TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2017-10-31, n. 201702485

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza collegiale 2017-10-31, n. 201702485
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201702485
Data del deposito : 31 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2017

N. 00734/2014 REG.RIC.

N. 02485/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00734/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 734 del 2014, proposto da S S M S, rappresentata e difesa dall’avv. A G, presso il cui studio, sito in Palermo, via Noto, n. 12;


contro

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. D B ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, siti in Palermo, Piazza Marina, n. 39;

per l'annullamento:

- dell'ingiunzione di demolizione n. 949-ORP/153PR/1044071prot/12-12-2013/CT/DS notificato il 7/1/2014;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;

Visti il ricorso, con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune, con i relativi allegati:

Visto il decreto di perenzione n. 623/2017;

Visto il ricorso in opposizione al citato decreto di perenzione, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il Cons., dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;


Rilevato che è stata proposta opposizione al decreto n. 623/2017, con cui è stata dichiarata la perenzione del ricorso in epigrafe sul presupposto che non fosse mai stata depositata alcuna istanza di fissazione dell’udienza;

Rilevato che parte ricorrente deduce l’avvenuto deposito, contestualmente al ricorso, il 04/03/2014, dell’istanza di fissazione dell’udienza, come risulta dall’attestazione della Segreteria in atti (rilasciata solo in data 1/8/2017 a seguito del reperimento del fascicolo, il che rende ricevibile l’opposizione);

Ritenuto quindi che il decreto di perenzione non doveva essere emesso attesa la rituale e tempestiva presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 71 c.p.a. e che, conseguentemente, l’opposizione debba essere accolta.

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