TAR Bari, sez. I, sentenza 2015-10-27, n. 201501370
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N. 01370/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2015, proposto da:
A.T.R. S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. S C, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Comune di Vieste;
nei confronti di
Ecobulding S.r.l.;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione n. 5 del 13.1.2015 con cui la Commissione di gara del Comune di Vieste non ammetteva la A.T.R. S.r.l. alla fase successiva a quella della verifica della documentazione amministrativa, in quanto la detta documentazione era carente del Capitolato Speciale d'appalto e allegati, firmati e timbrati dal legale rappresentante della ditta;
- di ogni altro atto specificamente indicato in ricorso;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto, se ed in quanto lesivo per gli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il dott. A G A;
Udito per la parte il difensore avv. Stefania Morgigno, per delega dell'avv. S C;
Rilevato che, con provvedimento del R.U.P./Dirigente del IV Settore del Comune di Vieste, prot. n. _3236_2015 del 17 febbraio 2015, comunicato alla ricorrente a mezzo p.e.c., è stato disposto l’annullamento dell’esclusione della società interessata e la sua riammissione alla gara in questione, con riapertura della stessa e retrocessione del procedimento alla fase di esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti;
Considerato che il provvedimento in questione è da ritenersi integralmente satisfattivo dell’interesse fatto valere in giudizio dalla società ricorrente, in quanto corrispondente all’utilità chiesta dalla medesima e per essa ritraibile da una pronuncia di accoglimento;
Considerato che, in relazione alle spese di lite, queste ultime debbano essere poste a carico dell’Amministrazione resistente sulla base dei principi processuali in materia di soccombenza virtuale, in quanto il provvedimento di annullamento d’ufficio emanato in concreto ha espressamente contemplato i motivi posti a base del ricorso in esame, implicitamente facendoli propri;
Considerato che dette spese di lite possano essere quantificate come da dispositivo, tenendo conto della minima attività processuale svolta nel caso di specie;