TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202300786

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202300786
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300786
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2023

N. 00786/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00455/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 455 del 2008, proposto da
N M D, rappresentata e difesa dagli avvocati A V e G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;

contro

Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S M in Ancona, corso Stamira, 10;

nei confronti

Falcioni Cora, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'Avviso del 22 novembre 2007, pubblicato all'albo pretorio per giorni quindici, per la presentazione della domanda per la redazione di n. 27 graduatorie per la stabilizzazione del personale presso il Comune di Fano ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006;

- della delibera di Giunta Comunale di Fano n. 233/2007 del 28 giugno 2007, con la quale sono stati

individuai n. 61 posti di dotazione organica finalizzati alla stabilizzazione;

- della delibera di Giunta Comunale di Fano n. 410/2007 del 13 novembre 2007 relativa alle integrazioni e modifiche alla approvazione della pianta organica e programmazione triennale del fabbisogno del personale;

- della delibera di Giunta Comunale di Fano n. 412/2007 del 13 novembre 2007 concernente le norme relative alla stabilizzazione ai sensi della legge n. 296/2006 e il connesso allegato "norme regolamentari relative alla definizione di criteri per la stabilizzazione del precariato";

- di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, in qualità di dipendente del Comune di Fano con profilo di funzionario dei Servizi Sociali, categoria D1, assunta con contratto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica con provvedimento del 2004, in data 6 dicembre 2007 avanzava richiesta di stabilizzazione della propria posizione in relazione all’avviso pubblico del 22 novembre 2007, concernente appunto la procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006.

Assume che, dopo l'accertamento dell'ammissibilità delle singole posizioni, si sarebbe dovuto procedere alla redazione delle diverse graduatorie formate per profilo professionale e per servizio di destinazione, ma che, all’epoca di proposizione del ricorso, nessuna graduatoria era stata pubblicata per la posizione di funzionario dei Servizi Sociali.

Con il presente gravame, la stessa lamenta sotto più profili l’illegittimità dell’avviso pubblico, soprattutto con riguardo alla mancata previsione di tenere in debita considerazione anche i contratti di collaborazione continuata e continuativa (CO.CO.CO) e il periodo lavorativo successivo all’entrata in vigore della legge n. 296/2006 nel computo dei periodi atti a maturare i termini per la stabilizzazione (in particolare, nella memoria depositata in data 7 agosto 2023, la ricorrente precisa, al riguardo, che l’ampliamento della platea del personale stabilizzabile nel senso dalla stessa invocato sarebbe avallato dai principi e dalle condizioni poi introdotti dalla legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), entrata in vigore il 24 dicembre 2007, in pieno svolgimento delle operazioni procedurali per cui è causa, nonché in base alle successive interpretazioni sul tema, ad esempio con circolare del MEF del 7 aprile 2008). Sempre nella medesima memoria, la ricorrente, anche in virtù dei principi introdotti dalla normativa sopravvenuta, conclude dolendosi dell’illegittimità dei criteri posti dal Comune di Fano, i quali avrebbero determinato la sua esclusione dalla stabilizzazione in discussione.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune intimato, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia relativa a procedimenti per l’inclusione/esclusione dalla graduatoria per la stabilizzazione non riconducibili a vere e proprie procedure concorsuali, nonché l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo la ricorrente impugnato né il provvedimento dirigenziale n. 448 del 21 febbraio 2008 conclusivo della procedura, né gli atti relativi alla successiva procedura di stabilizzazione indetta dal Comune di Fano nel 2008, alla quale la ricorrente ha preso parte ed è stata esclusa per carenza dei requisiti.

Con ordinanza n. 329 del 2008, il Tribunale ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari non ritenendo sussistenti sufficienti profili di fumus .

Dopo la dichiarazione di interesse alla decisione manifestata dalla parte ricorrente alla pubblica udienza del 7 marzo 2018 (ruolo aggiunto), alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi