TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-02-27, n. 201300165
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N. 00165/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2009, proposto da:
Alca Immobiliare S.r.l., C.A.B. di Perini e C. S.a.s., rappresentati e difesi dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
Autostrade per L'Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. A G, F P, con domicilio eletto presso Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;
Anas Spa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Provincia di Ancona,
Regione Marche;
per l'annullamento
IN PARTE QUA DEL PROGETTO AMPLIAMENTO AUTOSTRADA A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO E DEGLI ATTI DI OCCUPAZIONE D'URGENZA DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade Per L'Italia S.p.A. e di Anas Spa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza non definitiva 28.10.2011 n. 811 venivano trattate e respinte le censure dedotte contro il Decreto di occupazione d'urgenza n. 25461 del 10.10.2008.
Riguardo all’ultimo motivo, dedotto contro le scelte progettuali e i conseguenti provvedimenti di approvazione e dichiarazione di pubblica utilità (tra cui il Decreto del Direttore generale del Ministero delle Infrastrutture n. 471 del 23.1.2007 e il provvedimento Anas 13.6.2008), veniva disposta istruttoria volta ad accertare l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso e anche per meglio valutare la fondatezza dell’eccezione in rito dedotta da Autostrade per l’Italia.
Attraverso tale censura veniva dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti e per violazione dei principi di proporzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, poiché l’opera risulta sproporzionata (in termini di costi per la collettività e di sacrifico imposto all’interesse individuale) in relazione ai problemi di circolazione stradale;problemi che, a giudizio della ricorrente, si sarebbero potuti risolvere diversamente (senza tuttavia indicare come), contemperando meglio i contrapposti interessi e pubblici e privati.
L’istruttoria disposta da questo Tribunale (poi reiterata con ordinanza n. 516/2012), ha chiarito che l’originario progetto (oggetto di gravame) risulta essere stato successivamente modificato attraverso sensibile riduzione del diametro della rotatoria, al fine di meglio inserirla all’interno del variato assetto del territorio (poiché quello preso a riferimento, nella progettazione originaria, si basava su planimetrie catastali non aggiornate e non considerava il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Senigallia prima dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dell’approvazione del progetto definitivo).
Per quanto l’iter amministrativo di approvazione di tale variante sembra non essersi ancora concluso, va comunque osservato che i lavori sono stati avviati e pressoché ultimati conformemente a detta variante (come dichiarato dal difensore di Autostrade per l’Italia nel corso della discussione orale del 21.2.2013 e sostanzialmente non contestato dal difensore della parte ricorrente).
Ciò determina:
- la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della censura in esame, poiché l’Amministrazione ha spontaneamente rivalutato la questione, elaborando e attuando una soluzione parzialmente diversa, operando così (sulla base della reale situazione di fatto) un rimeditato assetto dei contrapposti interessi sulla scorta dei principi di proporzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di cui la ricorrente denunciava la violazione relativamente al progetto originario, obiettivamente più invasivo rispetto alla soluzione poi concretamente realizzata;
- l’irrilevanza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso per non essere stato impugnato tempestivamente il citato Decreto n. 471 del 23.1.2007, pubblicato sulla GU del 13.3.2007 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14-ter comma 10 della Legge n. 241/1990.
La particolarità e per certi versi complessità della vicenda in esame, nonché il relativo epilogo, costituiscono giustificate ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.