TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-02-05, n. 202402129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-02-05, n. 202402129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402129
Data del deposito : 5 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2024

N. 02129/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16422/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 16422 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, Matteo Michele Angio’, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza Comando Generale;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale della Guardia della Finanza, non costituito in giudizio;



per l’annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- d.d. 23/10/2023 e notificato il successivo 2 novembre 2023, adottato dal Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, con il quale veniva rigettata l’stanza con la quale il ricorrente aveva chiesto di essere assegnato temporaneamente, ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs 151/2001 per un periodo di tre anni, presso la Sezione Operativa Navale di Otranto ovvero Gallipoli, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Il ricorrente, in forza (al momento dell’istanza) presso la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Lago di Garda, ha impugnato il provvedimento di diniego della richiesta di trasferimento temporaneo, dal medesimo avanzata ai sensi dell’art. 42- bis , comma 1, del d.lgs 151/2001, presso la Sezione Operativa Navale di Otranto ovvero presso quella di Gallipoli.

A fondamento del ricorso ha articolato il seguente motivo di doglianza:

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 – BIS DEL D.LGS 26 MARZO 2001 N. 151 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, DEGLI ARTT. 30,31,32 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, E DI PONDERAZIONE DEI CONTRAPPOSTI INTERESSI, PER OMESSA VALUTAZIONE DI FATTI RILEVANTI, PER GENERICITA’, CONTRADDITTORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE E PER VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA’, INGIUSTIZIA MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI – ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Si è costituita in giudizio

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