TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-12-27, n. 202423554

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-12-27, n. 202423554
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202423554
Data del deposito : 27 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2024

N. 23554/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14719/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14719 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale amministratrice di sostegno del Sig. -OMISSIS-, e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Pettinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Marcellina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Buonarroti, 40;



per l'annullamento

dell'ordinanza del Responsabile del Servizio/Area “Assetto del Territorio – Lavori Pubblici – Urbanistica- Ambiente-SUAP del Comune di Marcellina n. -OMISSIS-, -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcellina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 4 novembre 2022 e depositato il 30 novembre 2022, i fratelli -OMISSIS-, unitamente al Sig. -OMISSIS-, sono insorti avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-, che riferiscono essere stata notificata al solo -OMISSIS- in data 13 settembre 2022, con la quale il Comune di Marcellina intimava la demolizione di opere abusive realizzate su area distinta in Catasto -OMISSIS-, e identificata quale “ accessorio comune ad ente rurale ed urbano - corte - -OMISSIS- - comune alle particelle nn. -OMISSIS- -OMISSIS- (-OMISSIS- )”. Le opere in contestazione consistono nella “ installazione di un cancello in metallo ex novo, con conseguente modifica dell’assetto del territorio che porta alla trasformazione di parte della corte individuata al catasto come accessorio comune ad ente rurale ed urbano, in area ad uso prettamente esclusivo dei proprietari del confinante terreno distinto in catasto -OMISSIS-e intestato attualmente ai Sigg. -OMISSIS- (…) e -OMISSIS- (…). L’area di intervento risulta essere tra l’altro vincolata ai sensi degli artt. 134 e 136 del D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004 ”.

I ricorrenti hanno dedotto le censure come di seguito rubricate:

I . “ VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’ERRONEA MOTIVAZIONE E TRAVISAMENTO DEI FATTI ”;

II . “ NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AL RICORRENTE -OMISSIS-, PER INCAPACITÀ A RICEVERE L’ATTO ”.

2. Il Comune si è costituito in giudizio con atto del 9 dicembre 2022.

3. Nel corso della precedente fase cautelare del giudizio entrambe le parti hanno prodotto documentazione (cfr., per il Comune, i depositi del 3, 13 e 27 gennaio 2023, e, per i ricorrenti, i depositi effettuati nelle date 24 e 26 gennaio 2023), e il Comune memorie difensive (depositate nelle date 13 e 28 gennaio 2023).

3. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha rigettato la domanda cautelare per assenza di “ apprezzabili profili di fumus boni iuris, in quanto (rinviando al merito ogni più approfondita valutazione delle varie questioni sollevate da ambo le parti) non è stata fornita prova che l’opera contestata, insistente su una corte qualificata quale accessorio comune a diverse particelle, è stata realizzata in data antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico esistente sull’area, né è stato dimostrato alcun effettivo pregiudizio grave e irreparabile ”.

4. In vista della trattazione del ricorso nel merito l’amministrazione resistente ha prodotto documentazione (cfr. deposito del 16 ottobre 2024) e memoria illustrativa (cfr. deposito del 26 ottobre 2024).

5. Anche i ricorrenti hanno depositato memoria in data 12 novembre 2024.

6. All’udienza pubblica del 26 novembre 2024 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione.

7. In limine litis va dato atto della tardività della “memoria difensiva” depositata da parte ricorrente in data 12 novembre 2024, in quanto prodotta in violazione dei termini previsti dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm., sicché se ne dispone lo stralcio.

8. In via pregiudiziale vanno accolte entrambe le eccezioni di parziale inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa comunale nei propri scritti difensivi, per carenza di legittimazione attiva del sig. -OMISSIS- e carenza di legittimazione processuale della sig.ra -OMISSIS- nella sua dichiarata qualità di amministratore di sostegno del sig. -OMISSIS- (cfr. rispettivamente punti 1 e 2, pagg. 4-6, della memoria difensiva del 13 gennaio 2023, punti 1 e 2, pagg. 3-5, della memoria del 28 gennaio 2023 e da ultimo, quanto alla seconda eccezione, punto 2, pagg. 6-7, della memoria ex art. 73 cod. proc. amm. del 26 ottobre 2024).

8.1. In particolare, quanto alla posizione del Sig. -OMISSIS-, che nel

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