TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2009-01-23, n. 200900335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2009-01-23, n. 200900335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200900335
Data del deposito : 23 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03890/2000 REG.RIC.

N. 00335/2009 REG.SEN.

N. 03890/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3890 del 2000, proposto da:
D'Angelo Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Napoli, via L.Settembrini, 68;

contro

Gestione Governativa Circumvesuviana;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Circumvesuviana S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. E S, con domicilio eletto presso E S in Napoli, via Melisurgo, 4;

per l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

<<1) accertare e dichiarare la nullità (poiché in contrasto con norme imperative) delle clausole dell’Accordo Nazionale Autoferrotranvieri 21/5/1981 nella parte in cui le stesse dispongono che i compensi di cui ai punti 3, 4 e 5 non debbano essere considerati utili ai fini del trattamento di buonuscita;

2) accertare e dichiarare che il compenso mensile di lire 30.000, nonché le indennità giornaliere di lire 570 e di lire 500 (istituite con il citato Accordo, punti 3, 4 e 5) vanno tenute presenti nella determinazione del trattamento di fine rapporto, venuto a maturarsi al 31/5/1982;

3) per l’effetto, ordinare alla convenuta di provvedere alla rideterminazione della indennità di anzianità, con conseguente rettifica del maturato economico alla data del 31/5/1982, previa inclusione delle anzidette indennità, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi come per legge;

4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al computo, nella retribuzione utile, per la determinazione dell’indennità di buonuscita maturata al 31/5/1982, dei compensi corrisposti per lavoro straordinario di turno, fisso e continuativo prestato fino al 31/5/1982 e per l’effetto ordinare alla convenuta di provvedere alla rideterminazione della indennità di anzianità maturata alla data del 31/5/1982, previa inclusione degli anzidetti compensi, da determinarsi soprattutto in via equitativa (ai sensi dell’art. 432 c.p.c.) e tenendosi conto di quanto corrisposto al ricorrente dalla Gestione nel triennio antecedente al 31/5/1982 o nel periodo che l’Ecc.mo Tribunale, secondo equità, vorrà indicare a base per la determinazione, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;

5) condannare la Gestione Governativa della Circumvesuviana al pagamento delle spese, diritti ed onorari, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario>>.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di intervento della Circumvesuviana s.r.l.;

Visto l’art. 26, co. IV, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Uditi, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 (relatore il consigliere dott. Leonardo Pasanisi), gli avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:


FATTO

Il ricorrente, dipendente della Gestione Governativa Circumvesuviana sin dalla data indicata in ricorso, ha formulato le conclusioni in epigrafe indicate, deducendo vari motivi, essenzialmente incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

L’intimata Gestione Governativa non si è costituita in giudizio.

In corso di causa, ha spiegato intervento ad opponendum la società Circumvesuviana s.r.l., esponendo di essere subentrata alla Gestione Governativa Circumvesuviana a decorrere dall’1/1/2001 (ai sensi del D.P.C.M. 16/11/2000, attuativo dell’art. 4 della legge n. 59/97 e degli artt. 8 e 12 del decreto legislativo n. 422/1997), deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 14 gennaio 2009, il procuratore del ricorrente ha dichiarato formalmente a verbale che il proprio assistito non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendogli state corrisposte le somme richieste, a seguito dell’ordine di servizio n. 19 del 16/9/2004 emanato dall’Azienda interventrice.

Il ricorso è stato quindi introitato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame, alla luce di quanto precede, è manifestamente improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è infatti noto, l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 novembre 2006, n. 6689).

Nel caso di specie, l’interesse fatto valere dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio è venuto meno per espressa dichiarazione fattane dal procuratore della parte.

Il presente gravame è conseguentemente divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (non residuando più alcun interesse alla definizione del ricorso).

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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