TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-04-02, n. 202400367

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-04-02, n. 202400367
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400367
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 00367/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00850/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 850 del 2022, proposto da
Acqua Azzurra Toscana Società Agricola r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R C, S F, C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Piombino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Benedetta Colzi in Firenze, via San Gallo n. 76;



nei confronti

Agroittica Toscana Sarl, Igf Società Agricola S.r.l. con Socio Unico, Piscicoltura Golfo di Follonica Soc. Agricola A R.L. con Unico Socio, non costituite in giudizio;



per l'annullamento

- della Determina Dirigenziale del Servizio Politiche ambientali del Comune di Piombino n. 1167 del 19 novembre 2021 recante “ Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023 ”, nella parte in cui esclude che la concessione demaniale per attività di acquacoltura, di cui è titolare la ricorrente, non possa estendersi oltre al 31 dicembre 2023 al pari delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;

- della nota del Servizio Politiche ambientali Prot. n. GE 2021/0046549 comunicata via pec in data 7 dicembre 2021 di trasmissione della Determina Dirigenziale del Servizio Politiche ambientali del Comune di Piombino n. 1167 del 19 novembre 2021;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente (ancorché non conosciuto) o successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piombino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2024 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La ricorrente, società Acqua Azzurra Toscana, è titolare dal 21 novembre 2012 di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Piombino per l’occupazione e l’uso di uno specchio acqueo per l’esercizio di attività di acquacoltura. Tale concessione, avente durata decennale, è scaduta il 21 novembre 2022.

Con il provvedimento n. 1167 del 19 novembre 2021 di cui in epigrafe, il Comune di Piombino, dopo aver premesso che:

- l’art. 1, cc. 682 e 683, della l. 145/2018 aveva disposto, con espresso riferimento alle concessioni di cui all’art. 1 del d.l. 400/1993, la proroga al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere alla data del 1° gennaio 2019;

- sulla base del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato reso su richiesta del Ministero per le Politiche Agricole, la suddetta disciplina doveva ritenersi applicabile anche alle concessioni demaniali marittime per acquacoltura e pesca;

- tuttavia il Consiglio di Stato con le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021, nel dichiarare l’incompatibilità comunitaria della suddetta legge nazionale che aveva disposto la proroga ex lege delle concessioni demaniali, “ al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea ”, aveva stabilito che “ le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023 …”;

Sulla base di tali premesse il Comune di Piombino ha disposto la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime in essere fino al termine del 31 dicembre 2023, ivi comprese quelle in materia di produzione di beni.

In forza di detta determina dirigenziale, la concessione rilasciata ad Acqua Azzurra Toscana sarebbe stata dunque prorogata al 31 dicembre 2023.

La società Acqua Azzurra ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 18 marzo 2022, avverso la suddetta determina, chiedendone l’annullamento.

In seguito all’opposizione del Comune di Piombino, in data 11 luglio 2022 il ricorso è stato trasposto dinanzi a questo T.a.r. .

Con il primo motivo di ricorso, rubricato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Violazione e falsa applicazione dell’art. 01, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400. Errata interpretazione delle sentenze del