TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202406756

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202406756
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406756
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 06756/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07461/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7461 del 2022, proposto da
NA SE ND, MA MP, RI ST, MA NZ, AS CO, AN d’OR, AN de AN, NN di IA, AN LO, ND LU, ER AL NC, AL AZ, UI NI, TE CE, MA NG, AN CH, OL ES, EL CA, NA SP, MA BE, CH RO, AN ON, AN NA, US SA, LU TO, AN CE, RE IO, SC VE, OL LL, NA ED, rappresentati e difesi tutti dagli avvocati Maurizio Aloise, Paolo Lazzara e Maria OL di Nicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

ZI Nart, non costituita in giudizio;



per l’annullamento

- del decreto del Ministro della giustizia, 3 marzo 2022 «Misure organizzative per l’espletamento delle procedure valutative ai fini della conferma dei magistrati onorari ai sensi dell’art. 29, comma 1, 3, e 4 d.lgs. 116/2017», con particolare riferimento alla parte in cui non consente di partecipare alla procedura di conferma senza rinunciare alle pretese e ai diritti originati dal (e collegati al) rapporto lavorativo pregresso, ancora in atto;

- dell’emanando decreto del Ministero della giustizia che avvia la procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato da dodici e a sedici anni di servizio con particolare riferimento alla parte in cui non consente di partecipare alla procedura di conferma senza rinunciare alle pretese e ai diritti originati dal (e collegati al) rapporto lavorativo pregresso, ancora in atto;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

nonché in via subordinata, affinché si consideri

- rilevante e non manifestamente infondata la questione di interpretazione del

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