TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-27, n. 202403841

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-02-27, n. 202403841
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403841
Data del deposito : 27 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2024

N. 03841/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09651/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9651 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A G e U V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento, reso noto con foglio prot. n. M_D AB05933 REG2023 0314112, datato 26.5.2023, del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, II° Reparto, notificato il 30.5.2023, di rigetto dell’istanza di cessazione dal servizio permanente, presentata il 12.1.2023, nonché per l’annullamento o la declaratoria d’inefficacia in quanto occorra, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ivi compreso il D.M. 21 febbraio 1992, n. 431, del Ministro della Difesa.

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/12/2023:

per l’annullamento del provvedimento prot. n. M_D AB05933 REG2023 0566036, datato 29 settembre 2023, notificato al ricorrente in data 2 ottobre 2023, confermativo del provvedimento impugnato in sede di ricorso, di rigetto delle dimissioni presentate dal ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Maggiore-OMISSIS-, pilota in s.p.e. dell’Aeronautica Militare, contraeva una ferma speciale che lo vincolava per un periodo predeterminato (ex art. 975 C.o.m.), a seguito del suo impiego come “pilota istruttore” presso la NAEW E3A C. di Geilenkirchen in Germania (ente della N.A.T.O.) con l’incarico di “pilota istruttore”, incarico da ritenere come “particolarmente qualificato in campo internazionale ai sensi del D.M. n. 413 del 21 febbraio 1992” e tale da determinare, per l’Ufficiale che lo accetti, una ferma aggiuntiva obbligatoria ai sensi dell’art. 975 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a mente del quale “1. Gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. 2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1.”.

In particolare l’Ufficiale, essendo stato destinato al suddetto incarico in ambito N.A.T.O. presso la menzionata NAEW dal 29.7.2019 al 28.7.2023 (4 anni), ha contratto una ferma aggiuntiva pari a due volte la durata dell’incarico, con decorrenza dalla data di assunzione di esso (luglio 2019) e, dunque, scadente il 1 luglio 2027.

2. Lo stesso Ufficiale, tuttavia, il 12 gennaio 2023 presentava le proprie dimissioni dal servizio, allo scopo di poter assumere, quale vincitore di altra (privata) selezione, l’incarico di istruttore pilota civile, quale dipendente diretto della NATO presso la NEW&C Force – E3A Component di Geilenchirchen (doc. 3 ric.).

L’interessato rappresentava al proprio Comando che l’incarico che motivava la sua domanda di congedo era conforme alle aspettative professionali e di vita, proprie e della propria famiglia, in quanto gli avrebbe consentito di mantenere l’unità del proprio nucleo familiare, ormai residente in Germania e composto, oltre che dalla coniuge, da due figlie e da due nipoti della coniuge dell’esponente, affidate dall’Autorità giudiziaria a quest’ultima, in quanto zia delle ragazze investita della funzione di tutrice, a seguito della tragedia familiare che aveva colpito le due giovani (matricidio per mano di loro padre).

La Direzione Generale per il personale militare, tuttavia, respingeva la domanda di dimissioni dell’interessato con provvedimento prot. 0314112 del 26.5.2023, con il quale, aderendo “in toto” alle ragioni addotte dal parere negativo espresso dalla Direzione per il Personale dell’Aeronautica Militare con atto prot. n. 22140 del 24.5.2023, veniva così motivato il diniego:

a. ai sensi dell’Art. 933, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 (C.o.m.), il militare “non può di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocato in congedo se deve rispettare obblighi di permanenza in servizio…”. Ai sensi del comma 2 del citato D.Lgs., l'Amministrazione militare “solo in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell'interesse pubblico, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare”;

b. dall’analisi delle motivazioni poste alla base della richiesta di collocamento in congedo (familiari: legate all’esigenza di permanere in Germania per mantenere l’unità del nucleo familiare, composto, oltre che dalla moglie e due figli, anche da altri due minori di cui la moglie è tutore;
professionali: legate all’aver vinto una selezione, a titolo privato, per l’incarico di “Instructor Pilot” presso la medesima NAEW E3A C. di Geilenkirchen) non si riscontra la condizione di “eccezionalità” di cui al precedente punto. Infatti la condizione familiare del Magg. -OMISSIS- era già esistente quando lo stesso è stato inviato a prestare servizio all’estero: non trattasi, pertanto, di un evento “eccezionale” avvenuto durante lo svolgimento del mandato internazionale, ma di una situazione preesistente che, evidentemente, non ha impedito al militare di candidarsi per una posizione all’estero e di accettare liberamente, consapevolmente e incondizionatamente l’applicazione di una ferma aggiuntiva relativa all’impiego internazionale. Per quanto sopra la situazione familiare rappresentata dall’Ufficiale non risulta avere quel carattere di “eccezionalità” tale da giustificare il proscioglimento dagli obblighi di servizio contratti. Inoltre, lo stesso ha sottoscritto una apposita dichiarazione con la quale dichiarava “di accettare incondizionatamente” un vincolo di ferma aggiuntiva relativo ad un eventuale impiego che rientra tra le ipotesi applicative di cui all’art. 975 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66. Tale dichiarazione è stata acquisita precedentemente all’emanazione del telegramma di ordine di impiego e ne costituiva una condizione “sine qua non”;

c. contrariamente a quanto dichiarato, l’Ufficiale è stato individuato per un impiego presso il 14° Stormo che ha una missione analoga all’organismo internazionale di provenienza;
pertanto, l’interessato, oltre a trovare utile impiego, riverserebbe in F.A. l’esperienza acquisita presso la NAEW E3A C. di Geilenkirchen. Il superamento dei vincoli di ferma dell’Ufficiale in argomento, ai sensi dell’art 933 comma 2 C.o.m. è consentita “in casi eccezionali che deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico” ;
l’accoglimento dell’istanza dell’interessato e, di conseguenza, il suo collocamento in congedo, di contro, arrecherebbe un danno anche patrimoniale all’Amministrazione in virtù della vanificazione del bagaglio esperienziale acquisito durante il mandato internazionale (motivo principale per cui è stato istituito l’obbligo di ferma ex lege).

d. i casi citati dall’Ufficiale per il tramite dei propri avvocati non sono assimilabili al caso in esame in quanto trattasi di periodi, professionalità, età anagrafica e sede di servizio differenti, ove, comunque, è stata garantita la “tutela dell’interesse pubblico” . Di contro, l’Ufficiale in parola è risultato vincitore di una selezione a titolo privato che non è certamente di “indubbia rilevanza per l’Amministrazione”, come sostenuto dallo stesso: lo Stato Maggiore Aeronautica, appositamente interessato, ha espresso il “NON INTERESSE” per la Forza Armata al ripianamento della citata posizione.

L’Amministrazione, per le ragioni esposte, respingeva l’istanza del ricorrente.

3. Con il ricorso oggi in esame, notificato il 27.6.2023 e depositato in data 5 luglio 2023, l’Ufficiale interessato ha proposto domanda di annullamento del suddetto provvedimento, formulando i seguenti motivi di gravame:

1) “Violazione dell’art. 23 della Costituzione;
violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa (art- 97 Cost.) e del canone di buon andamento;
violazione dell’art. 975 del D.Lgs. n. 66/2010, co. 2;
violazione dell’art. 5 del D. lgs 28.6.2000, n. 216. Violazione di prassi amministrativa imposta dall’Amministrazione. Violazione dell’art. 21-bis della legge 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e dell’erroneità e dell’illogicità della motivazione e slealtà nello svolgimento della procedura.”.

L’Amministrazione non avrebbe reso conoscibile il vincolo di ferma opposto, atteso che il D.M. 21.2.1992, asseritamente specificativo dell’obbligo preteso, in realtà non è mai stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con violazione dell’art. 975, comma 2, c.o.m..

Ai fini dell’efficacia del citato D.M. è necessario che il personale interessato: sia reso edotto dell’eventuale esistenza del vincolo di ferma in occasione dell’ordine di impiego all’estero;
sottoscriva la dichiarazione di conoscenza e accettazione delle disposizioni sulla ferma derivanti dal D.M. medesimo.

2) “Carenza di potere - Inefficacia del d.m. 21.2.1992. Vizio della funzione sotto diversi profili: inesistenza dei presupposti di legge;
loro erronea presupposizione e contraddittorietà. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 933, comma 2, del d.Lgs 15.3.2010 n. 66;
Omessa ponderazione degli interessi in gioco.”

Sarebbe erroneo il rifiuto di applicare, nel caso di specie, il secondo comma dell’art. 933 del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66, negando l’eccezionalità della situazione familiare rappresentata dal ricorrente (molto delicata). Il rifiuto sarebbe inspiegabile, ove si consideri che il Maggiore-OMISSIS-, inviato nel 2019 con le mansioni di “pilota istruttore”, è risultato vincitore di selezione per il posto di pilota civile istruttore dipendente della NATO, presso il medesimo ente al quale era stato assegnato come Ufficiale dell’A.M.

E’ stata poi pretermessa, ad avviso del ricorrente, ogni considerazione dell’interesse delle nipoti (pupille) del coniuge - colpite da una vera tragedia familiare (omicidio volontario della madre per mano del padre) - le quali sono ormai parte del nucleo familiare del ricorrente e, proprio grazie agli studi avviati in Germania, tuttora in corso, hanno raggiunto la serenità procurata dalla ragionevole certezza di una vita lavorativa coerente con la formazione “in itinere”.

A causa del provvedimento impugnato le stesse, con l’intero nucleo familiare dell’Ufficiale ricorrente, sarebbero costrette a fare rientro in Italia interrompendo, contro la loro volontà, i loro studi in corso in Germania.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che, in data 13.7.2023 ha depositato memoria difensiva nella quale ista per il rigetto del gravame per le seguenti, preminenti ragioni:

- il ricorrente ha sottoscritto in data 14 settembre 2017 apposita dichiarazione di accettazione incondizionata (allegato 6 res.), come risulta anche dal provvedimento di rigetto (allegato 3 res.). Con la sottoscrizione di detto modulo e la spunta della relativa casella, il-OMISSIS- dichiara espressamente : “di aver preso visione del Decreto Ministeriale 21 febbraio 1992 (Giornale Ufficiale Dispense 24, circolare 413, 1192) e di accettare incondizionatamente un vincolo di ferma aggiuntiva relativo ad un eventuale impiego che rientra tra le ipotesi applicative di cui all’art. 975 del D.lgs n.66 del 15 marzo 2020”;

- la vincita di un concorso o l’offerta di un lavoro a condizioni economiche più vantaggiose non integra in sé l’ipotesi derogatoria eccezionale richiesta per la cessazione anticipata della ferma da parte dell’interessato, tenuto conto dell’interesse pubblico, dei costi di formazione del personale militare altamente specializzato e delle ricadute sul piano organizzativo dell’Amministrazione della eventuale cessazione anticipata dal servizio da parte della ricorrente (cita Cons. Stato, sez. IV, nn. 6788/2020 e 6818/2007);

- la peculiare situazione familiare in cui versa il ricorrente non può integrare quell’ipotesi “eccezionale” richiesta dall’art. 933 c.o.m. per derogare agli obblighi di ferma. Infatti la condizione familiare del Maggiore era già esistente quando il medesimo sottoscriveva l’accettazione incondizionata all’invio all’estero: non si tratta, pertanto, di un evento eccezionale avvenuto durante lo svolgimento del mandato internazionale ma di una situazione preesistente che, evidentemente, non ha impedito al militare di candidarsi per una posizione all’estero notoriamente di carattere temporaneo e di accettare liberamente, consapevolmente e incondizionatamente l’applicazione di una ferma aggiuntiva derivante da un impiego internazionale particolarmente qualificato.

5. Con motivata ordinanza n.-OMISSIS- del 2023, resa all’esito alla camera di consiglio del 19 luglio 2023, la Sezione ha accolto la domanda cautelare ai fini del motivato riesame, da parte dell’Amministrazione, della condizione del ricorrente e della serietà delle esigenze da questi rappresentate, con particolare riguardo ai delicati risvolti familiari sopra accennati, da considerare adeguatamente da parte degli organi competenti.

6. Con atto prot. 566036 del 29.9.2023 la Direzione Generale per il Personale Militare ha inteso dare esecuzione all’ordinanza di “remand” adottata dalla Sezione e, dopo avere nuovamente interpellato l’Organo di Impiego dell’Aeronautica Militare, ha confermato il diniego integrando la motivazione del primo provvedimento con elementi aggiuntivi che possono essere così riassunti: la Direzione, confermando le valutazioni già espresse in precedenza, ha ribadito che “le condizioni del ricorrente e della serietà delle esigenze da questi rappresentate, con particolare riguardo ai delicati risvolti familiari” erano preesistenti alla “manifestazione di disponibilità all’impiego estero” fornita dallo stesso ricorrente;
per quanto precede, tale manifestazione è stata resa dall’Ufficiale nella piena consapevolezza che ne sarebbe derivata una ulteriore ferma obbligatoria (che resta comunque riconducibile ad un obbligo derivante da normativa primaria, i.e. art. 975 c.o.m.);
su tale ulteriore obbligo di ferma, l’Amministrazione ha effettuato alcune doverose valutazioni organizzative e di impiego ed ha ritenuto che fosse “da riversare” nella Forza Armata di appartenenza, in termini funzionali ed esperienziali, quanto maturato dall’Ufficiale nello svolgimento del proprio incarico presso la

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