TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-03-28, n. 202200247

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-03-28, n. 202200247
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200247
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2022

N. 00247/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00431/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 431 del 2021, proposto da
V D, M G, L L, A P, M N e G P, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell’Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'accertamento del diritto

ai benefici economici di cui all'art.

6-bis del D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2022 il dott. A V e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i signori Disisto Vito, Gravante Mauro, Losacco Leonardo, Piccirillo Antonio, Naitza M e Pace Giovanni, alcuni ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza ed altri alla Polizia di Stato (per i due ricorrenti Naitza e Pace non è specificato l’ente di appartenenza), congedati a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, agiscono contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e contro i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno per l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati all'art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

Espongono: - di aver appreso, soltanto dopo la liquidazione del T.F.S., che l’INPS, nel conteggio della relativa base di calcolo, aveva escluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali ex art. 4 del D.L.vo n. 165/1997, attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda, come previsto dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987;
- di aver presentato istanza volta al riconoscimento del beneficio;
- che l’I.N.P.S. rigettava la domanda, con la motivazione che il prospetto dei dati per la liquidazione della buonuscita inviato dall’amministrazione di appartenenza non indicava tali emolumenti, e che la maggiorazione della base di calcolo della buonuscita spetterebbe al solo personale cessato per età, o perché divenuto permanentemente inabile al servizio, o perché deceduto.

A sostegno del gravame hanno dedotto un unico motivo di ricorso, così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6- bis D.L. n. 387/1987 come modificato dall’art. 21 Legge 232/1990. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione articolo 3 legge 241/1990.

Lamentano che l’ambito di applicazione del beneficio in esame, seppur normativamente contemplato anche per il personale congedato a domanda, sarebbe stato ristretto - contra legem - a favore del solo personale cessato dal servizio per limiti di età e/o a causa di riforma o di morte (citano a conforto Cons. di St., III, 22.2.2019, n. 1231).

Si sono costituiti in giudizio l’INPS e i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dell’Interno, questi ultimi preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente domanda di estromissione dal giudizio, nonché l’intervenuta prescrizione nei confronti del ricorrente M, nel merito controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione proposta dai Ministeri resistenti, deve disporsene l’estromissione dal giudizio, in quanto, ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 29.12.1973, n. 1032, il soggetto obbligato a liquidare e corrispondere l’indennità di buonuscita – e dunque, legittimato passivo rispetto alla relativa domanda giudiziale - è unicamente l’ente previdenziale (cfr., in tal senso, Cons. di St., III, 22.2.2019, n. 1231).

Ciò posto - come indicato nel verbale di udienza ex art. 73 u.c. c.p.a. – il ricorso collettivo deve ritenersi inammissibile, sotto due concorrenti profili.

Innanzitutto perché, per costante giurisprudenza, il ricorso collettivo è ammissibile soltanto qualora esso postuli la completa identità delle situazioni sostanziali e processuali dei singoli ricorrenti (cfr., per tutte e da ultimo, T.A.R. Lazio, III bis, 28/5/2021, n. 6315), situazione che non è predicabile nei confronti dei ricorrenti, posto che è diversa la normativa specificamente applicabile in materia alla Polizia di Stato (art. 6- bis commi 1 e 2 del D.L. 21.9.1987, n. 387) rispetto a quella riguardante la Guardia di Finanza (art. 1 comma 15- bis del D.L. 16.9.1987, n. 379).

Secondariamente, perché per i ricorrenti Naitza M e Pace Giovanni non è neppure specificato se essi fossero finanzieri o poliziotti, cioè i fatti che connotano specificamente – ex art. 40 c.p.a. - la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente.

Ed è noto che, “in ambito amministrativo, è inammissibile il ricorso collettivo che non specifichi le condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, atteso che ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda proposta” (Cons. di St., VI, 15.1.2021, n. 476 T.A.R. Sicilia Catania, III, 24.6.2021, n. 2041;
T.A.R. Lombardia Brescia, I, 3.6.2021, n. 506).

Sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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