TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-04-01, n. 201600435

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-04-01, n. 201600435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600435
Data del deposito : 1 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00869/2015 REG.RIC.

N. 00435/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00869/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 869 del 2015, proposto da:
S C, rappresentato e difeso da sé medesimo, avv. S C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari;

contro

Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, Via Q.Sella, n.36;

Avverso

il silenzio rigetto maturato sulla richiesta di accesso agli atti, inoltrata dal ricorrente con nota del 05.05.2015 nonché di ogni altro provvedimento presupposto infraprocedimentale conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori S C L L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, in qualità di cittadino e, dunque, ai sensi dell’art. 10 del TUEL, ha chiesto, con istanza del 5.5.2015, protocollata in pari data, al Comune di Gravina di accedere all’ “ intero carteggio relativo ai lavori di rifacimento del manto stradale di alcune vie cittadine, il cui appalto è stato affidato dal Comune di Gravina alla Ditta EDIM s.r.l. per l’importo di euro 13.763,25 …… (delibere giuntali, determine dirigenziali, contratto di affidamento lavori, SAL, atti di collaudo, provvedimenti di liquidazione somme, etc)

In data 22.12.2015 il ricorrente ha ritirato, per come dichiarato nella memoria depositata il 7.3.2016, in vista dell’udienza camerale del 10.3.2016, tutti gli atti (indicati puntualmente in memoria), ad eccezione del SAL.

Aggiunge il ricorrente che, non essendo stato esibito il SAL, ha ancora interesse all’accoglimento parziale del ricorso, con vittoria di spese.

Il Comune, invece, evidenziando vari argomenti di cui si darà conto nel prosieguo, insiste per la compensazione integrale (contributo unificato compreso) delle spese di lite.

All’udienza del 10.3.2016, dopo ampia discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Le parti dibattono in questa sede sulla ostensione del SAL e – concentrando su questo punto buona parte del loro interesse- sulla regolazione delle spese di lite, atteso che il ricorrente insiste per la condanna del Comune che ha consegnato, comunque, vari atti solo dopo la proposizione del ricorso, mentre l’Ente locale evidenzia, invocando la compensazione, che il ricorrente li ha ritirati solo dopo due inviti rivoltigli dal Comune.

Il ricorso è parzialmente fondato, mentre per la restante parte va dichiarata la cessaizone della materia del contendere.

Preliminarmente va respinta l’eccezione sollevata dal Comune di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato. Sul punto si richiamano le motivazioni diffusamente espresse dal Collegio negli omologhi ricorsi, chiamati in decisione in pari data, nn.867 e 868/2015.

Nel merito il ricorso va definito dando atto che, per gli atti esibiti (tutto il carteggio ad eccezione del SAL), è intervenuta la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa del ricorrente.

Quanto al SAL, non risulta dimostrata, da parte del Comune (soggetto su cui grava il relativo onere, in base al principio di vicinanza dell’onere della prova), l’ostensione di tale atto.

Né l’ente locale ne ha escluso l’esistenza, sicchè non può che concludersi per la sussistenza dell’onere di esibizione.

Quanto alla regolamentazione delle spese, ritiene il Collegio che esse deroghino alla soccombenza.

Sul punto deve rilevarsi che il ricorrente ha mandato in notifica e depositato il ricorso il 3.7.2015 (a fronte dell’istanza del 5.5.2015).

Il 10.7.2015 l’Amministrazione, evidenziando un disguido interno che non aveva consentito la esibizione tempestiva, lo invitava ad esercitare il diritto di accesso.

Il ricorrente non si presentava.

Seguiva ulteriore invito dell’1.10.2015, cui il ricorrente faceva seguito, presentandosi solo il 22.12.2015 a ritirare gli atti richiesti.

Il comportamento stragiudiziale della parte che ha adempiuto all’invito di prendere visione degli atti dopo un notevole lasso di tempo (a fronte della assoluta solerzia nel proporre il ricorso), rende convinti che difettino ragioni sostanziali a sostegno dell’interesse presidiato dal diritto all’accesso.

D’altro canto, non può non prendersi favorevolmente in considerazione il comportamento dell’Ente locale che si è mostrato, con il comportamento stragiudiziale, particolarmente collaborativo.

Le spese, dunque, vengono interamente compensate, mentre il contributo unificato va posto a carico dell’Amministrazione.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi