TAR Venezia, sez. II, sentenza 2016-05-13, n. 201600480
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N. 00480/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02093/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2009, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dagli avv. E L, A S, con domicilio eletto presso A S in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di San Vendemiano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M Z, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 13592 reg. ord. n. 2046 datato 29/7/2009, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata, ad oggetto: "Conclusione procedura sanzionatoria - di cui all'avvio del procedimento in data 30/3/2009, prot. n. 6080 - relativa agli abusi edilizi accertati nella proprietà della ditta Carlet Giulio, Via Europa 7, censita alla Sez. A, Fg. 4, M.N. 693, 694, 960. Mediante: 1) ritiro in autotutela dell'ordinanza di demolizione di cui al punto 2 del provvedimento 3/7/2009, prot. n. 12073;2) adozione di nuova ordinanza di demolizione - rimessa in pristino dello stato dei luoghi";- del provvedimento prot. n. 13593 reg. ord. n. 2047 datato 29/7/2009, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata, ad oggetto: "Istanza di condono edilizio (ex lege n. 47/1985), presentata in data 13/3/1986, prot. n. 2325. Rigetto e conseguente adozione di ordinanza di demolizione/rimessa in pristino";- del provvedimento prot. n. 12073 datato 3/7/2009 a del Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata;- del provvedimento prot. n. 6080 del 30/3/2009, a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata;- per quanto di utilità, qualora dovesse essere ritenuta parte integrante del provvedimento prot. n. 6080 del 30/3/2009, la comunicazione effettuata in data 23/3/2009 dal Responsabile del Servizio Urbanistica -Edilizia Privata, al Sindaco del Comune di San Vendemiano;- del provvedimento prot. n. 11539 del 24/6/2009 con il quale il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata, informava della determinazione del Comune di San Vendemiano di prorogare fino al 30/7/2009 il termine per la definizione della pratica di condono nonchè per l'adozione degli eventuali atti sanzionatori;- dei pareri espressi della Commissione Edilizia Integrata n. 22 dell'1/7/2009 e n. 23 del 22/7/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Vendemiano in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna, insieme ad atti connessi:
-) il provvedimento in data 29 Luglio 2009 prot. 13592 con cui è stata ordinata la demolizione di opere realizzate abusivamente in via Europa 7 nel comune di San Vendemiano;
-) il provvedimento in data 29 Luglio 2009 prot. 13593 con cui è stata rigettata l’istanza di condono edilizio presentata ai sensi della legge n° 47 del 1985 e relativa a opere di ampliamento di attività artigianale e di ampliamento di residenza e ne è stata conseguentemente ordinata la demolizione.
Il provvedimento di diniego di condono è motivato in relazione alla circostanza che le opere per le quali è stata fatta istanza di condono hanno comportato aumento di volume o di superficie e dunque la sanatoria sarebbe sotto tale profilo inibita dal quarto comma dell’art. 167 del d. lgs. n° 42 del 2004.
La motivazione del diniego di condono evidenzia in punto di fatto che sussiste il vincolo paesaggistico, trattandosi di area in fregio al torrente Cervada e che si tratta di interventi eseguiti anteriormente all’imposizione del vincolo (pagina 2 del provvedimento di diniego di condono).
Gli artt. 32 e 33 della legge n° 47 del 1985 disciplinano la condonabilità di interventi realizzati in aree vincolate e stabiliscono che è possibile ottenere il condono per interventi eseguiti su aree che siano state vincolate dopo l’esecuzione degli interventi e previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Considerando che la stessa amministrazione ammette che gli interventi sono stati eseguiti prima dell’imposizione del vincolo, doveva essere espresso il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, prescritto dall’art. 32 della legge n° 47 del 1985.
Gli artt. 167 e 181 del d. lgs. n° 42 del 2004, sui limiti del diniego di sanatoria in aree vincolate, non si applicano al caso di specie, perché si tratta di istanza di condono presentata ai sensi della legge n° 47 del 1985, la quale disciplina in modo autonomo (artt. 32 e seguenti) la condonabilità di interventi in aree vincolate.
Gli artt. 32 e seguenti della legge n° 47 del 1985 costituiscono norma speciale che prevale sulle norme di cui al d. lgs. n° 42 del 2004, conformemente al noto principio di interpretazione giuridica secondo cui la legge speciale anteriore non è derogata dalla legge generale posteriore, salva la specifica norma contraria (sull’applicazione degli artt. 167 e 181 del d. lgs. n° 42 del 2004 anche per le istanze di condono già presentate ai sensi della legge n° 47 del 1985) che però non si rinviene.
Trattandosi pertanto di opere eseguite anteriormente all’imposizione del vincolo, doveva essere espresso lo specifico parere sulla compatibilità delle opere rispetto al vincolo richiesto dall’art. 32 della legge n° 47 del 1985 che invece è mancato.
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di diniego di condono.
Dall’illegittimità di tale provvedimento consegue anche l’illegittimità del secondo provvedimento impugnato (prot. 13592 del 29 Luglio 2009) che attiene alla repressione di abusi edilizi per opere ubicate nello stesso compendio immobiliare e per le quali non era stata invece presentata istanza di condono, con la sola eccezione delle seguenti opere: manufatti ad uso deposito, realizzati sul retro, rispettivamente di mq 19,95 e mq 12,50.
La documentazione depositata in giudizio ha infatti evidenziato che tali manufatti ad uso deposito non hanno costituito infatti oggetto di condono e, comportando aumento di volume in area vincolata, ne è imposta la demolizione ai sensi degli artt. 167 e 181 del d. lgs. n° 42 del 2004. Tali manufatti sono stati già demoliti, come risulta da accertamento dei funzionari del comune di San vendemmiano in data 17 febbraio 2010.
Per i restanti manufatti oggetto dell’ordinanza prot. 13592 del 29 Luglio 2009 è invece necessaria la previa adozione dei nuovi provvedimenti che l’amministrazione dovrà adottare in ottemperanza della presente sentenza, adottando in precedenza il nuovo provvedimento sul diniego o sull’accoglimento dell’istanza di condono perché solo con tale provvedimento viene definita l’estensione precisa delle opere per le quali era stata presentata istanza di condono. Sotto tale profilo va infatti considerato che con nota d’intervento procedimentale in data 28 Maggio 2009 parte ricorrente aveva specificamente ritenuto che l’istanza di condono si estendesse ad opere per le quali l’amministrazione ha ordinato la demolizione, ritenendo che non fossero state oggetto dell’istanza di condono.
Dopo l’adozione del provvedimento sul diniego o accoglimento dell’istanza di condono l’amministrazione dovrà adottare il successivo provvedimento di repressione degli abusi edilizi per le opere che siano accertate abusive e che non hanno costituito l’oggetto di istanza di condono.
Nella futura adozione dei nuovi provvedimenti l’amministrazione dovrà curare in modo particolare la chiarezza espositiva nell’individuazione delle singole opere e nella loro ricomprensione o meno nell’istanza di condono.
In conclusione in accoglimento parziale del ricorso devono essere annullati:
- il provvedimento in data 29 Luglio 2009 prot. 13593 con cui è stata rigettata l’istanza di condono edilizio;
- il provvedimento in data 29 Luglio 2009 prot. 13592 con cui è stata ordinata la demolizione di opere realizzate abusivamente con l’eccezione della parte di provvedimento che attiene alle seguenti opere: manufatti ad uso deposito, realizzati sul retro, rispettivamente di mq 19,95 e mq 12,50.
Il ricorso è invece inammissibile per carenza d’interesse nella parte in cui sono impugnati ulteriori atti in quanto non aventi natura provvedimentale.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
La soccombenza reciproca impone di compensare le spese.