TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-10-20, n. 202315549
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 15549/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- della Circolare Ministero della Giustizia - D.A.P. – Direzione Generale Personale e risorse Umane – Ufficio V Trattamento Economico e Previdenziale, del 3.7.2019 (m_dg.GDAP.03/07/2019.0210041.U), avente ad oggetto “ Corso per allievi vice ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria. Trattamento economico ”, con la quale il Dipartimento afferma che agli allievi che hanno partecipato al corso di formazione per Vice Ispettori con concorso interno, competa l’aspettativa speciale e non il trattamento di missione;
- dei conseguenti atti e provvedimenti che, in esecuzione di quanto contenuto nella suddetta Circolare, in concreto comportino la restituzione degli emolumenti percepiti da tutti i ricorrenti a titolo di indennità di missione nei rispettivi corsi di Vice Ispettori;
- di ogni ulteriore atto e provvedimento prodromico, connesso e/o conseguenziale e/o presupposto, allo stato ancora ignoti, ivi compresi espressamente, i provvedimenti con cui si chiede la restituzione degli importi che i ricorrenti hanno percepito a titoli di indennità di missione durante il periodo di frequentazione del Corso in oggetto;
e per l’accertamento:
- del diritto dei ricorrenti all’indennità di missione loro corrisposta nel periodo di svolgimento del corso di formazione ai fini del superamento del concorso interno di Vice Ispettore al quale hanno partecipato quale personale già dipendente dall’Amministrazione penitenziaria;
- della impossibilità per l’Amministrazione Penitenziaria di collocare detto personale, ora per allora, in “aspettativa speciale”;
- e, conseguentemente, per accertare che detta Amministrazione non può procedere al recupero coattivo delle somme corrisposte ai medesimi a titolo di “indennità di missione” durante il periodo di svolgimento del suddetto Corso; e che eventuali iniziative volte al recupero delle somme corrisposte a tale titolo debbano ritenersi illegittime ed ingiustificate. Con ulteriore conseguenziale obbligo di restituzione da parte dell’Amministrazione laddove inopinatamente dovesse procedere al recupero in via coattiva di tali importi.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 ottobre 2023 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli odierni ricorrenti hanno partecipato, collocandosi utilmente nella graduatoria finale, al concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e un colloquio, a complessivi 643 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, per coprire le vacanze di organico nel ruolo Ispettori accertate al 31 dicembre 2007, indetto con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,