TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2023-01-13, n. 202300076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2023-01-13, n. 202300076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300076
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00076/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02073/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2073 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R F, S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Questura di Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;



per l'annullamento, previa sospensione e/o idonea misura cautelare:

1) provvedimento n. -OMISSIS- assunto dal Prefetto di Avellino ed avente ad oggetto divieto di “detenere qualsiasi tipo di arma, munizione, materiale esplodente” già oggetto di ricorso gerarchico in data -OMISSIS- conclusosi con diniego per decorrenza dei relativi termini di legge;

2) nonché: di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente conseguente e/o, comunque, correlato anche a fini istruttori al detto provvedimento/diniego.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato e depositato il 13 dicembre 2022 parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, formulando censure di ordine procedimentale (violazione artt. 1139 T.U.L.P.S., art. 3 L. n. 241/1990, art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di correttezza e del buon andamento) e sostanziale (violazione e falsa applicazione di legge artt. 11 e 39 T.U.L.P.S., difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità).

2. Le amministrazioni intimate si cono costituite in

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