SENTENZA sede di GENOVA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202400179, Verifica appello

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di GENOVA, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202400179, Verifica appello
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400179
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 00179/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S J G M e P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;



per l’annullamento

del documento caratteristico n. 31 in data 10.3.2022, contenente il rapporto informativo per il periodo 3.10.2021 - 12.1.2022, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2024, la dott.ssa Liliana Felleti e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 5 maggio 2022 e depositato il 1° giugno 2022 -OMISSIS-, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio come addetto presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Chiavari, ha impugnato il rapporto informativo per il periodo 3 ottobre 2021 - 12 gennaio 2022.

Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

I) Carenza di motivazione ed arbitrarietà nelle voci analitiche. Contraddittorietà nella valutazione offerta rispetto al precedente documento caratteristico. Violazione della legge n. 1695/1962 e del d.p.r. n. 164/2008. Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Eccesso di potere per violazione della direttiva del Ministero della difesa «Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate». Violazione dell’art. 97 Cost. La valutazione “ nella media ” delle qualità e del rendimento del deducente non sarebbe supportata da elementi fattuali e, comunque, non corrisponderebbe al servizio prestato, contrastando con la sua esperienza e con i precedenti giudizi “ superiori alla media ”.

II) Contraddittorietà, violazione dell’obbligo di obiettività ed indipendenza del giudizio del revisore da quello del compilatore, carenza di motivazione ed arbitrarietà nel giudizio complessivo del compilatore e del revisore. Violazione della legge n. 1695/1962, del d.p.r. n. 1431/1965, del d.p.r. n. 213/2002, del d.p.r. n. 255/2006 e del d.p.r. n. 164/2008; violazione dell’art. 1025 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 688 e 689 del d.p.r. n. 90/2010. Eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti. Eccesso di potere per violazione della direttiva del Ministero della Difesa «Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate». Violazione dell’art. 97 Cost. Il compilatore avrebbe redatto il rapporto informativo due giorni dopo la formulazione del giudizio del revisore, suo diretto superiore, che ne avrebbe pertanto condizionato la valutazione, violando il principio di imparzialità. Inoltre, il documento caratteristico risulterebbe affetto da carenza motivazionale, perché, da un lato, sarebbero stati presi in considerazione aspetti caratteriali che attengono alla sfera privata del soggetto, mentre, dall’altro lato, si rivelerebbe ingiustificata l’affermazione secondo cui il militare dovrebbe dedicarsi maggiormente all’Istituzione. Infine, l’apprezzamento del revisore difetterebbe di obiettività a causa dei contrasti insorti con il graduato, il quale, nella sua qualità di segretario provinciale del sindacato “SIM Carabinieri”, si è adoperato per l’emanazione di un comunicato ufficiale avverso le prassi scorrette in tesi poste in essere dagli ufficiali della Compagnia Carabinieri di Chiavari nei confronti dei subordinati con bambini da accudire.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, instando per la reiezione dell’impugnativa.

Con ordinanza n. 123 del 20 giugno 2022 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare accedente al ricorso, non ravvisando né il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi