TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-12-01, n. 202300786
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Testo completo
Pubblicato il 01/12/2023
N. 00786/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2008, proposto da
N M D, rappresentata e difesa dagli avvocati A V e G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
contro
Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S M in Ancona, corso Stamira, 10;
nei confronti
Falcioni Cora, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'Avviso del 22 novembre 2007, pubblicato all'albo pretorio per giorni quindici, per la presentazione della domanda per la redazione di n. 27 graduatorie per la stabilizzazione del personale presso il Comune di Fano ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006;
- della delibera di Giunta Comunale di Fano n. 233/2007 del 28 giugno 2007, con la quale sono stati
individuai n. 61 posti di dotazione organica finalizzati alla stabilizzazione;
- della delibera di Giunta Comunale di Fano n. 410/2007 del 13 novembre 2007 relativa alle integrazioni e modifiche alla approvazione della pianta organica e programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- della delibera di Giunta Comunale di Fano n. 412/2007 del 13 novembre 2007 concernente le norme relative alla stabilizzazione ai sensi della legge n. 296/2006 e il connesso allegato "norme regolamentari relative alla definizione di criteri per la stabilizzazione del precariato";
- di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in qualità di dipendente del Comune di Fano con profilo di funzionario dei Servizi Sociali, categoria D1, assunta con contratto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica con provvedimento del 2004, in data 6 dicembre 2007 avanzava richiesta di stabilizzazione della propria posizione in relazione all’avviso pubblico del 22 novembre 2007, concernente appunto la procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 558, della legge n. 296/2006.
Assume che, dopo l'accertamento dell'ammissibilità delle singole posizioni, si sarebbe dovuto procedere alla redazione delle diverse graduatorie formate per profilo professionale e per servizio di destinazione, ma che, all’epoca di proposizione del ricorso, nessuna graduatoria era stata pubblicata per la posizione di funzionario dei Servizi Sociali.
Con il presente gravame, la stessa lamenta sotto più profili l’illegittimità dell’avviso pubblico, soprattutto con riguardo alla mancata previsione di tenere in debita considerazione anche i contratti di collaborazione continuata e continuativa (CO.CO.CO) e il periodo lavorativo successivo all’entrata in