TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2021-05-28, n. 202101762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, ordinanza collegiale 2021-05-28, n. 202101762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101762
Data del deposito : 28 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2021

N. 00045/2021 REG.RIC.

N. 01762/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00045/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 45 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Catania, presso i cui uffici distrettuali è domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

- della sentenza n.-OMISSIS-(passata in giudicato) dal T.A.R. Sicilia Catania, Prima Sezione in esito ai ricorsi riuniti, integrati da motivi aggiunti, iscritti rispettivamente ai nn.-OMISSIS-R.G.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’-OMISSIS-;

Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, svoltasi da remoto ai sensi degli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevata d’ufficio, ex art. 73, comma 3, del cod. proc. amm., la possibile inammissibilità della domanda risarcitoria aquiliana per equivalente, in quanto priva di argomenti inerenti agli elementi costitutivi dell'illecito e di fatto introdotta solo con la memoria del 13 marzo 2021 (non notificata), oltreché per violazione del principio ne bis in idem (essendo essa già stata proposta con il precedente giudizio, conclusosi con la sentenza n. -OMISSIS-di cui si chiede l’ottemperanza);

Ritenuto di dover assegnare alle parti quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti su tale questione, con conseguente rinvio della decisione del ricorso a una camera di consiglio successiva alla scadenza del termine assegnato;

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