TAR Bologna, sez. I, sentenza 2011-06-17, n. 201100528
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N. 00528/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00754/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 1999, proposto da:
Dal Monte Marino, rappresentato e difeso dagli avv. U C, S M, con domicilio eletto presso S M in Bologna, via Barberia, 13;
contro
Comune di Imola;
per l'annullamento
del provvedimento dell'Ufficio Tecnico-Sezione Urbanistica (Prot. n. 12129), notificato al ricorrente in data 16.3.1999, avente ad oggetto "Dinieghi di concessione edilizia in sanatoria - art.35, comma 16, legge 28/2/1985 n.47 e art,39 legge 23/12/1994 n.724 e successive modifiche ed integrazioni";
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare del parere contrario espresso in data 2.7.1998 dalla Commissione Edilizia Comunale "in quanto trattasi di costruzioni realizzate con materiali impropri e, sopratutto, in prossimità del Rio (Correcchio) e in parte ricompresi nella fascia di in edificabilità assoluta (10.00mt)"
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. S F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ impugnato il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria emesso nei confronti del ricorrente dall’ufficio tecnico – sezione urbanistica – del Comune di Imola.
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente rilevare che il contestato diniego veniva adottato, sia in base alla circostanza che l’opera abusiva era stata realizzata a distanza inferiore a mt. 150 dall’argine del Rio Correcchio, cioè in area soggetta a vincolo per legge,sia a seguito del parere contrario espresso dalla commissione edilizia comunale a giudizio della quale l’uso di materiali incongrui e la posizione a ridosso di un corso d’acqua quale appunto il Rio Correcchio, in parte nella fascia d’inedificabilità assoluta, rendevano il fabbricato incompatibile con il paesaggio circostante e dunque insuscettibile di concessione in sanatoria.
Al riguardo deve osservarsi che il provvedimento pur contenendo elementi di estrema sinteticità, si riporta sostanzialmente al contenuto del suindicato parere il quale mantiene una sua adeguatezza e congruenza in quanto in esso si fa in qualche modo riferimento alla distanza inferiore ai mt. 150 dall’alveo del fiume anzidetto e all’uso di materiali incongrui e sul piano logico sono quindi evidenti le motivazioni adottate dall’amministrazione che devono farsi rientrare nell’ambito della tutela del vincolo paesistico ambientale.
Va pertanto disattesa la censura di violazione di legge in relazione all’art. 82 /5°c lett. c) del D.P.R. n. 616/1977 e quella di eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione e inoltre contraddizione, ingiustizia grave e manifesta.
Infine del tutto inconferente appare il richiamo all’art. 17/8°c del Piano Paesistico Regionale, perché in esso si parla di utilizzazione agricola del fondo e di strutture connesse, ma non si esclude che gli eventuali interventi sul territorio debbano essere compatibili con i vincoli impressi dalla legge.
Per tutto quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Nulla deve essere liquidato per le spese.