TAR Bari, sez. II, ordinanza collegiale 2019-01-10, n. 201900021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, ordinanza collegiale 2019-01-10, n. 201900021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900021
Data del deposito : 10 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2019

N. 01344/2017 REG.RIC.

N. 00021/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01344/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sull’istanza di nomina di commissario ad acta presentata nel ricorso numero di registro generale 1344 del 2017, proposto da M.S.G. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato B D B, con domicilio digitale avv.berardinodibenedetto@pec.ity e domicilio eletto presso il suo studio in Margherita di Savoia, alla via Africa Orientale n. 18;


contro

Comune di Gioia del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Ufficio Legale e Contenzioso dell’Ente in Gioia del Colle, alla piazza Margherita di Savoia n. 10;

per l'accertamento dell’illegittimità

del silenzio serbato in ordine all’istanza avente ad oggetto il rilascio di autorizzazioni, acquisita dal Comune di Gioia del Colle (BA) in data 18.9.2017;


Visti il ricorso e la sentenza n. 868/2008 che ha definito il giudizio in epigrafe;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa G S e udito per la parte ricorrente il difensori avv. B D B;


Premesso che, con istanza datata 8 ottobre 2018, la società ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 115, comma 3 del codice del processo amministrativo ( rectius :art. 117, comma 3), affinché sia data esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 868/2018 nella parte in cui condanna il Comune resistente alla rifusione delle spese del relativo giudizio per un importo di € 1.759,12, oltre contributo unificato e al netto della ritenuta d’acconto, in favore del ricorrente;

Rilevato che la sentenza invocata ha dichiarato improcedibile il gravame, dando atto del sopravvenuto difetto di interesse rispetto all’accertamento del lamentato silenzio-inadempimento;

Ritenuto, pertanto, che la pretesa azionata con l’istanza in questione debba trovare tutela attraverso il diverso rito camerale dell’ottemperanza (art.112 e seguenti), non sussistendo allo stato i presupposti per proseguire nel rito sul silenzio, diretto in via esclusiva al superamento del silenzio stesso;

Ritenuto conseguentemente di dover dichiarare inammissibile la suddetta istanza;

Ritenuto, infine, di disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase camerale in ragione della mancata comparizione del Comune intimato;

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