TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2012-11-26, n. 201201012
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Testo completo
N. 01012/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dagli avv.ti C M e S C, con domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, viale Bonaria n. 80;
contro
l’Ufficio Segreteria del Comune Santa Giusta, in persona del Responsabile p.t., non costituito in giudizio;
il Comune di Santa Giusta, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P F, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Sonnino n. 37;
nei confronti di
Soc. Giovanile Agricola Santa Giusta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
C G, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- dell'ordinanza n. 1/5.3.2003, prot. n. 1691/5.3.2003, con la quale il responsabile dell'Ufficio Segreteria del Comune di Santa Giusta ha fatto assoluto divieto al ricorrente di effettuare qualsiasi tipo di lavorazioni, attività o turbativa nei terreni comunali soggetti ad uso civico nel Comune di Santa Giusta assegnati regolarmente ai sensi del vigente regolamento;
- di ogni altro atto presupposto, inerente o conseguenziale, compresi i provvedimenti di assegnazione dei terreni comunali in favore dei controinteressati cui si fa cenno nell'impugnata ordinanza n. 1691/2003;
- delle note del Comandante dei Vigili Urbani in data 3.10.2002 e 25.10.2002;
con i motivi aggiunti depositati in data 22.5.2008:
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 181/12.11.2008;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 68/05.10.1998, con particolare riferimento agli artt. 7 e 12 del Regolamento Comunale per la gestione delle terre civiche, allegato alla stessa delibera;
- della nota in data 20.3.2009 dell'avv. Miscali inviata nell'interesse dell'Amministrazione resistente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Giusta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’ordinanza n. 1 del 5 marzo 2003 il Comune di Santa Giusta intimava al sig. S l’assoluto divieto di effettuare qualsiasi tipo di lavorazioni, attività o turbativa nei terreni comunali soggetti ad uso civico assegnati, ai sensi del vigente regolamento comunale, alla società giovanile agricola “Santa Giusta S.S.” e al sig. G C.
In data 24 settembre 2002, infatti, questi ultimi avevano segnalato che su tali terreni erano state effettuate lavorazioni meccaniche in preparazione alla semina ad opera del sig. M S.
E i vigili urbani, in data 3 e 25 ottobre 2002, avevano confermato che il sig. S aveva effettivamente eseguito i lavori di aratura sopra descritti, sconfinando sui terreni regolarmente assegnati ai controinteressati.
Sennonché, ad avviso del ricorrente, la menzionata ordinanza comunale sarebbe illegittima per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione di legge: legge 3 maggio 1982 n. 203 (artt. da 1 a 22); legge 22 luglio 1966 n. 606 (art. 1); legge 11 febbraio 1971 n. 11 (art. 17) - Violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale per la gestione delle terre civiche (art. 18) e dell’art. 1628 c.c. – Eccesso di potere: in quanto fin dal 1973, senza interruzione, i terreni in questione gli sarebbero stati concessi in affitto, e da allora vi esercita il possesso, utilizzandoli e corrispondendo regolarmente al Comune di Santa Giusta i canoni di locazione. Inoltre sarebbe del tutto carente l’indicazione delle ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento impugnato, che sarebbe altresì carente dello svolgimento di una compiuta attività istruttoria volta alla ricognizione della situazione giuridica e fattuale dei terreni;
Violazione e falsa applicazione del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 – Eccesso di potere: in relazione al generico richiamo all’anzidetto testo normativo senza alcun preciso riferimento alle disposizioni che l’amministrazione abbia concretamente inteso applicare;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere: per il mancato invio dell’avviso di inizio del procedimento, con conseguente violazione delle garanzie procedimentali ad esso sottese;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere: in quanto le assegnazioni dei terreni in favore dei contro interessati sarebbero in contrasto col principio di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione in quanto avvenute con l’intervento di persone tenute ad astenersi per ragioni di interesse personale.
Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento