TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-02-06, n. 201500376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-02-06, n. 201500376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201500376
Data del deposito : 6 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01093/2012 REG.RIC.

N. 00376/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01093/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Donato D'Agostino, rappresentato e difeso dagli avv.ti F G, R P e G C, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, Via Sciuti n. 55;

contro

-la Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliata;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

del provvedimento adottato dal XII Centro di Mobilitazione C.R.I. di Palermo, nota prot. n. 1029.12/XII, notificato in data 30.03.2012, riguardante il mancato avanzamento al grado di Colonnello anno 2009;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

del provvedimento adottato dalla Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile C.R.I., nota prot. n. 3796/XII, ricevuto il 9.9.2013.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. L L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Tenente Colonnello (ruolo Commissari) della Croce Rossa Italiana (d’ora in avanti C.R.I.), impugna con ricorso ritualmente notificato e depositato l’atto in epigrafe indicato con cui il XII Centro di Mobilitazione della C.R.I. lo ha dichiarato, nell’ambito del quadro d’avanzamento per l’anno 2009, “ non preso in esame ” per l’avanzamento a Colonnello per difetto dei requisiti di cui al sopravvenuto art. 1689 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Con ricorso per motivi aggiunti viene, poi, impugnato un successivo atto con cui si rende nota al ricorrente l’analoga decisione assunta dalla Commissione Centrale del Personale Militare Mobilitabile della C.R.I..

Il ricorrente, in estrema sintesi, lamenta la frustrazione del diritto all’avanzamento, cui avrebbe, in tesi, avuto diritto secondo la legislazione previgente (art. 78 del R.D. 484/1936 come modificato dal D. Lgs. Lgt. 379/1946), a tenore della quale era requisito per l’avanzamento a Colonnello della C.R.I. del ruolo Commissari, fra gli altri, la titolarità di “ impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico, presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ali cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso ”.

Le valutazioni afferenti al quadro di avanzamento per l’anno 2009, peraltro aperto dall’Amministrazione con “ enorme ritardo ”, sono state, invece, basate sul disposto del sopravvenuto art. 1689 del D. Lgs. 66/2010 (cosiddetto “ Codice dell’Ordinamento Militare ”), che non prevede più, “ per l’avanzamento a scelta degli ufficiali commissari [della C.R.I.] ai gradi superiori fino a quello di colonnello ”, il requisito fatto valere dal ricorrente.

L’Amministrazione, inizialmente costituitasi con mero foglio di costituzione, ha provveduto, in esito ad ordinanza presidenziale istruttoria di questo Tribunale, al deposito di documenti ed ha quindi versato in atti, in vista dell’udienza di discussione, una breve memoria difensiva di mero stile.

Il ricorso, introitato per la decisione alla pubblica udienza del 22 gennaio 2015 (nella quale i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi), è infondato.

Osserva il Collegio che l’Amministrazione non poteva che fare applicazione della normativa sopravvenuta, entrata in vigore in data (9 ottobre 2010) antecedente all’apertura stessa del quadro di avanzamento per il biennio 2008/2009 (disposta con atto in data 16 novembre 2010): tale conclusione è univocamente desumibile, a contrario, dall’art. 2187 del D. Lgs. 66/2010, a tenore del quale soltanto “ i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa ”.

Nessun rilievo in senso contrario può rivestire il richiamo al mentovato R.D. 484/1936 nel corpo della comunicazione (cfr. Doc. 5 Fascicolo ricorrente) con cui l’Amministrazione significava al ricorrente la sua inclusione nel quadro di avanzamento e lo invitava a produrre documentazione;
né, per altro verso, l’ultrattività della normativa abrogata può essere giustificata a mo’ di impropria sanzione per il ritardo con cui è stato aperto il quadro di avanzamento: il principio tempus regit actum non tollera eccezioni, tanto più in presenza di una chiara disposizione di legge in senso opposto (il richiamato art. 2187 del D. Lgs. 66/2010, che si riferisce testualmente ai “ procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice ”, non già ai “ procedimenti che avrebbero dovuto essere in corso alla data di entrata in vigore del presente codice ”).

Non può, infine, neppure utilmente richiamarsi l’art. 2186 del D. Lgs. 66/2010 nella parte in cui dispone che “ alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento … sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente ”, per l’assorbente considerazione che non solo l’avanzamento al grado di Colonnello (significativamente operato dall’Amministrazione “ a scelta ”) non configura un “ diritto acquisito ”, ma non lo è neppure il possesso dei requisiti necessari per poter essere “ valutabili ”.

Di contro, la titolarità dei requisiti de quibus non è certo immune da sopravvenute modifiche legislative che introducano criteri più restrittivi, poiché non configura una situazione giuridica soggettiva compiuta, qualificata e in sé protetta, ma concreta soltanto il necessario presupposto di fatto che la legge plasma quale fondamento per l’eventuale adozione, da parte dell’Amministrazione, di successivi atti discrezionali (quale l’avanzamento al grado superiore) e che la legge stessa può ben in seguito diversamente modulare in senso ampliativo o, come nella specie, restrittivo.

La peculiarità della vicenda suggerisce la compensazione delle spese di lite.

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