TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2017-08-16, n. 201701010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2017-08-16, n. 201701010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201701010
Data del deposito : 16 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2017

N. 00529/2012 REG.RIC.

N. 01010/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00529/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2012, proposto da:


Italcostruzioni S.r.l. in proprio e in R.T.I. con Idroerre S.p.A. e Getech S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L G T, con domicilio eletto presso lo studio Anna Casavecchia in Torino, corso Stati Uniti, 62;


contro

Azienda Sanitaria Locale To 1, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati P S, C P, con domicilio eletto presso lo studio P S in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

nei confronti di

Idroerre S.p.A., Getech S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 25363D.03.01 del 12.03.2012 con la quale l'A.S.L. ha espresso parere contrario alla cessione di ramo d'azienda operata dalla Idroerre in favore della Getech;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale

nonchè per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Italcostruzioni S.r.l.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale To 1;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con atto depositato in data 25 marzo 2017 il procuratore della ricorrente ha comunicato che con sentenza del Tribunale di Bologna del 3 maggio 2012 è stato dichiarato il fallimento della Società Italcostruzioni S.r.l.;

Che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm., 299 e ss. c.p.c., 43 c. 3 l. fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9.1.2006, n. 5;

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