0+000 al km 54+131 ”, nella parte in cui ha disposto che “ a) «il maggior importo netto pari a € 391.463,45, per l’impiego di vernice bicomponente a freddo per le strisce da cm 15 e cm 25, non è riconosciuto ad investimento in quanto non riconducibile a cause di forza maggiore o fatto del terzo, come previsto dalla Delibera CIPE n. 39/2007, bensì ad una non corretta valutazione nell’ambito del progetto esecutivo»; b) «il maggior importo netto pari a € 99.683,64, per l’impiego di vernice bicomponente a freddo per frecce, scritte e disegni vari, non è riconosciuto ad investimento in quanto non riconducibile a cause di forza maggiore o fatto del terzo, come previsto dalla Delibera CIPE n. 39/2007, bensì ad una non corretta valutazione nell’ambito del progetto esecutivo»; c) «il maggior importo netto pari a € 129.873,50, per l’impiego di vernice bicomponente strutturato a goccia per tratteggi asse principale, non è riconosciuto ad investimento in quanto non riconducibile a cause di forza maggiore o fatto del terzo, come previsto dalla Delibera CIPE n. 39/2007, bensì ad una non corretta valutazione nell’ambito del progetto esecutivo»; d) «il maggior importo netto pari a € 777.726,18, per la realizzazione di striscia di margine bianca con rilievi ottico-sonori, non è riconosciuto ad investimento in quanto non riconducibile a cause di forza maggiore o fatto del terzo, come previsto dalla Delibera CIPE n. 39/2007, bensì ad una non corretta valutazione nell’ambito del progetto esecutivo»; e) «i nuovi prezzi, proposti con le presenti perizie, relativi alle lavorazioni variate e non condivise nel rapporto Concedente-Concessionaria, per le quali non sussistono le condizioni di causa di forza maggiore o fatti di terzi, non sono riconosciuti ad investimento»; f) «l’importo relativo alla voce “Spese generali” deve essere rideterminato in € 256.963,07 a seguito della variazione degli importi di perizia» ”.

La controversia interessa la concessione della società ricorrente, concessionaria della gestione della rete autostradale costituita, tra l’altro, dalle seguenti tratte: Autostrada A4 (Brescia – Verona – Vicenza – Padova), Autostrada A31 (Trento – Valdastico – Vicenza – Riviera Berica – Rovigo), tangenziali sud di Verona, est di Verona, sud di Vicenza, nord di Padova e Lonato (Brescia), nonché dai relativi raccordi e dai collegamenti viari di adduzione e di adeguamento.

In particolare, in data 9.7.2007 è stata sottoscritta tra la ricorrente e ANAS S.p.A. la

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