TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2022-09-09, n. 202201505

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2022-09-09, n. 202201505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201505
Data del deposito : 9 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/09/2022

N. 01505/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00993/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2022, proposto da
Comune di Cassano All’Ionio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato P L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

CSEA - Cassa Servizi Energetici e Ambientali, già Cassa Conguaglio Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. Da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

dell’intimazione di pagamento notificata dalla CSEA a mezzo PEC in data 10 maggio 2022;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di CSEA - Cassa Servizi Energetici e Ambientali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


Osservato che:

a) il Comune di Cassano All’Ionio ha proposto d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale impugnazione avverso l’intimazione di pagamento notificatagli da CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, per un importo complessivo di € 311.653,77 a titolo di componenti tariffarie perequative UI1, UI2, UI3 e UI4, relativamente al periodo 2013-2021;

b) l’amministrazione ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione, nonché la violazione dei doveri di collaborazione;

c) si è costituito l’Ente intimato, che ha dedotto l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti propedeutici all’intimazione nonché per mancata notifica del ricorso a un controinteressato;
e che ha, comunque, argomentato circa l’infondatezza dello stesso;

d) alla camera di consiglio del 7 settembre 2022 il Tribunale ha segnalato alle parti il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
quindi, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che:

e) l'intervenuta rinunzia alla domanda cautelare non preclude la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., posto che uniche cause ostative a tale definizione sono quelle, non sussistenti nel caso di specie, enunciate dalla disposizione del codice del processo ora citata, e cioè il difetto del contraddittorio e la non completezza dell'istruttoria, che spetta al collegio decidente apprezzare, nonché la dichiarazione della parte circa la volontà di "proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione" (Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2015, n. 3718;
TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. II, 25 ottobre 2017, n. 688);

f) in particolare, la definizione immediata del ricorso può essere particolarmente opportuna nelle ipotesi in cui vi sia una questione pregiudiziale dirimente;

g) nel caso di specie, CSEA ha natura di Ente pubblico economico (cfr. art. 1, comma 670 l. 28 dicembre 2015, n. 208);

h) le componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4, dal canto loro, sono disciplinate da atti regolatori dell’ARERA e da circolari della CSEA, che onerano i gestori destinatari della regolamentazione a corrispondere a quest’ultima gli importi corrispondenti alla cifra fatturata, atteso che la regolamentazione ritiene che l’applicazione delle voci tariffarie in questione avvenga attraverso l’emissione delle fatture ai fruitori del servizio;
la fatturazione, secondo la regolamentazione di settore, costituisce, quindi, il parametro di riferimento per determinare l’importo da riversare alla Cassa (cfr., sulla ricostruzione normativa, TAR Campania – Napoli, Sez. I, 8 aprile 2021, n. 2314);

i) la controversia, conseguentemente, non ha ad oggetto l’esercizio di un potere pubblico, non essendo stati impugnati gli atti di regolazione dell’ARERA o le circolati del CSEA, ma l’esistenza di un diritto soggettivo, ed in particolare un diritto di credito;

j) pur inerendo la materia dei servizi pubblici, la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., stante l’eccezione per le liti “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi” , cosicché la sua cognizione spetta al giudice ordinario (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III-ter, 6 aprile 2022, n. 4016;
TAR Lazio – Roma, Sez. III- ter 30 luglio 2019, n. 10104), davanti al quale potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 69 l. 18 giugno 2009, n. 69;

k) le spese di lite possono essere compensate stante il rilievo officioso del difetto di giurisdizione;

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