TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-02-14, n. 201902047

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-02-14, n. 201902047
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902047
Data del deposito : 14 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2019

N. 02047/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00983/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2017, proposto da
M N, rappresentato e difeso dall'avvocato E P V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata dal sig. M N, in data 26 giugno 2014, ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. f), l. 91/1992.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- parte ricorrente ha presentato istanza rivolta all’Amministrazione resistente al fine di ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

- essendo l’amministrazione rimasta inerte, parte ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato;

Considerato che in corso di causa l’amministrazione ha depositato il richiesto decreto di conferimento della cittadinanza italiana emesso in data 28 settembre 2018;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.;

Ritenuto, infine, nonostante la soccombenza virtuale della resistente amministrazione, che sussistano gravi ed eccezionali motivi, in ragione della grande mole di lavoro gravante sugli uffici amministrativi competenti causata dal rilevante numero di richieste in materia, per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi